La situazione politica ed economica attuale (2019) dipende molto dalle scelte fatte a livello europeo. Dal punto di vista politico interessa la Unione Europea, detta UE.
L'Europa come nazione non è mai esistita e non esiste nemmeno oggi. In pratica ogni nazione, tra cui anche la nostra Italia, è teoricamente uno Stato sovrano, cioè con una sua Costituzione e suoi poteri politici. Tutto in teoria. Nel secondo conflitto mondiale l'intera Europa fu occupata da americani e inglesi; resta tutt'ora questa occupazione militare straniera, sia in Italia, sia in Francia, sia in Germania. Di conseguenza nessuno degli stati europei può avere un proprio esercito libero; ma ogni esercito nazionale dipende dalla NATO, cioè l'esercito che occupa l'Europa, e dall'esercito americano e inglese.
Gli stati europei sono 28, compresa la Gran
Bretagna, detta Regno Unito o Inghilterra. Se si considera fuori il Regno Unito,
gli stati sono 27. Precisamente: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Lo Stato Vaticano e la Repubblica di San Marino non fanno parte dell'Unione
Europea. Il testo del trattato di Lisbona si trova in questa pagina:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT... Copia del trattato di Lisbona in pdf
Testo dal Senato ( 2017 ):
Trattato_sull'unione_europea.pdf
Unione Europea
Quando ora noi diciamo l'Europa ci riferiamo alla attuale Unione Europea
composta da 27 stati, escluso il Regno Unito. In realtà al di sopra dell'Europa
vi è la struttura militare della NATO, cioè un vero esercito che occupa l'Europa
Occidentale e che dal dopo guerra fino ad oggi ha evitato sia conflitti interni
armati tra i vari stati sia l'occupazione sovietica dell'Europa Occidentale, che
è la nostra Unione Europea. Questo esercito straniero impedisce la vera unione
politica, in quanto l'Europa non può disporre di un esercito europeo, né può
disporre di politici indipendenti. L'ultimo esempio è stato quello di Silvio
Berlusconi, quando, quale capo del governo, avrebbe voluto difendere il suo
amico Gheddafi in Libia, ma si vide di fatto l'intera Italia occupata
militarmente da aerei americani partiti da tutti i paesi del mondo, con lo scopo
di distruggere militarmente ed economicamente la Libia. Non era in grado, né lui
né il Presidente della Repubblica, quale capo dell'esercito italiano, non era in
grado di evitare la occupazione militare italiana, ma dovette subirla e, 16
novembre 2011, cedere il potere politico a Mario Monti, esponente politico dei
militari al potere nel mondo occidentale. Dal punto di vista economico, nel
secondo dopo guerra, la economia europea, e quindi italiana, fu indirizzata dal
Piano Marshall; il piano iniziò nel 1947 e terminò nel 1951. Lo scopo, ideato e
realizzato, è stato quello di condizionare lo sviluppo politico ed economico
dell'Europa, ancorandolo alla economia politica ed economica americana e
inglese. Una conseguenza negativa del piano è stata quella di aver favorito lo
sviluppo economico e politico dell'Italia Settentrionale a danno dell'economia
Meridionale. Questa ideologia politica, cioè di evitare lo sviluppo economico e
politico del Meridione, permane anche oggi, nonostante i timidi tentativi del
Movimento 5 Stelle, che, anche con il Reddito di Cittadinanza del 2019, ha lo
scopo di riequilibrare economicamente Nord e Sud Italia. Vi sono stati vari
trattati europei dal 1948 fino ad oggi; appartiene lo studio di essi alla
storia. Qui vediamo ora la situazione attuale, cioè quell'insieme di leggi e
regolamenti che regolano l'Unione Europea, con ricadute dirette e indirette, sia
sulla politica nazionale, sia sulla politica regionale e comunale, cioè le
amministrazioni locali.
Alla base politica vi è il Trattato
sull’Unione Europea, cioè la fonte del diritto, sia europeo sia italiano. Occorre
anche tenere conto del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, così come modificati dal Trattato di Lisbona,
insieme ai relativi protocolli e allegati e alle
dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa
che ha adottato il Trattato di Lisbona. Vi è, inoltre, la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha un’efficacia
giuridica equiparata a quella dei Trattati.
Le disposizioni dei Trattati producono effetti direttamente nei confronti di
persone fisiche e giuridiche, le quali possono agire dinanzi al proprio giudice
nazionale per richiedere la tutela dei diritti e per l’adempimento degli
obblighi previsti dal diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione europea
è parte integrante dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano e prevale –
in forza di quel trasferimento a livello europeo di competenze nazionali al
quale gli Stati membri hanno volontariamente consentito con l’adesione ai
Trattati – anche sulle disposizioni di diritto interno con esso contrastanti.
Per questo, nelle attività di formazione e di applicazione degli atti normativi
svolte a livello nazionale non è possibile prescindere dalla dimensione europea.
