Calcolo della pensione diretta mensile ( sistema misto retributivo + contributivo )

Scuola statale - Personale docente e Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) 

Calcola con sistema retributivo fino al 31/12/2011 (a pagamento)

 

Calcola con sistema misto: retributivo + contributivo (a pagamento)

 

Calcola con sistema contributivo (a pagamento)

Pensione

La pensione è una somma in denaro che spetta al dipendente cessato dal servizio scolastico. Tale somma viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità,  con modalità analoghe allo stipendio scolastico.

La pensione si dice normale diretta quando viene riscossa dall'ex dipendente rimasto in vita dopo la cessazione dal servizio.

La pensione si dice privilegiata quando il dipendente ha cessato dal servizio per infermità o lesioni dovute a causa del servizio prestato o per infortunio sul servizio.

La pensione si dice di reversibilità quando, essendo già morto l'ex dipendente, essa viene riscossa dal coniuge o dai figli.

Ci occupiamo ora di come si calcola una pensione diretta normale, cioè quella che spetta normalmente alla fine del servizio.

La pensione diretta spetta in seguito all'età compiuta dal dipendente; essa spetta al compimento dei 60 anni di età per le donne, e di 65 anni di età per i maschi. Questa pensione si dice anche pensione di vecchiaia.

Si dice pensione di anzianità quando il dipendente sceglie in modo autonomo di cessare dal servizio prima di compiere i 60 anni per le donne e i 65 anni per i maschi. Dove il termine anzianità vuol dire anzianità di servizio, cioè numero di anni di servizio prestato dal dipendente scolastico.

Sia se la cessazione dal servizio è avvenuta per età e sia se essa è avvenuta per anzianità di servizio prestato, il calcolo della pensione normale diretta è uguale.

Il calcolo della pensione spettante viene fatto in base ai contributi previdenziali versati da ciascun dipendente nel corso della sua attività lavorativa.

 

31 dicembre 1995 - 1° gennaio 1996

Fondamentale è una data, cioè il giorno 31 dicembre 1995, e di conseguenza il giorno primo gennaio 1996.

Questo termine è stato posto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma scolastica del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Gazzetta Ufficiale  n. 190 del 16 agosto  1995, ripubblicata con note sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, serie generale, 25 agosto 1995, n. 198).

Le due date sopra indicate servono da spartiacque per il calcolo della pensione.

In pratica chi alla data del 31 dicembre 1995 non ha prestato alcun servizio, cioè non possiede contributi versati e non ha compiuto gli anni di università per laurearsi, esso non possiede nemmeno un mese o una frazione di 15 giorni, nella quale ha versato contributi. Di conseguenza non può nemmeno riscattare questi anni, cioè non ha mai diritto a decidere, prima di andare in pensione, di versare o meno i contributi per questo mese anteriore al 31 dicembre 1995, in quanto non esiste questo mese.

Per questo dipendente vale il calcolo della pensione con il sistema detto contributivo; cioè il calcolo della sua pensione viene fatto prendendo a base i contributi versati dal dipendente a partire al 1° gennaio 1996. 

Attualmente ( 2006) i dipendenti scolastici col sistema misto retributivo + contributivo sono circa 500.000 su circa un milione di dipendenti.

Col passare degli anni, cioè verso il 2030 tutti i calcoli verranno fatti con il sistema contributivo, che vedremo successivamente.

Coloro, invece, che alla data del 31 dicembre 1995 hanno almeno un mese di servizio, oppure almeno un mese degli anni compiuti per frequentare l'università è anteriore a questa data, o hanno versato contributi in altri sistemi pensionistici obbligatori, hanno diritto per quell'unico mese al sistema misto, cioè sistema retributivo e sistema contributivo.

Ricordiamo che un sistema si dice retributivo quando il calcolo della pensione non viene fatto prendendo a base i contributi versati, ma viene fatto prendendo a base l'ultima retribuzione, cioè l'ultimo mese di stipendio (agosto) prima di andare in pensione; visto che normalmente la pensione decorre dal 1° di settembre.

Sistema misto

Tuttavia tra coloro che hanno almeno un mese di servizio prima del 31 dicembre 1995 occorre fare alcune distinzioni. Infatti alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non si è arrivati subito, ma vi è stata una legge precedente, cioè il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ( Gazzetta ufficiale serie generale n. 29 del 5 febbraio 1993).

