DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.(GU n.103 del 5-5-2005)
Vigente al: 20-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera
i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in
particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare
l'articolo 3, comma 92, lettera b);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1,
2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre
2004;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta
Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4,
5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla
delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la
procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del
Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2
febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze,
attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con
le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti
ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento
di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle
istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di
cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini
dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la
capacita' tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di
frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come
previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un
diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto
dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle
persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al
presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste
dall'articolo 6.
Art. 2. Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo. 2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati. 3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima. 5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il
trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in
apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della
scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del
medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite
ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali
degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo
anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con
le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il
coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i
servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi
informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la
tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei singoli
studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attivita' e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi. 2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e
formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo
ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni
scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e
formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente
decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile
dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero
abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad
assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione
alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di
cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui
al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti
competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e
formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni
relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto
dalle norme previgenti.
Art. 6.
Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al
secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la
frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i
decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i),
della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1
della stessa legge, nel rispetto delle modalita' di copertura
finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende
riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del
presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma
1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono
attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata,
tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti
percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di
prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1
sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo
stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno
successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i
risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al
comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000
euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006,
si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Baccini, Ministro per la
funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli