MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 20 aprile 2020 

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami  per
il reclutamento di personale docente  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado su posto comune  e  di  sostegno.  (Decreto  n.
201). (20A02259) 
(GU n.104 del 21-4-2020)
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3,  comma  6,
il quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  siano  individuati  «i  criteri  di
composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che  devono
essere posseduti dai  relativi  componenti;  i  programmi,  le  prove
concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i  relativi  criteri  di
valutazione;  la  tabella  dei  titoli  accademici,   scientifici   e
professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20  per
cento del punteggio complessivo, tra  i  quali  sono  particolarmente
valorizzati  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  il  possesso   di
abilitazione specifica conseguita attraverso  percorsi  selettivi  di
accesso,  il  superamento  delle  prove  di  un  precedente  concorso
ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il
possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale  e
didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione  delle  procedure
concorsuali a cura degli uffici scolastici  regionali»,  nonche'  sia
costituita «una commissione nazionale di esperti per  la  definizione
delle  tracce  delle  prove  scritte  e  delle  relative  griglie  di
valutazione»,  con  riferimento  al   concorso   ordinario   per   il
reclutamento dei docenti  della  scuola  secondaria  di  primo  e  di
secondo grado, su posto comune e di sostegno; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e,  in  particolare,
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza    e    dall'origine    etnica,    e     l'attuazione     della
direttiva 2000/78/CE per la parita'  di  trattamento  in  materia  di
occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che  le  domande  e  i
relativi allegati per la partecipazione a concorsi  per  l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente
per via telematica; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure  di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8  e,  in  particolare,  l'art.   1,   comma
10-duodecies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133» e le relative Linee Guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
Indicazioni nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.   19,   recante   «Regolamento   recante   disposizioni   per   la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  maggio  1998,  recante  «Criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione  all'insegnamento  secondario»  e,  in  particolare,
l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249   recante   regolamento
concernente la«definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i  requisiti  per
il  riconoscimento  della  validita'   delle   certificazioni   delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254   «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
  Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
  Visto l'art. 6 del C.C.N.L.  relativo  al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca in attuazione  del  quale  l'amministrazione  ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei  giorni  29  e  30
gennaio 2020; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI)  formulata  in  data  4
febbraio 2020; 
  Considerato che il Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione
non ha reso il prescritto parere; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 3  secondo  il  quale  «A  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
il  Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni,  si
puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia'  trasmessi,  ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  a
decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per  i  quali
non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine  per
renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto»; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento  dei
concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  finalizzati  al  reclutamento  a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. 
  2. Il concorso e' indetto, su base  regionale,  fermo  restando  il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma  3,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale,  per  la  copertura  dei
posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che  si  stima
si  renderanno  vacanti  e  disponibili  nel  primo  e  secondo  anno
scolastico successivi a quello  in  cui  e'  previsto  l'espletamento
delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17,
commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59. 
  3. In caso di esiguo numero dei  posti  conferibili,  le  procedure
concorsuali sono aggregate su base interregionale. 
  4. Il superamento di tutte  le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   costituisce   abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
    b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
    c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d. decreto legislativo: decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
59; 
    e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    f.  USR:  ufficio  scolastico  regionale  o   uffici   scolastici
regionali; 
    g. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    h. bando: bando di concorso di cui all'art. 6; 
    i. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
    j. professori universitari: i professori universitari di prime  e
seconda fascia; 
    k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia; 
    l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione; 
    m. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    n. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  5,  commi  1,  2  e  4-bis  del   decreto
legislativo, sono ammessi a partecipare  alle  procedure  di  cui  al
presente decreto, per i posti comuni, i candidati in  possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
    a. titolo di abilitazione alla specifica  classe  di  concorso  o
analogo titolo conseguito all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai
sensi della normativa vigente; 
    b.  titolo  di  accesso  alla  specifica   classe   di   concorso
congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per  diverso
grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
    c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24  CFU/CFA  di  cui
all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge. 
  2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto,  per
i posti di sostegno con riferimento alle procedure  distinte  per  la
secondaria di primo o secondo grado, i candidati  in  possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei titoli  di  cui  al  comma  1  congiuntamente  al  titolo  di
specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado  conseguito  ai
sensi della normativa vigente o analogo  titolo  di  specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della normativa vigente. 
  3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito
all'estero i  titoli  di  cui  ai  commi  1  e  2,  abbiano  comunque
presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
  4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali
di ammissione. 
  5. I candidati partecipano al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi, l'USR responsabile della procedura dispone  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
                               Art. 4 
 