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, integrato dalla Circolare del ministero del tesoro n. 54 del 16 giugno 1993: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato, aveva fissato un'altra data spartiacque, cioè il 31 gennaio 1992.

Di conseguenza, coloro che hanno almeno un mese di contributi prima del 31 dicembre 1995, per questo unico mese, hanno acquisto il diritto di calcolo con il sistema retributivo, secondo il metodo di calcolo introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che non introduceva il sistema contributivo, ma introduceva un diverso meccanismo di calcolo per gli anni di servizio prestati a partire dal 1° gennaio 1993.

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 7, stabiliva, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, e quindi per il sistema scolastico, di mantenere il sistema retributivo, ma di non prendere a base di calcolo della pensione l'ultimo mese di stipendio, in quanto questo mese era più favorevole al dipendente, e sfavorevole per il bilancio dello Stato, ovvero INPDAP, che paga attualmente le pensioni della scuola.

La base di calcolo della pensione distingueva due casi:

1 - Coloro che al 31 dicembre 1992 avevano almeno 15 anni di contributi; per costoro la base su calcolare la pensione non era più l'ultimo stipendio, ma la media degli stipendi percepiti nei dieci anni precedenti, prima di andare in pensione.

2 - Coloro che al 31 dicembre avevano meno di 15 anni di contributi; per costoro la base su cui calcolare la pensione era maggiore dei dieci anni, e partiva da tutti gli anni di servizio prestati a partire dal 1 gennaio 1993. Cioè la media si faceva su tutti gli stipendi successivi.

Infine il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non modificava le norme pensionistiche vigenti prima del 31 dicembre 1992. Di conseguenza le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992 seguivano, e continuano a seguire, le regole precedenti.

Attualmente le regole per calcolare la propria pensione prevedono tre casi fondamentali:

1 - Sistema retributivo.

2 - Sistema misto: retributivo + contributivo.

3 - Sistema contributivo.

Sistema retributivo

Questo sistema si dice retributivo in quanto si basa sulla retribuzione, cioè sullo stipendio percepito all'atto del pensionamento, cioè ultimo mese di servizio: agosto. Il sistema retributivo può essere utilizzato dai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno versato i contributi per la propria pensione per un numero di almeno 18 anni. Questo sistema di calcolo è quello più vantaggioso per il dipendente, in quanto tiene conto in prevalenza dell'ultimo stipendio in godimento, alla data di cessazione del servizio. La pensione viene erogata sia al personale a tempo indeterminato che al personale a tempo determinato con incarico annuale del Centro Servizi amministrativi.

Questo sistema di calcolo della pensione non può essere utilizzato da coloro che alla data del 31 dicembre 1995  hanno versato contributi per un numero di anni inferiore ai 18 anni.

Calcolo della pensione

Il calcolo della pensione annua viene fatto applicando delle percentuali, cioè delle aliquote, su di un importo che è pari all'ultima retribuzione annua a lorda. Si dice base pensionabile una somma pari all'ultimo stipendio goduto dal dipendente al momento della cessazione del servizio. Di regola dovremmo considerare l'ultimo stipendio ricevuto nel mese di agosto. Tuttavia, noi, per semplicità di calcolo supponiamo che il dipendente abbia avuto lo stesso stipendio per un intero anno. 

Su questa base pensionabile si applica una percentuale, cioè una aliquota, che cambia in base agli anni di servizio.

Una prima formula può essere la seguente:

Pensione annua = ultimo stipendio annuo lordo  x A

Dove con A abbiamo indicato una percentuale , cioè una aliquota.

Esempio

Docente  laureato di scuola media superiore con anni di servizio pari a 39:

Stipendio annuo lordo: 29.945, 29 €

Aliquota A = 0,7820

Pannualorda= 29.945,29 x 0,7820 = 23.417,17 €

Fosse così il calcolo sarebbe molto bello sia il calcolo e sia il risultato. Intanto vediamo meglio le voci da inglobare nell'ultimo stipendio. Intanto diciamo che gli importi sono sempre lordi, sia dello stipendio che delle pensioni; infatti le trattenute INPDAP vengono fatte al dipendente sullo stipendio lordo.

Nello stipendio lordo è anche inglobata la indennità integrativa speciale.

Della retribuzione, però, fanno anche parte i compensi accessori.

