Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
ALLEGATO 2
Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).
Sopprimerlo.
* 2. 3.Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 2. 95. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Sopprimerlo.
* 2. 104.Rizzo, Bellillo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla
crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti
dalla Costituzione in particolare agli articoli 33, 34 e 117, e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di
base, e nel ciclo secondario, che comprende tutta la scuola secondaria, così
come definita al comma 13, e l'istruzione e formazione professionale regionale.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di
età. Dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei
primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema
educativo di istruzione e formazione professionale.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui
all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
6. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo
sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età
compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia,
creatività, apprendimento e, operando per assicurare una effettiva eguaglianza
delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei
genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.
7. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al
comma 6 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre
e i sei anni, il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia.
8. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola di base.
9. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un
percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo
degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al
ciclo dell'istruzione secondaria. È garantita la continuità curricolare tra la
scuola dell'infanzia e la scuola di base e all'interno della scuola di base;
sono salvaguardate le specifiche competenze dei docenti.
10. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante
il graduale passaggio degli ambiti disciplinari alle singole discipline,
persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte
a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali
successive.
11. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275. Sostituirlo con il seguente:
12. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere
anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta
dell'area e dell'indirizzo.
13. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale.
Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e
le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le
attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale,
umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso
all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi,
anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. La scuola secondaria, così come
stabilito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, si realizza negli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione
di «licei».
14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum,
è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e
di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.
15. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività
complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari
con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali
attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti
e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un
accordo quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
17. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale
o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio
alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti
della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono
essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
18. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato
di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione
dell'area e dell'indirizzo.
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
2.000.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 3.000.000 migliaia di euro per
l'anno 2004 e 5.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
2. 101. Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini,
Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio, Rusconi.
1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la
denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la
denominazione di scuola superiore.
2. Nella prospettiva di un'estensione progressiva dell'obbligo scolastico a 18
anni di età, e di una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale,
l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. È
previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
3. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla formazione
integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le
potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per
assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori.
4. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria.
5. La repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e
garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la
scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e
pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola
dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano
anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica.
6. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi
dell'infanzia e con la scuola di base.
7. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un
percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di
sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e
garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione
dell'orario; sempre nei primi cinque anni il numero massimo di alunni per classe
è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base
alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in
istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi
tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore.
8. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le
seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte
a consentire scelte fondate sulle pari dignità delle opzioni culturali
successive.
9. Le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 e successive modificazioni. Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
10. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola di base;
lo Stato rende disponibili le risorse per la sua generalizzazione.
11. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
12. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale.
Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e
le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le
attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione
culturale, umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire
loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore
universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del
numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. La scuola superiore si realizza, in tutti gli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è
garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di
indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e
deliberate agli organi collegiali competenti.
15. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche sono realizzate attività complementari
e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive
e professionali. Tali attività e iniziative, che se realizzate nel corso del
primo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale
accreditati dalle regioni.
16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione
attestante l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite.
17. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati
in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi
tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e con università.
18. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale
o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nel passaggio da un'area a un'altra o da un indirizzo di studi all'altro o nel
passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di
segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che
possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
19. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato
di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione
dell'area di indirizzo.
20. Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione
delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104, il Governo è impegnato a predisporre, entro sei mesi dalla approvazione
della presente legge, un Regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, che preveda la presenza di un solo alunno
disabile per classe che deve essere composta da non più di venti alunni, una
formazione iniziale ed in servizio per tutti gli insegnanti curricolari
concernente gli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione scolastica.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2
dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1
dell'articolo 45». Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: I decreti di cui
all'articolo 1 definiscono fino a: criteri direttivi con le seguenti:
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo
sottopone al voto del Parlamento una deliberazione indicante un programma di
progressiva attuazione della riforma, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi. Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sistema educativo di
istruzione e di formazione con le seguenti: il sistema di educazione e di
istruzione. Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti: Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «Il
sistema di educazione e istruzione è finalizzato alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno
secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari
opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità
sociale delle famiglie affinché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello
culturale adeguato, nonché, coerentemente con le attitudini personali,
sviluppare le conoscenze ed affinare le capacità necessarie per inserirsi nella
vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio». Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica, in attuazione degli
articoli 33 e 34 della Costituzione, garantisce a tutti il diritto
all'apprendimento e alla formazione. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il
diritto all'apprendimento. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il
diritto alla formazione. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
con le seguenti: la Repubblica promuove.
Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: sono
promossi con le seguenti la Repubblica promuove; e alla lettera c),
sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica
assicura. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
con le seguenti: la Repubblica promuove.
Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: sono
promossi con le seguenti: la Repubblica promuove; e alla lettera c),
sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica
assicura. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
con le seguenti: la Repubblica promuove. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso
con le seguenti: La Repubblica ha il dovere di garantire. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: apprendimento
aggiungere le seguenti: e la formazione. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali con le
seguenti: è assicurato a tutti il diritto di raggiungere elevati livelli
culturali. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: elevati aggiungere
la seguente: qualificati. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: culturali aggiungere
le seguenti: e di istruzione. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scelte personali
aggiungere le seguenti: che consentano di esercitare i fondamentali diritti
di cittadinanza. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e mondiale. Al comma 1, sopprimere la lettera b). Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera b) con la
seguente: b) è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione
favorire a formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza,
alla partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto
di tutte le ispirazioni culturali, la consapevolezza di appartenere ad una
società sempre più multiculturale e multietnica. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) la
scuola della Repubblica educa al rispetto dei principi di laicità sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) è
promossa l'etica della condivisione, della partecipazione democratica,
dell'assunzione di responsabilità, e la formazione della persona umana alla
tolleranza e all'apprezzamento delle diversità tra individui, popoli, culture,
religioni, filosofie, visioni del mondo. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: sono promossi fino
a Costituzione, è con le seguenti: secondo i principi sanciti dallo
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è
perseguito. Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: sono promossi
fino a: Costituzione con le seguenti: sono incoraggiate la formazione
spirituale e morale ispirate ai principi di laicità della Costituzione. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole formazione
spirituale. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la formazione
spirituale e morale con le seguenti: formazione dell'uomo e del
cittadino. Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: spirituale e
morale, anche. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: spirituale e
morale. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: spirituale e. Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: spirituale con
la seguente: civile. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e morale. Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche. Al comma 1, lettera b), dopo la parola: storica inserire la
seguente: , civica. Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: civiltà con
la seguente: cultura. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ed alla civiltà
europea. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed alla civiltà
europea con le seguenti: ed alla cultura europea e mondiale. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed alla civiltà
europea con le seguenti: e internazionale. Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: Al comma 1, lettera c), premettere le parole: l'obbligo
all'istruzione è previsto fino al sedicesimo anno di età e deve essere assolto
nel sistema nazionale dell'istruzione; Al comma 1, lettera c), premettere le parole: l'obbligo
all'istruzione è previsto fino al sedicesimo anno di età e si realizza nella
scuola; Al comma 1, lettera c), premettere le parole: nella prospettiva
dell'estensione progressiva dell'obbligo scolastico a diciotto anni di età. Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: è
assicurato fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: la
Repubblica assicura a tutti e a tutte il Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: è assicurato
a tutti fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: l'obbligo
scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. È previsto
l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età. Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è
assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura. Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è
assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni con le seguenti: è assicurato a tutti il diritto all'istruzione
fino a sedici a e alla formazione per almeno dodici anni. Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: è
assicurato a tutti il diritto aggiungere le seguenti: di assolvere
all'obbligo. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alla
formazione. Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: almeno dodici
anni o, comunque, con le seguenti: tredici anni. Al comma 1, lettera c) primo periodo, sostituire la parola: di
una qualifica con le seguenti: di un titolo. Al comma 1, lettera c) dopo le parole: diciottesimo anno di età;
aggiungere le seguenti: tale diritto è da considerarsi obbligo
scolastico e formativo;. Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione con le
seguenti: l'attuazione di tale obbligo si realizza nel sistema di istruzione
fino a 16 anni e in quello di istruzione e formazione professionale fino a 18. Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di
tale diritto con le seguenti: di tale obbligo. Al comma lettera c), dopo le parole: si realizza nel sistema di
istruzione aggiungere le seguenti: fino al sedicesimo anno di età. Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo livelli
essenziali di prestazione con le seguenti: sulla base di curricoli. Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: essenziali. Al comma 1, lettera c) dopo le parole: legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiungere le seguenti: e il pieno successo formativo delle
persone con disturbi specifici di apprendimento. Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 5 febbraio 1992, n. 140
aggiungere le seguenti: e il pieno successo formativo delle persone con
disturbi specifici di apprendimento. Al comma 1 lettera c), dopo le parole: 5 febbraio 1992 n 104 aggiungere
le seguenti: e il pieno successo formativo delle persone con disturbi
specifici di apprendimento. Al comma 1, lettera c) dopo le parole: legge 5 febbraio l992,
n. l04 aggiungere le seguenti: e con un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda, fra
l'altro, che in presenza di alunni disabili la classe non possa essere composta
da più di venti alunni. Al comma 1, lettera c), dopo le parole: legge 5 febbraio 1992
n. 104 aggiungere le seguenti: A tal fine è prescritta la presenza di un
solo alunno disabile per classe che, in tal caso, non deve essere composta da più
di venti alunni. È prevista adeguata formazione degli insegnanti in relazione
agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto alunni
disabili-insegnanti di sostegno deve relazionarsi alla gravità dell'handicap
e, comunque, sul piano nazionale, non deve essere inferiore ad un insegnante
ogni due alunni. Al comma 1, lettera c), dopo le parole: legge 5 febbraio l992,