                     Articolazione del concorso 
 
  1. Il concorso si articola  nelle  prove  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli. 
  2. I programmi concorsuali,  nonche'  l'articolazione  delle  prove
scritte,  sono  indicati  all'allegato  A,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  3. I criteri di valutazione per le  prove  orali  e  per  le  prove
pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati  B1/B2/B3/B4,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  4.  I  titoli  valutabili  sono  indicati   all'allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa  vigente,
ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su  piu'  classi
di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni  di  cui
all'art. 9, comma 11, e' indicata all'allegato D. 
  6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un
test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1,  qualora
a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero  dei
candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti  messi  a
concorso e, comunque, non inferiore a 250. 
                               Art. 5 
 
                  Commissione nazionale di esperti 
 
  1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma  6,
del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle
prove scritte e delle relative griglie  di  valutazione,  nonche'  la
validazione  dei  quesiti  della  eventuale  prova  preselettiva,  e'
composta scegliendo tra professori universitari di  prima  o  seconda
fascia, ricercatori a tempo indeterminato,  a  tempo  determinato  di
tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti  delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
dirigenti tecnici,  dirigenti  scolastici,  docenti  di  ruolo  delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti,  indennita',
gettoni di presenza  o  altre  utilita'  comunque  denominate,  fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in  presenza  ad  eventuali
riunioni. 
  3.   Con   successivo   decreto   del    Ministro    si    provvede
all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti. 
                               Art. 6 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  direttore
generale competente che provvede, altresi',  alla  definizione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In
particolare, il bando disciplina: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3; 
    b. l'ammontare del contributo di segreteria di  cui  all'art.  1,
comma 111, della legge; 
    c. le eventuali ammissioni  con  riserva  del  conseguimento  del
titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma
3; 
    d. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  7.  Il
termine  per  la  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  al
concorso e' fissato alle ore 23,59 del trentesimo  giorno  successivo
alla data iniziale indicata nel  bando  per  la  presentazione  delle
istanze; 
    e.  l'articolazione  dell'eventuale  prova  preselettiva  di  cui
all'art.  8,  incluse  le  modalita'   di   somministrazione   e   di
svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova; 
    f. la  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  scritte  di  cui
all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma  1  con  riguardo  alla
eventuale adozione di modalita' computer-based, anche con riferimento
alle peculiarita' delle distinte classi di concorso; 
    g. il contingente  dei  posti,  distinti  per  regione/classe  di
concorso/tipo posto; 
    h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure; 
    i. l'organizzazione delle prove d'esame; 
    j.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    k. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    l. l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
                               Art. 7 
 