Il salario accessorio può essere costituito da:

1 - Compenso individuale accessorio per il personale ATA:

2 - Retribuzione professionale docenti, per il personale docente;

3 - Altri compensi dovuti a esami di maturità, funzioni strumentali, ecc.

Maggiorazione del 18%

Intanto diciamo che in base alla legge n. 177 del 24-06-1976, poiché per il personale della scuola non esisteva un salario accessorio, come per il resto dei dipendenti pubblici, fu introdotto, ed è rimasto, un salario accessorio virtuale, pari ad una maggiore del 18% sullo stipendio lordo.

Infatti, a fine anno, nel mese di dicembre, viene fatto un conguaglio contributivo confrontando il salario accessorio virtuale, pari al 18% dello stipendio lordo, e il salario accessorio reale. Le ritenute vengono effettuate sul maggiore dei due importi.

Ovviamente, quando si va a calcolare la pensione, occorre conoscere per ogni anno di servizio, come è stato effettuato questo conguaglio.

Infatti la base pensionabile può cambiare con due possibilità:

1 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato inferiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Stipendio lordo x 0,18 = 29.945,29 x 0,18 = 5390 € 

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale.

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo x 1,18

cioè si maggiora lo stipendio del 18%.

Di conseguenza la pensione annua diventerebbe

Pannualorda= 29.945,29 x 1,18 x 0,7820 = 27.632,26 €

2 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato superiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Salario accessorio virtuale = Stipendio lordo x 0,18 = 29.945,29 x 0,18 = 5 390,15 € 

Salario accessorio reale: 10.000,50 €

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale reale, cioè su 10.000,50 € e non su 5.390,15 € .

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo + salario accessorio reale.

Di conseguenza la pensione annua diventerebbe

Pannualorda= (29.945,29 +10.000,50) x 0,7820 = 31.237,60 €

D'ora in poi, per semplicità, supponiamo di calcolare sempre con la maggiorazione del 18%.

Andiamo a vedere ora la data del 31 dicembre 1992. Chi ha diritto al sistema misto alla data del 31 dicembre 1992 non aveva 15 anni di contributi, per cui ricade nel sistema misto.

 

Sistema misto retributivo + contributivo

Questo sistema si dice misto retributivo + contributivo in quanto si basa in parte sulla retribuzione, cioè sullo stipendio percepito all'atto del pensionamento e in parte in base ai contributi effettivamente versati. Il sistema misto può essere utilizzato dai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno versato i contributi per la propria pensione per un numero inferiore ai 18 anni. 

Infatti, non avendo i 18 anni di contributi non possono accedere al sistema integralmente retributivo. Questo sistema di calcolo è meno vantaggioso per il dipendente, in quanto tiene conto solo in parte dell'ultimo stipendio in godimento, alla data di cessazione del servizio. 

La pensione viene erogata sia al personale a tempo indeterminato che al personale a tempo determinato con incarico annuale del Centro Servizi amministrativi.

Questo sistema di calcolo della pensione non può essere utilizzato da coloro che alla data del 31 dicembre 1995  non hanno versato alcun contributo per la propria pensione. con il sistema misto retributivo + contributivo.

Calcolo della pensione

Per calcolare la pensione del dipendente scolastico che rientra nel sistema misto occorre distinguere tre quote di pensione.

1 - La prima quota riguarda i periodi di servizio che vanno dall'inizio della propria attività lavorativa fino alla data del 31 dicembre 1992; cioè riguarda tutti i contributi versati o riscattabili alla data del 31 dicembre 1992. Questa quota di pensione viene calcolata in base alla normativa precedente alla data del 31/12/1992, e cioè con il sistema retributivo, cioè quello basato sull'ultimo stipendio percepito.

2 - La seconda quota riguarda i periodi di servizio che vanno dalla data del 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995. Questa quota di pensione viene calcolata considerando, sempre con il sistema retributivo, non l'ultima retribuzione, ma le retribuzioni che vanno dalla data del 1° gennaio 1996 fino alla data di cessazione del servizio.

3 - La terza quota riguarda i periodi di servizio che vanno dal 1° gennaio 1996 fino alla data di cessazione del servizio; questi periodi vengono valutati in base ai contributi versati, cioè con il sistema contributivo.

