MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2019 

Disposizioni  concernenti  il  concorso  per  titoli  ed  esami   per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi
programmi. (Decreto n. 327). (19A02791) 
(GU n.105 del 7-5-2019)
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare
l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi
ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi
dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al  netto  dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento  dei  posti  vacanti  e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e
b)»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado», ed in  particolare  l'art.  400,
comma 8; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'art. 35  concernente  il  reclutamento  del  personale
nelle pubbliche amministrazioni, ove al  comma  3  e'  consentito  il
ricorso, «all'ausilio  di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a
realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che  i
bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche  amministrazioni
prevedano  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese,
nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al   profilo   professionale
richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art.  38,  in  merito
all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da
parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di  trattamento  tra  le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e  successive
modificazioni, recante: «Definizione delle  norme  generali  relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,  a  norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art.
1, in base  al  quale  la  scuola  dell'infanzia  «contribuisce  alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini,  anche  promuovendo
il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi  della
lingua  inglese»;  l'art.   5,   che   introduce   l'alfabetizzazione
obbligatoria nella lingua  inglese  tra  le  finalita'  della  scuola
primaria, superando  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  28
giugno 1991, art. 1, in base al quale  «l'insegnamento  della  lingua
straniera  riguarda,  di  norma,  le  quattro  lingue  piu'  diffuse:
francese, inglese, spagnolo, tedesco»: 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e in particolare  l'art.  25,  in  merito  all'accesso
all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria; 
  Visto  decreto-legge   25   settembre   2009,   n.   134,   recante
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare
l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere  dall'anno
scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita   la   permanenza   nelle
graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'  stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di  posti  di
insegnamento o classi di concorso»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1,  commi
da 110 a 113 e il comma 20; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con  riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera  circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 7, comma 2-bis, che  prevede  che  le  prove  d'esame  possano
essere precedute da forme di preselezione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  regolamento  recante  «Disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n.  95  recante  «Prove  di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e di secondo  grado,  nonche'  del  personale  docente  per  il
sostegno agli alunni con disabilita'»; 
  Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio  2016,  n.  105,
recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della
scuola dell'infanzia e primaria», e n.  107,  recante  «Concorso  per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per
i  posti  di  sostegno  dell'organico  dell'autonomia  della   scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado». 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  19  dicembre
2016, n.  5388,  e  le  altre  conformi,  con  le  quali  si  afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  alla  revisione  del  citato
decreto 23 febbraio 2016, n. 95; 
  Considerata la necessita' di limitare la revisione ai  programmi  e
alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli  ed  esami
della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni  e  di  sostegno,
atteso che le procedure concorsuali per  la  scuola  secondaria  sono
state specificamente disciplinate dal decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 59; 
  Valutata l'opportunita' di stabilire alcune  disposizioni  generali
che danno conto delle innovazioni  introdotte  dal  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, al fine di una  piu'  agile  predisposizione  dei
bandi concorsuali; 
  Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n.  107  del  2015
prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il  reclutamento  del
personale docente, possano  partecipare  esclusivamente  i  candidati
muniti del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  per  ciascuna
classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i
soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita'; 
  Vista  la  richiesta  al   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione,  di  esprimere  il  parere  sullo  schema  del   presente
provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018; 
  Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; 
  Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che  non  appaiono  in
contrasto con le norme vigenti in  materia  e  che  non  limitano  le
prerogative  dell'Amministrazione  nella  definizione   dei   criteri
generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento  di
un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore
a quattro volte il numero dei posti messi  a  concorso;  eliminazione
dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione;  nel
caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte
del dirigente preposto  all'USR  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  al
dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma  1  della  legge  n.
38/01; 
  Ritenuto di non poter accogliere le  seguenti  richieste  formulate
dal CSPI: 
    in relazione  all'art.  5  si  ritiene  di  mantenere  una  netta
separazione tra la  procedura  concorsuale  per  l'accesso  ai  posti
comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno,  conformemente  a
quanto avvenuto per il concorso del 2016; 
    in relazione all'art. 6, comma 5 si  ritiene,  in  linea  con  il
concorso del 2016, di prevedere anche per  la  scuola  dell'infanzia,
l'accertamento della lingua inglese di livello B2: 
    in relazione all'art. 11, comma 2 si  conferma,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione
di   diverse   modalita'   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione; 
    in relazione all'allegato A, non  si  ritiene  di  accogliere  la
richiesta di integrare i programmi, in quanto  gli  stessi  risultano
gia'  rimodulati  in  termini  di  aggiornamento   normativo   e   di
adattamento alla procedura  concorsuale  per  i  posti  comuni  e  di
sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19
aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,
nonche' le prove di esame e i relativi programmi. 
  2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle  regioni  e  per  i
ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda  un'effettiva
vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia. 
  3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi
del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei  concorsi
espletati ai sensi dell'art. 1, comma  144,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti  nel
biennio di riferimento. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
    e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel  sostegno  agli
alunni con disabilita'. 
    f. USR: Ufficio scolastico regionale; 
    g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
    h. TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
                               Art. 3 
 