n. 104 aggiungere le seguenti: Ai fini dell'integrazione degli alunni
stranieri è prevista una formazione degli insegnanti concernente gli aspetti
sociali, didattici e pedagogici relativi alla materia, è assicurata la presenza
nell'organico funzionale della scuola di un numero di mediatori culturali
rapportato all'entità della presenza degli alunni stranieri e comunque non
inferiore ad uno per ogni istituzione scolastica. Al comma 1 lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso
all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo il decimo anno
di istruzione obbligatoria. Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il
seguente: L'obbligo scolastico e formativo così come definito all'articolo
34 della Costituzione è legislativamente sanzionato. Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: costituisce
un dovere inserire le seguenti: per la Repubblica e le famiglie
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo. Al comma 1, lettera c), terzo periodo sostituire le parole: diritto-dovere,
con le seguenti: dell'obbligo. Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole da:
ai decreti legislativi fino a: della presente legge con le seguenti: ad
uno o più disegni di legge che il Governo sottoporrà al Parlamento. Al comma 1, sopprimere la lettera d). Al comma 1, sopprimere la lettera d). Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: in un primo
ciclo fino alla fine della lettera con le seguenti: in un ciclo primario,
che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che
assume la denominazione di scuola superiore. Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere
le seguenti: , costituito dagli attuali istituti secondari, ivi compresi gli
attuali istituti professionali statali. Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le
seguenti: così come definito, prima della modifica dell'articolo 117 della
Costituzione, dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le
seguenti: così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le
seguenti: così come stabilito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale.
Conseguentemente: Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel
sistema della formazione continua lungo l'arco della vita. Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel
sistema della formazione continua lungo l'arco della vita. Al comma 1, sopprimere la lettera e). Al comma 1, sopprimere la lettera e). Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: triennale con
le seguenti: biennale. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: morale,
religioso. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: morale,
religioso. Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire il primo periodo con
il seguente: Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.
444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La direzione didattica della
scuola materna, laddove non opera il servizio asili-nido o esso è insufficiente
a soddisfare la domanda delle famiglie, può, sentito il parere del personale
docente ed assistente, anticipare di un anno l'età minima prevista per
l'iscrizione e l'accettazione alla scuola materna. Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: È assicurata
la generalizzazione dell'offerta fino alla fine della lettera con le
seguenti: La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa
e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la
scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e
pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola
dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano
anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica. Al comma 1, lettera e), dopo le parole: È assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: statale o
comunale. Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: della
scuola dell'infanzia, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento
all'ultimo anno obbligatorio. Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: di
frequenza della scuola dell'infanzia aggiungere le seguenti: la frequenza
dell'ultimo anno della quale è obbligatoria. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola
dell'infanzia fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola
dell'infanzia fino alla fine della lettera.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola
dell'infanzia, fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola
dell'infanzia, fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 annidi età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, con le seguenti: alla
scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo e compiono i 3 anni età
entro il 28 febbraio dell'anno scolastico criteri di gradualità le bambina. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla scuola
dell'infanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: possono
iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i tre anni
di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Al comma 1, lettera e), ultimo periodo sostituire le parole da: alla
scuola dell'infanzia fino alla fine, con le seguenti: alla scuola
dell'infanzia possono iscriversi bambine e bambini tra i tre e i sei anni di età. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30
aprile con le seguenti: entro il 31 dicembre. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30
aprile con le seguenti: entro il 1o febbraio. Al comma 1, sopprimere la lettera e), sostituire le parole: entro
il 30 aprile con le seguenti: entro il 10 febbraio. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30
aprile con le seguenti: nel periodo 1o maggio-30 aprile. Al comma 1, sopprimere la lettera f). Al comma 1, sopprimere la lettera f). Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: Al comma 1, lettera sostituire il primo periodo con il seguente: il
ciclo primario, denominato scuola di base, ha durata di otto anni. Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il primo ciclo di
istruzione è costituito aggiungere le seguenti: dall'ultimo anno della
scuola dell'infanzia. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: è costituito fino
a: tre anni con le seguenti: è denominato ciclo primario ed ha
durata di otto anni. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Ferma restando
fino a: entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: Ferma restando
fino a: 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento con le seguenti: Possono
scriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: primo anno con
le seguenti: primo biennio. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in un biennio e
in un terzo anno con le seguenti: in un triennio unitario. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: che completa
prioritariamente il percorso disciplinare fino a: con il secondo ciclo. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con le seguenti: ed assicura il raccordo. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: è previsto
fino a: riferimento. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: è previsto fino
a: di riferimento;. Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: è previsto fino
a: di riferimento. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento con le
seguenti: è previsto che alla scuola primario si iscrivano le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 28 febbraio dell'anno
scolastico di riferimento. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: è previsto
fino a: di riferimento con le seguenti: alla scuola primaria sono
iscritti secondo il criterio di gradualità ed in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o
maggio-30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sei anni di età con
le seguenti: cinque anni di età.
Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono
iscriversi anche le bambine e i bambine che li compiono entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento;. Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: agosto con la
seguente: dicembre.
Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile. Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: agosto con la
seguente: dicembre.
Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: possono
iscriversi fino a: riferimento. Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in almeno una lingua
dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: , negli anni successivi al
primo,. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle attitudini
alla con le seguenti: delle esperienze di. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: alla tradizione
culturale e. Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: è caratterizzata
dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell'allievo. Al comma 1, lettera f), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e
di formazione. Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale con le seguenti: degli
istituti superiori. Al comma 1, sopprimere la lettera g). Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: Al comma 1, lettera g), dopo la parola: finalizzato aggiungere
le seguenti: alla formazione civile. Al comma 1, lettera g), dopo la parola: educativa aggiungere
la seguente: civile. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: personale e sociale aggiungere
le seguenti: a garantire ad ognuno la possibilità di esercitare i diritti
di cittadino. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in tale ambito, viene
anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie, aggiungere le seguenti: , potenziata la conoscenza della
prima e della seconda lingua comunitaria, istituito l'insegnamento della musica
e della cultura musicale e un'armonica educazione corporea attraverso la
promozione dello studio di discipline fisiche non competitive. Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: il secondo ciclo
è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della
formazione professionale con le seguenti: il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e, esclusivamente nel triennio finale e comunque sotto il
controllo dell'Istituzione scolastica, dal sistema della formazione
professionale. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale aggiungere le seguenti: tutti
gli istituti scolastici del sistema dei licei e tutti i percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di cui alla successiva lettera h)
assicurano, a domanda, accanto ai corsi ordinari d'indirizzo, anche corsi
integrati che, per il primo biennio, prevedano curricoli progettati d'intesa fra
i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso e
l'attività degli operatori di ambedue i sistemi in ragione del 50 per cento sia
del curricolo sia delle risorse necessarie. A tale fine, nel quadro di quanto
previsto nella successiva lettera h), le regioni e le direzioni regionali
scolastiche definiscono le necessarie intese;.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: formazione
professionale inserire le seguenti: l'obbligo scolastico inizia al sesto
anno e termina al quindicesimo anno di età, dopo il compimento di tale età, e
comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è
consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione formazione
professionale. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: e della formazione
professionale inserire le seguenti: il primo triennio ditale ciclo deve
essere assolto nel sistema dei licei. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: e della formazione
professionale inserire le seguenti: il primo biennio di tale ciclo deve
essere assolto nel sistema dei licei. Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: del quindicesimo
anno di età con le seguenti: del sedicesimo anno di età. Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in alternanza
scuola-lavoro o. Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: scuola-lavoro con
le seguenti: studio-lavoro. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere
le seguenti: di cui fanno parte gli attuali istituti di istruzione
secondaria. Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in due periodi
biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa con le seguenti: in
due periodi, il primo triennale, il secondo biennale che prioritariamente
approfondisce e completa. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato inserire
le seguenti: che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame
composta da una maggioranza di membri esterni all'istituzione scolastica in cui
l'esame si svolge. Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere
le seguenti: che deve svolgersi in presenza di una commissione Al comma 1, lettera g), dopo la parola: titolo, inserire le
seguenti: dal valore legale. Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore. Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: Al comma 1, sopprimere la lettera h). Al comma 1, sopprimere la lettera h). Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: Alla istruzione e formazione professionale hanno accesso gli studenti che
abbiano assolto all'obbligo scolastico che inizia a cinque e termina al
sedicesimo anno di età; Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: ferma restando
fino a: istruzione professionale. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ferma restando la
competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale con
le seguenti: alla formazione ed istruzione professionale di competenza
regionale si potrà accedere dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico nel
primo triennio del sistema dei licei e comunque non prima del sedicesimo anno di
età. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando
fino a: professionale con le seguenti: fermo restando l'obiettivo
di realizzare l'articolo 117 della Costituzione, in materia di istruzione e
formazione professionale. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando
fino a: professionale con le seguenti: essendo materia di