                Istanze di partecipazione ai concorsi 
 
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art.  3,  comma  5,
del decreto  legislativo,  i  candidati  in  possesso  dei  requisiti
previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e  3,
indicano nella domanda di partecipazione  per  quali  contingenti  di
posti, avendone i titoli  specifici,  intendono  concorrere.  Ciascun
candidato puo' concorrere in una sola regione e per una  sola  classe
di concorso, distintamente per la scuola secondaria  di  primo  e  di
secondo grado, nonche' per  le  distinte  e  relative  procedure  sul
sostegno.  Il  candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono  prese  in  considerazione  e  saranno
considerate irricevibili. 
                               Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della  facolta'  di
cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove  scritte,
i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di  comprensione  del
testo,  di  conoscenza  della  normativa  scolastica,  nonche'  della
conoscenza della lingua inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue. 
  2.  La  valutazione  della   prova   preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
  3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione  per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
che si avvalgono della facolta' di essere esonerati  dalla  prova  di
cui al presente articolo. 
  4.  Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva   comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione  del  punteggio
finale nella graduatoria di merito. 
                               Art. 9 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
  1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso
e la cui  articolazione,  da  uno  a  tre  quesiti,  e'  disciplinata
dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe  di
concorso stessa. Nel caso delle classi  di  concorso  concernenti  le
lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella  lingua  oggetto
di insegnamento. La durata della prova e' pari a  centoventi  minuti,
fermi restando gli eventuali tempi  aggiuntivi  di  cui  all'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione  ha
a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di  prove  articolate
su piu' quesiti, la  commissione  ha  a  disposizione  40  punti  per
ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media  aritmetica  dei
punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La  prima  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti
su 40.  Il  superamento  della  prima  prova  scritta  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta. 
  3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti  a  risposta
aperta  volti,  il  primo,  all'accertamento   delle   conoscenze   e
competenze antropo-psico-pedagogiche,  il  secondo,  all'accertamento
delle conoscenze e competenze  didattico-metodologiche  in  relazione
alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  di  ciascuna  classe  di
concorso. La durata della prova e'  pari  a  sessanta  minuti,  fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4. Per la valutazione della seconda prova scritta,  la  commissione
ha a disposizione un  massimo  di  40  punti.  La  commissione  ha  a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la  valutazione  e'  data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai  candidati  che  conseguono  il
punteggio minimo di 28 punti su  40.  Il  superamento  della  seconda
prova scritta e'  condizione  necessaria  per  l'accesso  alla  prova
orale. 
  5. La  media  aritmetica  delle  prove  di  cui  ai  commi  1  e  3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte. 
  6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e  4,  hanno  superato  le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 
  7.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'allegato A e valuta  la  padronanza  delle  discipline,
nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace,  anche  con
riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale  ha  una
durata massima complessiva di 45 minuti,  salvo  quanto  previsto  al
comma 8,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di  cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  consiste  nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione  delle  scelte   contenutistiche,   didattiche   e
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per
le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale  e'  condotta  nella
lingua   straniera   oggetto   di   insegnamento.   La    commissione
interloquisce con il candidato e accerta  altresi'  la  capacita'  di
comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad  eccezione
dei candidati per le classi di concorso A-24 e  A-25  per  la  lingua
inglese. 
  8. L'allegato A individua le classi di concorso per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 6,  comma  4  del  decreto  legislativo,  e'  svolta,
nell'ambito della prova orale, la prova  pratica  e  ne  definisce  i
criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici  e
le tempistiche di svolgimento. 
  9. Per la  valutazione  della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40
punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai
sensi del comma 7. Il voto della prova  orale  e'  dato  dalla  media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la  prova  orale  i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28  punti
su 40. 
  11. Il superamento di tutte le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3  e  4
del decreto legislativo, come  disciplinati  dal  presente  articolo,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime  classi  di
concorso,  nei  casi  in  cui  il  candidato  ne  sia  privo.   L'USR
responsabile della procedura  e'  competente  all'attestazione  della
relativa abilitazione. 
                               Art. 10 
 
               Prove di esame per i posti di sostegno 
 
  1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, e' articolata in due  quesiti  a
riposta aperta inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi
alle diverse tipologie di  disabilita',  finalizzati  a  valutare  le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita'. La  durata  della  prova  e'
pari  a centoventi  minuti,  fermi  restando  gli   eventuali   tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Per la valutazione della prova  scritta,  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione
40 punti per ciascun quesito e la valutazione  e'  data  dalla  media
aritmetica dei punteggi  attribuiti  ai  singoli  quesiti.  La  prova
scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio  minimo
di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta  e'  condizione
necessaria per l'accesso alla prova orale. 
  3. La prova orale  per  i  posti  di  sostegno,  i  cui  temi  sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza  del
candidato nelle attivita'  di  sostegno  all'alunno  con  disabilita'
volte  alla  definizione   di   ambienti   di   apprendimento,   alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento  di  obiettivi  adeguati  alle  potenzialita'  e  alle
differenti tipologie di disabilita', anche mediante  l'impiego  delle
TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. La prova  orale  ha  una  durata  massima  complessiva
di quarantacinque  minuti,  fermi  restando   gli   eventuali   tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4. Per la  valutazione  della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
                               Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. Le commissioni  giudicatrici  assegnano  ai  titoli  accademici,
scientifici, professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo
complessivo di 20 punti. 
                               Art. 12 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
  1. La commissione giudicatrice,  valutate  le  prove  e  i  titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale. 
  2. Per le classi di concorso per le quali, in  ragione  dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
  3. Ciascuna  graduatoria  comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna  procedura  concorsuale
come determinati dal bando di cui all'art. 6. 
  4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero  e  sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
  5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in  ruolo
e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto  dall'art.  3,
comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle  graduatorie
di merito regionali si applica la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'art. 39 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive
modificazioni. 
  6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al
percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13,  comma  1,  del
decreto legislativo,  ad  eccezione  dei  docenti  che  abbiano  gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova,  a  pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che  sono  direttamente
confermati in ruolo. 
  7. La conferma in ruolo comporta, ai  sensi  dell'art.  399,  comma
3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria  finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per  il
personale  del  comparto  scuola,  ad  eccezione  di  graduatorie  di
concorsi ordinari  per  titoli  ed  esami  di  procedure  concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle  quali  il  candidato
permane. 
  8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
                               Art. 13 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute  da  un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono composte da due docenti. 
  2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente  i
requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono  individuati  ai  sensi
dell'art. 18. 
  3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione  scritta
(lettura) e produzione  orale  (parlato)  nella  lingua  inglese,  si
procede alla nomina, in qualita'  di  membri  aggregati,  di  docenti
titolari dell'insegnamento della  predetta  lingua  che  svolgono  le
proprie  funzioni  limitatamente  all'accertamento  delle  competenze
linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non
vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla  classe  di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese. 
  4. Per il presidente e ciascun  componente,  inclusi  i  componenti
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
  6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di  500
concorrenti, con altri  tre  componenti,  oltre  ai  relativi  membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto  dei  requisiti  e
secondo le modalita' previste per  la  commissione  principale.  Alle
sottocommissioni,  e'  preposto  il  presidente   della   commissione
originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e  si
trasforma in  sottocommissione,  in  modo  che  il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  7. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai  componenti,  inclusi
gli  aggregati,  delle  commissioni  e  delle  sottocommissioni  sono
disciplinati ai sensi della normativa vigente. 
                               Art. 14 
 