        Requisiti di ammissione e articolazione del concorso 
 
  1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a  partecipare
alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso  di
uno dei seguenti titoli: 
    a. titolo di abilitazione all'insegnamento  conseguito  presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
    b. diploma  magistrale  con  valore  di  abilitazione  e  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002. 
  2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria,
e'  richiesto  inoltre  il  possesso  dello   specifico   titolo   di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
  3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito
all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di  cui
al comma 2,  abbiano  comunque  presentato  la  relativa  domanda  di
riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro  la  data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale. 
  4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui  all'art.  5,
nella prova orale di cui all'art. 6 e  nella  successiva  valutazione
dei titoli. 
  5. I  programmi  concorsuali  sono  indicati  all'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  6. I bandi di cui all'art. 11 possono prevedere lo  svolgimento  di
un test di preselezione che precede le  prove  di  cui  al  comma  4,
qualora a livello regionale e per  ciascuna  distinta  procedura,  il
numero dei candidati sia superiore a  quattro  volte  il  numero  dei
posti messi a concorso. 
                               Art. 4 
 
                         Prova pre-selettiva 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 3, comma  6,  ai  fini  dell'ammissione
alle prove scritte, i candidati che  abbiano  presentato  istanza  di
partecipazione al concorso secondo le  modalita',  i  termini  e  nel
rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11,  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacita' logiche,
di comprensione del  testo  nonche'  di  conoscenza  della  normativa
scolastica. 
  2. I bandi di cui all'art. 11  disciplinano  l'articolazione  della
prova preselettiva, incluse le modalita'  di  somministrazione  e  di
svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di
quesiti, la  durata  della  prova  e  l'eventuale  pubblicazione  dei
quesiti prima della medesima. 
  3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4.  Il  mancato  collocamento  in  posizione   utile   alla   prova
preselettiva comporta  l'esclusione  dal  prosieguo  della  procedura
concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 
                               Art. 5 
 
           Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
 
  1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui ai  bandi  previsti  dall'art.  11,  e  che  abbiano  superato
l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere  una  prova
scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata  della  prova  e'
pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi  e
gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. La prova scritta di cui al comma 1 e' composta da  tre  quesiti,
cosi ripartiti: 
    a. per i posti  comuni,  due  quesiti  aperti  che  prevedono  la
trattazione  articolata  di  tematiche  disciplinari,   culturali   e
professionali, volti all'accertamento delle conoscenze  e  competenze
didattico-metodologiche  in  relazione  alle  discipline  oggetto  di
insegnamento nella scuola primaria e ai  campi  di  esperienza  nella
scuola dell'infanzia; 
    b. per i posti di sostegno, due,  quesiti  aperti  inerenti  alle
metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse  tipologie  di
disabilita', finalizzati a valutare le  conoscenze  dei  contenuti  e
delle procedure volte  all'inclusione  scolastica  degli  alunni  con
disabilita'; 
    c. per i posti comuni e di sostegno, un  quesito,  articolato  in
otto  domande  a  risposta  chiusa,   volto   alla   verifica   della
comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello  B2  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
                               Art. 6 
 