legislazione concorrente fra Stato e regioni quella relativa all'istruzione
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della
istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117
della Costituzione e, costituendo questo un obiettivo da perseguire. Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e
istruzione professionale aggiungere le seguenti: a cui si può accedere
solo dopo l'undicesimo anno di istruzione obbligatoria. Al comma 1, lettera h), dopo le parole: la competenza regionale
di materia di formazione e istruzione professionale inserire i seguenti: e
che l'accesso all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo
il decimo anno di istruzione obbligatoria. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: valevoli su tutto
il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di
cui alla lettera c) con le seguenti: che devono rispondere a livelli
nazionali di prestazione di cui alla lettera c) e quindi sono valevoli in
tutto il territorio nazionale. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di durata almeno
quadriennale con le seguenti: di durata almeno biennale. Al comma 1, sopprimere la lettera i). Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: Al comma 1, sopprimere la lettera l). Al comma 1, sopprimere la lettera l). Al comma 1, sopprimere la lettera l). Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: i piani di studio
con le seguenti: i curricoli. Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: contengono un
nucleo fondamentale omogeneo fino alla fine della lettera con le seguenti: vengono
definiti nazionalmente, mentre per una quota variabile fra il dieci e il venti
per cento la loro definizione è di competenza delle singole istituzioni
scolastiche. Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: un nucleo
fondamentale con le seguenti: una parte largamente preminente
corrispondente almeno all'85 per cento del totale. Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: che rispecchia
la cultura fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: e prevedono
una quota fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle
regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: riservata alle
istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto
ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di
tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste
degli enti locali. Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle
regioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: del 10 per cento
riservata alle singole istituzioni scolastiche. Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle
regioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: riservata
esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche. Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota inserire
le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una. Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota inserire
le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una. Sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Sistema
nazionale di educazione e di istruzione. Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è
determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per
cento».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è
soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. 105.Rizzo, Bellillo.
2. 96 Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Capitelli, Sasso, Grignaffini,
Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Chiaromonte, Rusconi.
2. 4 Titti De Simone.
* 2. 5 Titti De Simone.
* 2. 107 Rizzo, Bellillo.
a) la Repubblica riconosce il diritto di ogni individuo all'istruzione e
alla formazione assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze
generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locale, nazionale, europea ed internazionale;
a-bis) la Repubblica assicura la generalizzazione del sistema nazionale
della pubblica istruzione che è accessibile gratuitamente a tutti su un piano
di uguaglianza, senza distinzioni di genere, ceto sociale, etnia o religione.
2. 108 Rizzo, Bellillo.
2. 6 Titti De Simone.
2. 110 Rizzo, Bellillo.
2. 111 Rizzo, Bellillo.
2. 115 Rizzo, Bellillo.
* 2. 69 Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.
* 2. 97 Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 77 Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 58 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 109 Rizzo, Bellillo.
2. 59 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 112 Rizzo, Bellillo.
2. 117 Rizzo, Bellillo.
2. 113 Rizzo, Bellillo.
2. 118 Rizzo, Bellillo.
2. 119 Rizzo, Bellillo.
* 2. 7.Titti De Simone.
* 2. 121.Rizzo, Bellillo.
2. 8.Titti De Simone.
2. 42.Villetti, Intini, Buemi.
2. 60.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
b) sono favorite la crescita e la formazione dell'uomo e del cittadino, lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale e alla cultura europea.
2. 122.Rizzo, Bellillo.
b) è promossa la formazione dell'uomo e del cittadino nel contesto della
cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.
2. 123.Rizzo, Bellillo.
b) è favorita la formazione di una coscienza civica e storica nel contesto
della cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.
2. 124.Rizzo, Bellillo.
b) è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione favorire
la formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza e alla
partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto di
tutte le ispirazioni culturali, nonché la consapevolezza di appartenere ad una
società sempre più multiculturale e multietnica;.
2. 125.Rizzo, Bellillo.
2. 81.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 82.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 126.Rizzo, Bellillo.
2. 127.Rizzo, Bellillo.
2. 52.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 80.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 128.Rizzo, Bellillo.
2. 129.Rizzo, Bellillo.
2. 78.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 79.Capitelli, Colasio, Bulgarelli, Bellillo, Rizzo, Villetti, Bimbi,
Carra, Volpini, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.
