Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in
particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito
dalla legge 143 del 4 giugno 2004;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche ed
integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma
605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso
in data 1° giugno 2007
ADOTTA
il seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124.
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
- Ai sensi dell’articolo 4, commi 1,
2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
“legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle
cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o,
comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la
copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
- supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre
e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro
la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico
e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario.
- supplenze temporanee per ogni
altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti,
secondo quanto specificato all’articolo 7.
- Per l’attribuzione delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 2.
- Per le supplenze temporanee si
utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui
all’articolo 5.
- Per le ore di insegnamento pari o
inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4
dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati
spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
- In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di
aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai
dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità,
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
- Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del
destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel
caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal
dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di
circolo e di istituto.
- Il conferimento delle supplenze si
attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente
interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell’assunzione in servizio e termine:
- per le supplenze
annuali il 31 agosto;
- per le supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno
annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale
termine delle attività didattiche;
- per le supplenze
temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio.
- I posti delle dotazioni organiche
provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di
personale docente non di ruolo.
ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
- Per il conferimento delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1,
comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento
adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo
le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
- Il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o
limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo
interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
- Al personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze
soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica
richiesta.
- Nei confronti del personale che sia
già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso
la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che
l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato
anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto
a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego,
fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina
contrattuale.
- Nello scorrimento delle graduatorie
ad esaurimento ai fini dell’attribuzione delle supplenze non
vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni
non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.
ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
- Al fine di garantire il regolare e
ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle
supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche sono disposte annualmente assicurando
preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito
informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
- del quadro
definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi
cui si riferiscono;
- del calendario
delle convocazioni.
Nel corso delle attività di
attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata
ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto
delle operazioni già effettuate.
- Hanno titolo a conseguire le
supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di
assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria,
presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita
di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire,
nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente
responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a
conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla
convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di
delega sopra specificate.
- I posti di sostegno sono conferiti
agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con
priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o
cattedre comuni.
- Fatte salve le disposizioni di cui
al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di
riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva
proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive
che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei
riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento
d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4
mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi,
nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati
oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano
rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad
ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte
relative alla medesima graduatoria.
- Durante il periodo occorrente per il
completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula
dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di
assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività
didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per
il medesimo o diverso insegnamento.
ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico)
- L’aspirante cui viene conferita,
in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non
intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario
ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,
a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito
di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario
obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente
personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante
il frazionamento orario delle relative disponibilità,
salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella
classe e nelle attività di sostegno.
- Nel predetto limite orario il
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo
determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per
insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali
risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di
insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per
il personale docente della scuola secondaria il completamento
dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di
concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore
appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore
appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite
rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni,
tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il
completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette,
anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione
dei relativi oneri.
- Fatte salve le ipotesi di
cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate
nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro
previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo
anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
- Il dirigente scolastico, ai fini del
conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce,
sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite
graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto
impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
- I titoli di studio e di abilitazione
per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono
quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai
corrispondenti posti di ruolo.
- Per ciascun posto di insegnamento
viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da
utilizzare nell’ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad
esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di
specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
- Gli aspiranti della I fascia sono
inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica
trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di
precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad
esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II
fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli,
utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la
tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento
(Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di
strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni
presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da
un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola
media, ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da
un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da
un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per
strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La
Commissione è nominata dal competente Dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale
- Le graduatorie della I fascia hanno
validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a
seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette
graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità
biennale.
- L’aspirante a supplenza può, per
tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare
domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20
istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2
circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si
valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il
predetto limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli
aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria
possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5
istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad
accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri
modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del
verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole
interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della
graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e
terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli
aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento
ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che,
tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla
durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno
prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta
elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati
dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
- Per coloro che sono inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di
inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con
quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3.
- Coloro che hanno titolo ad essere
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno
facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui
figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta
comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la
cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
- Avverso le graduatorie di circolo e
di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla
valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la
scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15
giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La
graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione
sul reclamo.
ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)
- Per le disponibilità di posti per
le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap
psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla
costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi
elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in
possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e
del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento
di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima
articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per
la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi
distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano
suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di
fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella
rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di
primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui
figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria
di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e
correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area
disciplinare.
- Nell’attribuzione dei posti di
sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si
esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i
posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le
relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente
definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle
competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del
predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito
successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi
medesimi.
- Nella scuola secondaria di secondo
grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area
disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la
normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di
istituto).
- Ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in
relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
- supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia
stato possibile coprire con il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento;
- supplenze temporanee per la
sostituzione del personale temporaneamente assente e per la
copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo
il 31 dicembre di ciascun anno.
- Le graduatorie di circolo e di
istituto, in base all’attivazione di apposita procedura
informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro
consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la
situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione,
ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella
graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente
gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente
Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche
parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di
supplenza offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati
indispensabili per il regolare funzionamento della procedura
informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema
informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del
contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.
- Fatta salva la possibilità per i
docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario
d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente
scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla
durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto
dall’articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del
contratto.
- Per ragioni di continuità
didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua
un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto
solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento,
ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal
giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- Nel caso in cui ad un primo periodo
di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un
periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del
supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre
dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle
lezioni.
- Per la sostituzione del personale
docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole,
ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva
competenza.
- Nelle scuole dell’infanzia e
primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà
luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva
graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e
terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità
all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo
quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di
prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle
operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del
supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il
periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si
procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale
scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza
ecceda tale limite.
- Le supplenze da disporsi sui posti
di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di
una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi
per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola
primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno
superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della
corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la
medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze
della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua
straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi
nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in
possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua
straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.
Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le
supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella
relativa graduatoria scolastica.
- Nel caso di esaurimento della
graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico
provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie
di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità
e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di
istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31
gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve
essere completata entro il successivo 31 agosto.
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro)
- Fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a
tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto
l’anno scolastico in corso:
- Supplenze conferite sulla base
delle graduatorie ad esaurimento:
- la rinuncia ad una proposta
di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
- la mancata assunzione di
servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la
presentazione preventiva di delega, comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e
di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
- Supplenze conferite sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto:
- la rinuncia ad una proposta
contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due
volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli
aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di
supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria
di terza fascia;
- la mancata assunzione in
servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze per il medesimo
insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle
relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo
e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
- Supplenze brevi sino a 10 giorni
nella scuola dell’infanzia e primaria:
- la mancata accettazione di
una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche
modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale
comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente
alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono
essere interpellati con priorità per tali tipologie di
supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione
si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente
richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e
che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di
altro rapporto di supplenza o non aver già fornito
accettazione per altra proposta di assunzione; per gli
aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al
completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad
alcuna sanzione.
- la mancata assunzione in
servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione
di cui al precedente punto b/2;
- l’abbandono della
supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
- Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od
oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al
30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di
lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle
lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per
supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha
comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra
attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
- Le sanzioni di cui al comma 1 non si
applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti
sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da
obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
- I termini e le modalità
organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle
graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle
supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione delle
relative procedure informatizzate.
- Hanno titolo a presentare domanda di
inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che
al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto
il 65° anno di età.
- Nei casi in cui è previsto
l’accesso all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso
di titolo di studio rilasciato all’estero e dichiarato
equipollente, è richiesto altresì il requisito dell’accertamento
della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni
vigenti impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio
2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia.
- Le operazioni di cui al comma 1 sono
improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a
carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e
snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità
all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del
primo rapporto di lavoro.
- Le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano anche al personale educativo.
- Per quanto non specificamente
previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe FIORONI
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