                      Requisiti dei presidenti 
 
  1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti  presidenti  devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a.  per  i  professori   universitari,   appartenere   o   essere
appartenuti   a   uno   dei    settori    scientifico    disciplinari
caratterizzanti le distinte classi di concorso; 
    b. per i  dirigenti  tecnici,  appartenere  preferibilmente  allo
specifico settore; 
    c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte
classi di  concorso  ovvero  dirigere  o  avere  diretto  istituzioni
scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 
  2. Per i concorsi a posti  di  sostegno  gli  aspiranti  presidenti
devono possedere i seguenti requisiti: 
    a.  per  i  professori   universitari,   appartenere   o   essere
appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero  aver
espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno; 
    b.  per  i  dirigenti  tecnici,  aver  maturato   preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno  o  svolgere  o  aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito  dei  percorsi  preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso  dei  titoli
di specializzazione; 
    c.  per  i  dirigenti  scolastici,  dirigere   o   aver   diretto
istituzioni  scolastiche  del  grado  di  istruzione  relativo   alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  o
secondo  grado.  Costituisce  titolo  di  preferenza  l'aver   svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione. 
                               Art. 15 
 
                      Requisiti dei componenti 
 
  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,  ivi
compreso  il  preruolo,  prestato  nelle  istituzioni   del   sistema
educativo di istruzione  e  formazione,  nella  specifica  classe  di
concorso;  avere  documentati  titoli  o   esperienze   relativamente
all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nella didattica ed essere stati immessi in ruolo  da  graduatorie  di
concorso per titoli ed esami; in caso  di  immissione  attraverso  le
graduatorie di cui all'art. 401 del  testo  unico,  essere  risultati
idonei  allo  specifico  concorso   ordinario   o   aver   conseguito
l'abilitazione   all'insegnamento    attraverso    le    scuole    di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  o   gli   analoghi
percorsi del settore AFAM. 
  2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti  delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di  cui  al  presente  decreto,
devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la
classe di concorso e aver prestato  servizio  nel  ruolo  per  almeno
cinque anni. 
  3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto  per  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio, per  almeno  cinque  anni,  ivi  compreso  il
preruolo nelle istituzioni del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o  secondo
grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso
e avere documentati titoli o  esperienze  relativamente  all'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione   nella
didattica. 
  4. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
    a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di
perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
    b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore   o   tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
    c. per i posti comuni, diploma di specializzazione  sul  sostegno
agli alunni con disabilita'; 
    d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di I o II livello con  esame  finale,  nell'ambito  dei
bisogni educativi speciali; 
    e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
                               Art. 16 
 
                 Requisiti dei componenti aggregati 
 
  1. I componenti aggregati per l'accertamento della  lingua  inglese
devono essere docenti confermati  in  ruolo  con  almeno  5  anni  di
servizio, ivi compreso il preruolo, prestato  nelle  istituzioni  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  nella  classe  di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua. 
  2. In  caso  di  indisponibilita'  di  candidati  con  i  requisiti
prescritti, il dirigente  preposto  all'USR  procede  a  nominare  in
deroga ai requisiti  di  ruolo  e  di  servizio,  fermo  restando  il
possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui  al  comma
1, ovvero alla nomina di personale esperto  appartenente  al  settore
universitario  in  possesso  di  esperienza  almeno  biennale   negli
afferenti settori scientifico disciplinari. 
                               Art. 17 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente delle commissioni 
 