2. 130.Rizzo, Bellillo.
2. 131. Rizzo, Bellillo.
2. 132. Rizzo, Bellillo.
2. 133. Rizzo, Bellillo.
2. 53. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Sasso.
b-bis) è promossa l'acquisizione della conoscenza e della consapevolezza
degli aspetti e dei significati della sessualità, anche attraverso una corretta
informazione, fornendo ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di
giudizio per assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli
altri, per riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile ed
educando ad una cultura
2. 1. Alberta De Simone, Capitelli.
*2. 9. Titti De Simone.
*2. 136. Rizzo, Bellillo.
c) l'attuazione del diritto all'istruzione si realizza nel sistema nazionale
di educazione e di istruzione secondo livelli definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle
persone in situazioni di handicap a norma della legge 4 agosto 1977, n. 517 e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. L'assolvimento
dell'obbligo scolastico costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
2. 10. Titti De Simone.
c) l'obbligo scolastico inizia al quinto anno e termina al quindicesimo anno
di età. Dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei
primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema
educativo di istruzione e formazione professionale. L'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza
secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
2. 43. Villetti, Intini, Buemi.
c) nella prospettiva di una sua estensione progressiva a diciotto anni e di
una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale, l'obbligo scolastico
inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. Tale obbligo è assolto
nel sistema nazionale dell'istruzione. È previsto l'obbligo formativo fino al
diciottesimo anno di età;
2. 137. Rizzo, Bellillo.
2. 142. Rizzo, Bellillo.
2. 141. Rizzo, Bellillo.
2. 138. Rizzo, Bellillo.
2. 11. Titti De Simone.
2. 139. Rizzo, Bellillo.
2. 12. Titti De Simone.
2. 144. Rizzo, Bellillo.
2. 145. Rizzo, Bellillo.
2. 61. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 39. Villetti, Intini, Buemi.
2. 146.Rizzo, Bellillo.
2. 143.Rizzo, Bellillo.
2. 148.Rizzo, Bellillo.
2. 147.Rizzo, Bellillo.
2. 140.Rizzo, Bellillo.
2. 150.Rizzo, Bellillo.
2. 13.Titti De Simone.
* 2. 47.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
* 2. 68.Volpini, Colasio, Santagata, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale,
Squeglia.
* 2. 83.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 152.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Rusconi.
2. 151.Rizzo, Bellillo, Rusconi.
2. 153.Rizzo, Bellillo.
2. 84.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 154.Rizzo, Bellillo.
2. 70.Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
2. 14.Titti De Simone.
2. 155.Rizzo, Bellillo.
2. 158.Rizzo, Bellillo.
* 2. 15.Titti De Simone.
* 2. 159. Rizzo, Bellillo.
d) il sistema formativo integrato è costituito dall'insieme delle azioni
e delle relazioni che i soggetti operanti nei campi dell'istruzione e della
formazione, dell'orientamento e della transizione al lavoro instaurano tra loro
per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le
competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri
settori o ambiti. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per
costruire ed arricchire il patrimonio di competenze personali, acquisibili lungo
tutta la vita, nel campo dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della
formazione professionale, del lavoro e dell'educazione non formale.
2. 71. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
d) il sistema nazionale di educazione e di istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema degli
istituti superiori.
2. 16. Titti De Simone.
d) il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola
di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
superiore.
2. 160. Rizzo, Bellillo.
2. 161. Rizzo, Bellillo.
2. 62. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 87. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 86. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 85. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
alla lettera g), sopprimere le parole: e dal sistema dell'istruzione
e della formazione professionale;
alla medesima lettera g), dopo le parole: scientifico,
tecnologico, delle scienze umane aggiungere le parole: , gli istituti
tecnici e professionali;
sopprimere la lettera h).
2. 51. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
* 2. 72. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 2. 98. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
** 2. 17. Titti De Simone.
** 2. 162. Rizzo, Bellillo.
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, realizza la formazione
integrale delle bambine e dei bambini nel rispetto della caratteristiche proprie
dell'età evolutiva dei soggetti e delle esperienze di cui sono portatori;
costituisce requisito per tale realizzazione il raccordo con tutti i contesti di
esperienza delle bambine e dei bambini, pregressi (nei servizi per l'infanzia e
in famiglia) e successivi. La scuola dell'infanzia costituisce il primo tassello
del curricolo di insegnamento/apprendimento unitario che si conclude con il
primo ciclo di istruzione.
2. 18. Titti De Simone.