                             Prova orale 
 
  1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma  3  hanno
superato la prova di cui all'art. 5,  sono  ammessi  a  sostenere  la
prova orale. 
  2.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto  dall'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la
relativa capacita' di progettazione  didattica  efficace,  anche  con
riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 
  3. La prova orale per i posti di sostegno verte  sul  programma  di
cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato  nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
delle TIC. 
  4. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di
cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche,
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.  La
commissione interloquisce con il  candidato  e  accerta  altresi'  la
conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5. 
  5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta  altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue
nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso  dei  posti
di sostegno contempla la didattica speciale. 
  6. I criteri di valutazione della  prova  orale,  distinti  per  le
diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie  nazionali
di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4. 
                               Art. 7 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento  punti,  di  cui
quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova  orale  e  venti
per i titoli. 
  2.  La  valutazione  delle  eventuali  prove  preselettive  di  cui
all'art. 4 e'  effettuata  assegnando 1  punto  a  ciascuna  risposta
esatta, zero punti alle risposte non date o  errate.  La  valutazione
non concorre a formare il punteggio utile ai fini  della  graduatoria
finale. 
  3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art.  5  un
punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a  risposta
aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e  b),  la  commissione
assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo  intero
di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a  risposta  chiusa  di
cui all'art. 5, comma  2,  lettera  c),  la  commissione  assegna  un
punteggio compreso tra zero e  4,  corrispondenti  a  0,5  punti  per
ciascuna risposta esatta. La prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti. 
  4. La commissione assegna alla prova orale di  cui  all'art.  7  un
punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e'  superata  dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti. 
  5. La commissione assegna ai titoli culturali e  professionali,  di
cui allo  specifico  decreto  in  pari  data,  un  punteggio  massimo
complessivo di 20 punti. 
                               Art. 8 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
  1. Le tracce delle prove di  cui  all'art.  5  sono  predisposte  a
livello nazionale dal Ministero che, a tal  fine,  si  avvale  di  un
Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del  Ministro,  che
provvede altresi', prima della  somministrazione  delle  prove,  alla
pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello
nazionale per ciascuna  procedura.  Il  Comitato  tecnico-scientifico
valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la  cui
predisposizione  e'  curata  dal  Ministero,  che  a  tal  fine  puo'
avvalersi di supporti esterni. 
  2. Le tracce delle prove di cui  all'art.  6  sono  predisposte  da
ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato  A.  Le
commissioni le predispongono in numero pari a tre  volte  quello  dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su
cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario  programmato  per  la
propria  prova.  Le  tracce  estratte  sono  escluse  dai  successivi
sorteggi. Per la valutazione della prova  orale,  la  commissione  si
avvale della griglia di valutazione  di  cui  all'allegato  B,  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
                         Programmi di esame 
 
  1. L'allegato A, che e'  parte  integrante  del  presente  decreto,
indica per ciascuna tipologia di posto: 
    a. il programma di esame comune; 
    b.  il  programma  di  esame  specifico  per  ciascuna  procedura
concorsuale; 
                               Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
  1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati
in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura
concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai  posti
banditi con una maggiorazione non superiore al  dieci  per  cento  ai
sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico. 
  2. Per le procedure concorsuali per le quali,  ai  sensi  dell'art.
400, comma 02 del testo unico,  in  ragione  dell'esiguo  numero  dei
posti conferibili,  e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle
procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
  3. Le graduatorie, approvate con  decreto  dal  dirigente  preposto
all'USR entro il 30 luglio  di  ciascun  anno  di  riferimento,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero. 
  4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui
all'art. 4, comma 1-quater lettera  c)  del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo  restando  il
diritto al  ruolo,  in  anni  successivi,  dei  candidati  dichiarati
vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e  disponibili  sono
messi a bando nella procedura concorsuale successiva. 
  5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al
periodo  di  formazione  e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico. 
  6.  Lo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali   e'
subordinato alla procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  7. L'immissione  in  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta la decadenza dalle graduatorie  a  esaurimento  di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
  8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
                               Art. 11 
 
            Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi 
 
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per una  o  piu'  delle  procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il
candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali  mediante   la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione  delle  procedure
concorsuali cui intenda partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 
  3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione
al concorso e' di trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  iniziale
indicata nel bando. Il termine per la  presentazione  della  domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al  primo  giorno
non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di
ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. 
  4.  Il  candidato   residente   all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici
di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella
successiva fase prevista dalla procedura. 
  5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di
esclusione dal concorso. 
  6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e'  dovuto,  ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  il
pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna
delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia  /  sostegno
primaria) per le quali si concorre, secondo  le  modalita'  stabilite
nel bando di concorso. 
  7. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico,  i  bandi  di
concorso  sono  adottati  con  decreti  del  Direttore  generale  del
personale scolastico che provvede  altresi'  alla  definizione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  8. I concorsi sono banditi, per ciascuna  regione,  al  termine  di
vigenza delle graduatorie del  concorso  precedente,  fermo  restando
quanto  previsto  all'art.  4,  comma   1-quater   lettera   a)   del
decreto-legge,  ovvero  qualora,  al  termine  delle   procedure   di
immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette
graduatorie risultino esaurite. 
  9. I bandi sono adottati dal Direttore generale  per  il  personale
scolastico e disciplinano: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3; 
    b. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso; 
    c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2; 
    d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 6; 
    e.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    f. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    g. l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
  10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero  dei  posti
conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. 
                               Art. 12 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
  1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  per  il
Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega  al  dirigente  preposto
all'ufficio di cui all'art. 13, comma  1,  della  legge  23  febbraio
2001, n. 38, provvede ad  adattare  l'allegato  A  alle  specificita'
delle scuole dell'infanzia e  primaria  con  lingua  di  insegnamento
slovena e bilingue sloveno-italiano. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
  1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente   procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al  competente  T.A.R.,  entro
sessanta  giorni,  dalla  data  di  pubblicazione   o   di   notifica
all'interessato. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili. 
  2. Il presente, decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 aprile 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

                            ____________ 
 
Avvertenza: 
 
    Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati
ai   documenti   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
www.miur.gov.it