  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente
e componente aggregato delle commissioni giudicatrici: 
    a. avere riportato condanne penali o avere in corso  procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
    b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle  norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
    c.  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
    d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del bando e, se  in  quiescenza,  aver  superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data; 
    e. a partire da un anno antecedente alla data  di  indizione  del
concorso,  essere  componenti  dell'organo  di   direzione   politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
    f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto  grado
o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; 
    g. svolgere, o aver svolto nell'anno  antecedente  alla  data  di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti; 
    h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego  per  motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata. 
                               Art. 18 
 
              Formazione delle commissioni giudicatrici 
 
  1.  Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti   delle   commissioni
giudicatrici presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendono  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
  3. L'istanza e' presentata secondo le indicazioni  e  le  modalita'
previste dai bandi. 
  4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di  cui  al  comma  1
secondo la tempistica indicata con avviso  della  Direzione  generale
competente. 
  5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni  alle  quali  si  intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,
sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a. per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 14; 
    b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 15; 
    c. per  gli  aspiranti  componenti  aggregati,  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 16, comma 1; 
    d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali  ostative  di
cui all'art. 17. La dichiarazione relativa alla  situazione  prevista
dall'art. 17, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
    e. nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
    f.  l'Universita'  e  il  settore   scientifico-disciplinare   di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
    g. il curriculum vitae; 
    h. il consenso al trattamento dei dati personali. 
  6. Gli  aspiranti  alla  nomina  di  componente  delle  commissioni
giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli  di
cui all'art. 15, comma 4. 
  7.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di   componenti   aggregati   per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano  per
tutte le procedure concorsuali indette  nella  medesima  regione  che
richiedono l'integrazione della commissione. 
  8. I dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli  elenchi  sono  pubblicati
sui siti degli USR. 
  9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con  propri  decreti,
dai dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i
componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese. 
  10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui  siti
internet degli USR competenti. 
  11. In caso di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  8;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 e ai commi 12 e
13 del presente articolo. 
  12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR
competente nomina i  presidenti  e  i  componenti  con  proprio  atto
motivato, fermi restando i requisiti e le cause  di  incompatibilita'
previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta'
di accettare l'incarico. 
  13. Qualora non sia possibile  reperire  commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei settori  scientifico  disciplinari  o
accademico  disciplinari  caratterizzanti  le  distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
  14.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni. 
                               Art. 19 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.   20   del   decreto
legislativo, l'USR per il Friuli Venezia Giulia  provvede  ad  indire
concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e  secondo  grado
con lingua di insegnamento slovena per posto comune  e  di  sostegno,
anche mediante  delega  al  dirigente  preposto  all'ufficio  di  cui
all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 20 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino  ai
concorsi   banditi   nell'anno   scolastico   2024/2025,    per    la
partecipazione alle procedure  concorsuali  ai  posti  di  insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso ai sensi della normativa vigente. 
  2. In sede di prima applicazione, i  presidenti  delle  commissioni
giudicatrici dei concorsi per l'accesso  ai  ruoli  delle  classi  di
concorso A57-Tecnica della danza classica,  A58-Tecnica  della  danza
contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e  teorie,
pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici
degli istituti ove sia attivato  un  percorso  di  liceo  musicale  e
coreutico  ad  indirizzo   coreutico,   ovvero   tra   i   professori
dell'Accademia nazionale di danza. I membri  della  commissione  sono
scelti tra i docenti delle Accademie di danza  presso  le  fondazioni
lirico-sinfoniche ovvero tra i  direttori  artistici  dei  rispettivi
corpi di ballo. I presidenti  delle  commissioni  giudicatrici  della
classe  di  concorso  A23-Lingua  italiana  per  discenti  di  lingua
straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD  L-LIN/01
o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti  di
specializzazione  previsti  per  la  partecipazione  alla   procedura
concorsuale e con documentata esperienza nel settore.  Restano  ferme
le disposizioni di cui all'art. 18, commi 12 e 13. 
  3. Sono ammessi con riserva ai concorsi  banditi  nel  2020  per  i
relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all'art. 3,
comma  2,  i  soggetti  iscritti  ai  percorsi  di   specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29  dicembre  2019.  La
riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento  del
relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
                               Art. 21 
 
                               Ricorsi 
 
  1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente   procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al  competente  T.A.R.,  entro
sessanta  giorni,  dalla  data  di  pubblicazione   o   di   notifica
all'interessato. 
                               Art. 22 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente
ed educativo del comparto istruzione e ricerca. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. 
 
    Roma, 20 aprile 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
 
    Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati
ai   documenti   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
www.miur.gov.it