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla formazione
integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le
potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per
assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori. La frequenza dell'ultimo anno della
scuola dell'infanzia è obbligatoria. La Repubblica assicura la generalizzazione
dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità
di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola
dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio
nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione
2. 163. Rizzo, Bellillo.
2. 40. Villetti, Intini, Buemi.
* 2. 20. Titti De Simone, Sasso.
* 2. 54. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Sasso.
2. 2. Alberta De Simone.
2. 164.Rizzo, Bellillo.
2. 63. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 19.Titti De Simone.
2. 165.Rizzo, Bellillo.
* 2. 64. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio,
Zanella.
* 2. 73. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squaglia.
* 2. 88. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
* 2. 167.Rizzo, Bellillo.
2. 89. Grignaffini, Colasio, Bellillo, Villetti, Bimbi, Carra, Rizzo,
Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.
2. 21.Titti De Simone.
2. 166.Rizzo, Bellillo.
2. 22.Titti De Simone, Sasso.
2. 168.Rizzo, Bellillo.
2. 169.Rizzo, Bellillo.
2. 45.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Colasio.
* 2. 23.Titti De Simone.
* 2. 170.Rizzo, Bellillo.
f) il primo ciclo di educazione ed istruzione è costituito dall'ultimo anno
della scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria della durata di cinque anni e
dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni; esse
costituiscono il primo, il secondo e il terzo tassello del curricolo di
insegnamento unitario e integrale iniziato con la scuola dell'infanzia. Ferma
restando la definizione di standard nazionali orientativi rispetto alle
competenze di base, alle abilità, alle conoscenze disciplinari, ogni scuola
autonoma definisce
2. 24.Titti De Simone.
f) la scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un
percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di
sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e
garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione
dell'orario; sempre nei primi cinque anni il numero massimo di alunni per classe
è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base
alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in
istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi
tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore. La scuola di base,
attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base; apprendimento di
nuovi mezzi espressivi; potenziamento delle capacità di orientamento nello
spazio e nel tempo; educazione ai principio fondamentali della convivenza
civile; consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppo delle
competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte
fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive; le articolazioni
interne alla scuola di base sono definite ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive
modificazioni. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella
scuola di base; lo Stato rende disponibili le risorse per la sua
generalizzazione. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
2. 171.Rizzo, Bellillo.
2. 172.Rizzo, Bellillo.
2. 173.Rizzo, Bellillo.
2. 25.Titti De Simone.
2. 174.Rizzo, Bellillo.
2. 65.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 26.Titti De Simone.
2. 176.Rizzo, Bellillo.
2. 177.Rizzo, Bellillo.
2. 178.Rizzo, Bellillo.
2. 56.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Capitelli.
* 2. 90.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
* 2. 50.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
* 2. 175.Rizzo, Bellillo.
2. 91.Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini,
Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.
2. 46.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
2. 41.Villetti, Intini, Buemi.
* 2. 74.Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squeglia.
* 2. 99.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 179.Rizzo, Bellillo.
2. 44.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
2. 28.Titti De Simone.
2. 29.Titti De Simone.
2. 55.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 27.Titti De Simone.
2. 30.Titti De Simone.
2. 180.Rizzo, Bellillo.
g) il secondo ciclo è finalizzato alla crescita culturale dei giovani
attraverso la riorganizzazione e l'approfondimento delle conoscenze,
l'accrescimento delle capacità e delle competenze, curando la riflessione
critica, lo sviluppo di autonome capacità di giudizio e la progressiva
assunzione di responsabilità personale e sociale. Il secondo ciclo deve,
inoltre, garantire l'acquisizione di conoscenze e capacità adeguate all'accesso
all'istruzione superiore, universitaria e non, ovvero all'inserimento nel mondo
del lavoro; il secondo ciclo è costituito dal sistema degli istituti superiori
che comprende i licei e gli istituti tecnologico-professionali; i licei sono
classificati in artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, delle
scienze umane; il liceo artistico e gli istituti tecnologico-professionali si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; gli
istituti superiori hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa
in un biennio unico e in un triennio che realizza il percorso disciplinare e
prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze caratterizzanti il profilo
culturale del corso di studi; gli istituti superiori si concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
all'istruzione tecnica superiore;.
2. 31.Titti De Simone.
g) la scuola superiore ha la durata di cinque anni e si articola nelle
aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro
formazione culturale, umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva
assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi,
anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. La scuola superiore si realizza, in
tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
assumono la denominazione di «licei». Nei primi due anni, fatte salve la
caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da
un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione
di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate agli organi collegiali
competenti. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività
complementari e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per
collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali,
culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se
realizzate nel corso del primo anno devono essere generalizzate a tutti gli
studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di
formazione professionale accreditati dalle regioni. A conclusione dell'obbligo
scolastico è rilasciata una certificazione attestante l'assolvimento dello
stesso, il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Negli ultimi tre
anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o
all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali,
produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli
opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e con università. La frequenza positiva di qualsiasi segmento
della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta
2. 181.Rizzo, Bellillo.
