IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare
l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi
ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi
dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e
b)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare l'art. 400,
comma 8;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale
nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il
ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i
bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni
prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale
richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38, in merito
all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da
parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive
modificazioni, recante: «Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art.
1, in base al quale la scuola dell'infanzia «contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo
il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della
lingua inglese»; l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione
obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola
primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28
giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua
straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse:
francese, inglese, spagnolo, tedesco»:
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso
all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria;
Visto decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare
l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno
scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di
insegnamento o classi di concorso»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,
l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi
allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per
via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi
da 110 a 113 e il comma 20;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni ed in particolare
l'art. 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d'esame possano
essere precedute da forme di preselezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale e' stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e di secondo grado, nonche' del personale docente per il
sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, n. 105,
recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della
scuola dell'infanzia e primaria», e n. 107, recante «Concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per
i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita'
linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione del citato
decreto 23 febbraio 2016, n. 95;
Considerata la necessita' di limitare la revisione ai programmi e
alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli ed esami
della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno,
atteso che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono
state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59;
Valutata l'opportunita' di stabilire alcune disposizioni generali
che danno conto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, al fine di una piu' agile predisposizione dei
bandi concorsuali;
Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015
prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del
personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati
muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna
classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i
soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita';
Vista la richiesta al Consiglio superiore della pubblica
istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presente
provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018;
Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in
contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le
prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri
generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento di
un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso; eliminazione
dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione; nel
caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte
del dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, al
dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 1 della legge n.
38/01;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate
dal CSPI:
in relazione all'art. 5 si ritiene di mantenere una netta
separazione tra la procedura concorsuale per l'accesso ai posti
comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno, conformemente a
quanto avvenuto per il concorso del 2016;
in relazione all'art. 6, comma 5 si ritiene, in linea con il
concorso del 2016, di prevedere anche per la scuola dell'infanzia,
l'accertamento della lingua inglese di livello B2:
in relazione all'art. 11, comma 2 si conferma, ai sensi delle
vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione
di diverse modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
in relazione all'allegato A, non si ritiene di accogliere la
richiesta di integrare i programmi, in quanto gli stessi risultano
gia' rimodulati in termini di aggiornamento normativo e di
adattamento alla procedura concorsuale per i posti comuni e di
sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19
aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,
nonche' le prove di esame e i relativi programmi.
2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i
ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva
vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia.
3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi
del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi
espletati ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 13 luglio
2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel
biennio di riferimento.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli
alunni con disabilita'.
f. USR: Ufficio scolastico regionale;
g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o
i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
h. TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 3
Requisiti di ammissione e articolazione del concorso
1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare
alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di
uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria,
e' richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui
al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di
riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'art. 5,
nella prova orale di cui all'art. 6 e nella successiva valutazione
dei titoli.
5. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. I bandi di cui all'art. 11 possono prevedere lo svolgimento di
un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4,
qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il
numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso.
Art. 4
Prova pre-selettiva
1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 6, ai fini dell'ammissione
alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di
partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel
rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11, devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacita' logiche,
di comprensione del testo nonche' di conoscenza della normativa
scolastica.
2. I bandi di cui all'art. 11 disciplinano l'articolazione della
prova preselettiva, incluse le modalita' di somministrazione e di
svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di
quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei
quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre
volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro
che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato collocamento in posizione utile alla prova
preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura
concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
Art. 5
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui ai bandi previsti dall'art. 11, e che abbiano superato
l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere una prova
scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata della prova e'
pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e
gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta di cui al comma 1 e' composta da tre quesiti,
cosi ripartiti:
a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la
trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e
professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze
didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di
insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella
scuola dell'infanzia;
b. per i posti di sostegno, due, quesiti aperti inerenti alle
metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di
disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e
delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con
disabilita';
c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, articolato in
otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della
comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Art. 6
Prova orale
1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma 3 hanno
superato la prova di cui all'art. 5, sono ammessi a sostenere la
prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la
relativa capacita' di progettazione didattica efficace, anche con
riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato nelle
attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione
didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e
alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego
delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di
cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
progettazione di una attivita' didattica, comprensiva
dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche,
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La
commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la
conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti
di sostegno contempla la didattica speciale.
6. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le
diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie nazionali
di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4.
Art. 7
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui
quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti
per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui
all'art. 4 e' effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta
esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione
non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria
finale.
3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 5 un
punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta
aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), la commissione
assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo intero
di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di
cui all'art. 5, comma 2, lettera c), la commissione assegna un
punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per
ciascuna risposta esatta. La prova e' superata dai candidati che
conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 7 un
punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e' superata dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di
cui allo specifico decreto in pari data, un punteggio massimo
complessivo di 20 punti.
Art. 8
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all'art. 5 sono predisposte a
livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un
Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che
provvede altresi', prima della somministrazione delle prove, alla
pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello
nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico-scientifico
valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui
predisposizione e' curata dal Ministero, che a tal fine puo'
avvalersi di supporti esterni.
2. Le tracce delle prove di cui all'art. 6 sono predisposte da
ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato A. Le
commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su
cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la
propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi
sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si
avvale della griglia di valutazione di cui all'allegato B, parte
integrante del presente decreto.
Art. 9
Programmi di esame
1. L'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto,
indica per ciascuna tipologia di posto:
a. il programma di esame comune;
b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura
concorsuale;
Art. 10
Graduatorie di merito
1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati
in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura
concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti
banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai
sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art.
400, comma 02 del testo unico, in ragione dell'esiguo numero dei
posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle
procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono
trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 4, comma 1-quater lettera c) del decreto-legge, ai fini
dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il
diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati
vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono
messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al
periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per
il posto specifico.
6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali e'
subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta la decadenza dalle graduatorie a esaurimento di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.
Art. 11
Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per una o piu' delle procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il
candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure
concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione
al concorso e' di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale
indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno
non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di
ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella
successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal
bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di
esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il
pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna
delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno
primaria) per le quali si concorre, secondo le modalita' stabilite
nel bando di concorso.
7. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di
concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del
personale scolastico che provvede altresi' alla definizione delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di
vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando
quanto previsto all'art. 4, comma 1-quater lettera a) del
decreto-legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di
immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette
graduatorie risultino esaurite.
9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale
scolastico e disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi
dell'art. 3;
b. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso;
c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell'art. 4, comma 2;
d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 6;
e. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale;
f. i documenti richiesti per l'assunzione;
g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti
conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.
Art. 12
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.
1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto
all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio
2001, n. 38, provvede ad adattare l'allegato A alle specificita'
delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento
slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 13
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro
sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato.
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente, decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2019
Il Ministro: Bussetti
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Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati
ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it