Il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) hanno identico valore giuridico. Con il
Trattato sull’Unione europea (TUE), che si compone
di 55 articoli, gli Stati contraenti istituiscono l’Unione europea, alla quale
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni; il
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
organizza, in 358 articoli, il funzionamento dell’Unione e determina i settori,
la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze. Ai Trattati
sono allegati 37 Protocolli, 2 Allegati e 65 Dichiarazioni, insieme a 2 Tavole
di corrispondenza e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I
Protocolli disciplinano aspetti specifici del funzionamento dell’Unione e hanno
lo stesso valore giuridico dei Trattati. Gli Allegati contengono due elenchi,
rispettivamente, sui prodotti agricoli che rientrano nell’ambito di applicazione
della politica comune dell’agricoltura e della pesca e sui paesi e territori
d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le Dichiarazioni
non hanno valore normativo, ma sono strumenti di interpretazione delle
disposizioni alle quali sono riferite. Le Tavole di
corrispondenza indicano le equipollenze tra le vecchie numerazioni del
TUE e le rinumerazioni effettuate dal Trattato di Lisbona, così come tra le
numerazioni del Trattato che istituisce la
Comunità Europea (TCE) e quelle contenute nel TFUE. La
Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, solennemente proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, in una
versione adattata, dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione, ha efficacia vincolante nell’ordinamento dell’Unione e ha lo stesso
valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE).
Questi atti occupano il livello più alto nella gerarchia delle fonti del diritto
dell’Unione e costituiscono – insieme ai princìpi generali rappresentati dai
diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri (art. 6, par. 3 TUE) e ai princìpi
generali comuni ai diritti degli Stati membri (art. 340 TFUE) – il
diritto primario dell’Unione. Gli atti adottati
dalle istituzioni europee compongono, invece, il diritto derivato, che occupa
una posizione gerarchicamente subordinata rispetto ai Trattati e alle fonti ad
essi equiparate.
L’Unione europea ha personalità giuridica (art. 47 TUE) e dunque una
soggettività autonoma nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Può,
pertanto, concludere e negoziare accordi internazionali nel rispetto delle sue
competenze esterne, diventare membro di organismi internazionali e aderire alle
convenzioni internazionali, come la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.
Il riparto di competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri è regolato dai
principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità,
oltre che di leale cooperazione (artt. 4 e 5 TUE). In base al
principio di attribuzione, l’Unione può agire solo
nell’ambito delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei
Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti; qualsiasi competenza
non espressamente attribuita dai Trattati appartiene agli Stati membri. Secondo
il principio di sussidiarietà, nei settori che non
sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e nella misura
in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, per la portata e gli effetti dell’azione in
questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. In base al
principio di proporzionalità, il contenuto e la
forma dell’azione dell’Unione non eccedono quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi dei Trattati.
L’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente
nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, conformemente al
principio di leale cooperazione. Le competenze
dell’Unione sono classificate in tre categorie: esclusive,
concorrenti e di sostegno, coordinamento e completamento (artt. 2-6 TFUE).
L’Unione ha competenza esclusiva in materia di
unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al
funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli Stati membri la
cui moneta è l’euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro
della politica comune della pesca; politica commerciale comune, nonché per la
conclusione di accordi internazionali nelle stesse materie. In questi settori,
solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti; gli
Stati membri possono adottare autonomamente disposizioni normative solo se
autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. I
principali settori nei quali l’Unione ha una competenza
concorrente con quella degli Stati membri sono: mercato interno; politica
sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato; coesione
economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione
delle risorse biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori;
trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. In tali ambiti,
l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente
vincolanti, ma l’esercizio delle proprie competenze da parte degli Stati membri
deve avvenire nel rispetto degli atti dell’Unione. Le azioni dell’Unione nei
settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio non impediscono
agli Stati membri di esercitare le proprie competenze. Infine, relativamente a
tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo;
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile e
cooperazione amministrativa, l’Unione ha soltanto
competenze di sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli
Stati membri.
Disposizioni speciali regolano la competenza dell’Unione per definire e attuare
una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva
di una politica di difesa comune (artt. 21-46 TUE). Il Trattato prevede anche
una clausola di flessibilità (art. 352 TFUE), che
consente all’Unione, nel rispetto di rigorose condizioni procedurali, di agire
anche in mancanza di un’attribuzione specifica di competenza, laddove sia
necessario per realizzare uno degli obiettivi previsti dai Trattati.
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione,
che adotta le proprie decisioni nella maniera più aperta e vicina ai cittadini
(art. 10 TUE). La democraticità del processo decisionale europeo è assicurata
sia nelle forme proprie della democrazia rappresentativa
sia attraverso strumenti propri della democrazia partecipativa. Sotto il primo
profilo, i cittadini sono rappresentati direttamente, a livello di Unione, nel
Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, e
indirettamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio, tramite i propri Governi,
i quali sono a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai propri
Parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
Istituzioni europee
Le istituzioni dell’Unione sono:
– il Parlamento europeo,
– il Consiglio europeo,
– il Consiglio,
– la Commissione europea (in appresso “Commissione”),
– la Corte di giustizia dell’Unione europea,
– la Banca centrale europea,
– la Corte dei conti.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite
dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le
istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e
consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della
Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione.
Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il
presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro.Anessuno
Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta
all’unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l’approvazione di
quest’ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento
europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di
presidenza.
Consiglio europeo ( diverso da Consiglio )
1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita
funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
partecipa ai lavori.
3. ll Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del
presidente. Se l’ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo
possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto
riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la
situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del
Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i
trattati dispongano diversamente.
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o
colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima
procedura.
6. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in
cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del
Consiglio “Affari generali”;
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio
europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del
Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello
e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative
alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni
dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato
nazionale.
Consiglio ( diverso da
Consiglio europeo )
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle
politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che
rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i
trattati dispongano diversamente.
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende
almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici,
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell’Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del
Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono
stabilite all’articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza
qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1°
novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle
disposizioni transitorie.
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato
conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori delle
varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e
ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e
la Commissione. Il Consiglio “Affari esteri” elabora l’azione esterna
dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e
assicura la coerenza dell’azione dell’Unione.
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un
progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è
suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti
legislativi dell’Unione e alle attività non legislative.
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione
“Affari esteri”, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel
Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite
conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Commissione europea
1. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle
misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila
sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di
giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.
Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni
stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta
eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi
previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti
sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione
sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e
tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione
esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 18,
paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni
da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni
atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di
Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato
membro, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.
5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di
membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero
degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità,
non decida di modificare tale numero. I membri della Commissione sono scelti tra
i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente
paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità
demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito
all’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 244 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
6. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi
compiti;
b) decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza,
l’efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della
Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo
chiede. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di
presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a
maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la
maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle
altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette
personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati
membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al
paragrafo 5, secondo comma. Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della
Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del
Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal
Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione
secondo le modalità di cui all’ar ticolo 234 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si
dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle
funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Corte di giustizia dell’Unione europea
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Gli Stati membri
stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita
da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato
membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici
del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune
accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati
generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai
trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una
persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti
adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.
Banca Centrale Europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta
è l’euro, che costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica monetaria
dell’Unione.
2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea.
L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali
nell’Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima.
3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo
di autorizzare l’emissione dell’euro. È indipendente nell’esercizio dei suoi
poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi
dell’Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all’assolvimento dei
suoi compiti in conformità degli articoli da 127 a 133, dell’articolo 138 e
delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di
questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l’euro e le
rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è
consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto
normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
Articolo 283 (ex articolo 112 del TCE)
1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del
comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle
banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro
altri membri. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato
esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza
professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che
delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa
consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca
centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è
rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del
comitato esecutivo.
Articolo 284 (ex articolo 113 del TCE)
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della
Banca centrale europea. Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione
alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio quando quest’ultimo discute su argomenti relativi agli
obiettivi e ai compiti del SEBC.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e
alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale
sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e
dell’anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base
ad un dibattito generale. Il presidente della Banca centrale europea e gli altri
membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di
propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento
europeo.
Altri elementi
La Banca centrale europea viene consultata:
– in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue
competenze,
– dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che
rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti
dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni,
agli organi o agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su
questioni che rientrano nelle sue competenze.
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione
di banconote in euro all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla
Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche
banconote aventi corso legale nell’Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l’approvazione
della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le
denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche
destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro
circolazione nell’Unione.
Corte Dei Conti
Articolo 285 (ex articolo 246 del TCE)
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione. Essa è composta
da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.
Articolo 286 (ex articolo 247 del TCE)
1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno
fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che
posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte
le garanzie d’indipendenza.
2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il
Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l’elenco dei
membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile. I membri designano
tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è
rinnovabile.
3. Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi
si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro
funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, remunerata o meno. Fin
dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l’impegno solenne
di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste,
gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e
delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate
funzioni o vantaggi.
5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte
dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni
d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni
del paragrafo 6. L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in
carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni
oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri
vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta
della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari
o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi,
indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso
fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea applicabili ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea sono
applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 287 (ex articolo 248 del TCE)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell’Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni
organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto costitutivo
non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la
regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni
specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’Unione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale
controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità. Il
controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti
delle entrate all’Unione. Il controllo delle spese si effettua in base agli
impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della
chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o
organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione e negli Stati
membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricavano
contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in
collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno
la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti
e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno
spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare
al controllo. Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi che
gestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche o
giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i
servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta,
i documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni. Per
quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli investimenti in merito
alla gestione delle entrate e delle spese dell’Unione, il diritto della Corte di
accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo
tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle
spese dell’Unione gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una
relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni dell’Unione ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, accompagnata dalle
risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei
conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi
particolari sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su
richiesta di una delle altre istituzioni dell’Unione. Essa adotta le relazioni
annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la
compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni
per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste
nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio
nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio. La
Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è
sottoposto all’approvazione del Consiglio.
2019
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