2. 184.Rizzo, Bellillo.
2. 183.Rizzo, Bellillo.
2. 185.Rizzo, Bellillo.
2. 66.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 48.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
2. 75.Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Squeglia.
2. 92.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
2. 188.Rizzo, Bellillo.
2. 190.Rizzo, Bellillo.
* 2. 32.Titti De Simone.
* 2. 49.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
*2. 189.Rizzo, Bellillo.
2. 182. Rizzo, Bellillo.
2. 187. Rizzo, Bellillo.
2. 186. Rizzo, Bellillo.
2. 191. Rizzo, Bellillo.
2. 192. Rizzo, Bellillo.
2. 194. Rizzo, Bellillo.
2. 193. Rizzo, Bellillo.
2. 195. Rizzo, Bellillo.
2. 33. Titti De Simone.
g-bis) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che
disciplinino l'accesso alle professioni per coloro che abbiano conseguito il
titolo di studio conclusivo degli istituti superiori;
2. 34. Titti De Simone.
g-bis) l'assolvimento dell'obbligo scolastico è previsto fino al terzo anno
del sistema dei licei, nel secondo e nel terzo anno, se richiesto dai genitori
è previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive
e professionali. Tali attività ed iniziative, che se realizzate nel corso del
secondo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche
in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni;
2. 196. Rizzo, Bellillo.
*2. 35. Titti De Simone.
*2. 197. Rizzo, Bellillo.
h) in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge e dall'articolo 117
della Costituzione e nel contesto di unitarietà del sistema nazionale della
pubblica istruzione, lo Stato definisce, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, i principi regolativi generali in materia di istruzione e
formazione professionale. L'istruzione e la formazione professionale in
conformità con articolo 117 della Costituzione si realizzano sulla base di
principi fondamentali definiti dallo Stato. Le regioni concorrono alla
definizione dei bisogni formativi professionali delle specifiche realtà
territoriali e istituiscono corsi di formazione professionale per l'espletamento
dell'obbligo formativo che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età.
L'istruzione e la formazione professionale si realizzano altresì nelle forme
approvate e riconosciute dalla regione e nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dallo Stato. Nell'ambito della formazione-lavoro per i minori di
diciotto anno devono essere esclusi rapporti di lavoro, anche in apprendistato,
che non abbaino finalità formative certificabili, sia in termini di competenze
lavorative che di crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di
reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e nei circuiti della
formazione professionale regionale.
2. 198. Rizzo, Bellillo.
2. 199. Rizzo, Bellillo.
2. 200. Rizzo, Bellillo.
2. 201. Rizzo, Bellillo.
2. 202. Rizzo, Bellillo.
2. 203. Rizzo, Bellillo.
2. 93. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 205. Rizzo, Bellillo.
2. 204. Rizzo, Bellillo.
2. 206. Rizzo, Bellillo.
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di
licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionale, mediante apposite
2. 36. Titti De Simone, Colasio.
* 2. 37. Titti De Simone.
* 2. 57. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
* 2. 207. Rizzo, Bellillo.
l) i curricoli di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal
regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la
cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.
2. 94. Bulgarelli, Colasio, Grignaffini, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini,
Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Rusconi.
2. 208. Rizzo, Bellillo.
2. 210. Rizzo, Bellillo.
2. 211. Rizzo, Bellillo.
2. 209. Rizzo, Bellillo.
2. 212. Rizzo, Bellillo.
2. 102. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 213. Rizzo, Bellillo.
2. 214. Rizzo, Bellillo.
* 2. 76. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 2. 100. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
2. 38. Titti De Simone.
1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche gli istituti di
istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo
obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla
conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico,
ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi
con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.
2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad
esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione
democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e
specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea,
mondiale.
3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7 è definita la
quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al
comma 1.
2. 01.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale in
coerenza con le disposizioni vigenti in materia. L'autonomia, in quanto forma di
autogoverno democratico delle scuole ed espressione della progettualità delle
stesse, al fine di promuoverne l'efficacia formativa, è sostenuta dallo Stato
con tutte le risorse umane e finanziarie necessarie alla sua realizzazione
all'interno dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale.
2. 02. Rizzo, Bellillo.
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