Facciamo ora un esempio di calcolo per il seguente dipendente:

Esempio:

Docente  laureato scuola media superiore con anni di servizio pari a 23 anni e mesi 0:

Stipendio annuo lordo( compresa Indennità Integrativa Speciale): 26.745,11 €

Indennità Integrativa Speciale: 6.459,63

Data cessazione: 31/08/2007

Quindi in data 31/08/2007

Anni di servizio 23 mesi 0

In data 31/12/1995

2007-1995= 12 anni - 4 mesi = 11 anni + 8 mesi

quindi 23 anni - 11 anni - 8 mesi = 11 anni e 4 mesi

In data 31/12/1992:

Togliamo 3 anni ed otteniamo:

Anni di servizio 11 + 4 mesi - 3 anni= 8 anni + 4 mesi.

Riepilogando: 

La prima quota di calcolo riguarda gli anni di servizio precedenti il 1° gennaio 1993, e quindi:

8 anni + 4 mesi. Questa quota va calcolata con il sistema retributivo considerando l'ultima retribuzione.

La seconda quota riguarda gli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 e quindi:

anni 3 mesi 0

Questa quota va fatta con il sistema retributivo, considerando la media delle retribuzioni che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 agosto 2007.

La terza quota riguarda gli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1996 al 31 agosto 2007, e quindi:

11 anni + 8 mesi

Questa quota va calcolata considerando i contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996 e cioè con il sistema contributivo.

Vediamo, ora, in dettaglio il calcolo delle tre quote di pensione.

Prima quota

Calcolo della pensione annua per 8 anni + 4 mesi al 31/12/1992

Qui sorge il problema della aliquota A da applicare; esistono delle tabelle, ma noi preferiamo una formula, in base alle seguenti regole.

1 - Per un numero di anni di servizio pari a 15 anni e mesi 0, si applica una aliquota A = 0,35

2 - Per ogni anno intero successivo ai 15 anni si aggiunge una aliquota pari a 0,018 fino ad un massimo di anni quaranta. Dove ad anni 40 l'aliquota A= 0,80

3 - Per ogni anno inferiore ai 15 si sottrae una aliquota pari a 0,35/15 = 0,0233, cioè ogni anno vale: 0,0233 

Le aliquote, tuttavia vanno rapportate ai mesi; ogni mese di anzianità successivo ai 15 anni, vale 0,018/12 = 0,0015

Ogni mese di anzianità precedente i 15 anni vale

0,35/15/12=0,00194444

Le aliquote sono state fissate con Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092, articolo 44.

Avendo il nostro dipendente alla data del 31/12/1992 una anzianità di servizio pari a 8 anni + 4 mesi la aliquota A sarà:

A = 8 x 0,0233 + 4 x 0,00194444 = 0,19444

 

Questa aliquota va applicata sulla ultima retribuzione lorda annuale, ottenuta maggiorando lo stipendio, depurato dell'Indennità integrativa speciale del 18% ed aggiungendo la Indennità Integrativa Speciale sennza la maggiorazione del 18%

Quindi l'ultima retribuzione annuale è:

(26.745,11 - 6.459,63) x 1,18 + 6.459,63= 30.393,50 €

Di conseguenza la prima quota di pensione annua maturata in data 31/12/1992 è:

Pannualorda= 30.396,50 x 0,19444 = 5.910,29 €

A questa prima quota di pensione annua occorre aggiungere una seconda quota per gli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.

 

Seconda quota

Calcolo della pensione annua per anni 3 e mesi 0 che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995. Analizziamo ora gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Questo decreto introduceva dei cambiamenti per il calcolo delle pensioni; in particolare l'articolo 7 impediva il calcolo di mettere come base pensionabile l'intera retribuzione dell'ultimo anno di servizio, come si era fatto in precedenza, in quanto più favorevole al dipendente. Ed introduceva un meccanismo di calcolo basato sulla media delle retribuzioni degli anni precedenti alla data di cessazione dal servizio.

In particolare, per coloro che alla data del 31 dicembre 1993 non avevano i 15 anni di contributi, per i periodi di servizio da considerare a partire dal 1° gennaio 1993 occorreva considerare la media delle retribuzioni a partire dal 1° gennaio 1993 fino alla data di cessazione.

Poiché il nostro dipendente non aveva i 15 anni di contributi al 31 dicembre 1993 dobbiamo considerare la media delle retribuzioni che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 agosto 2007.

Una volta stabilito in mesi il periodo di riferimento, la retribuzione media la possiamo calcolare con la seguente formula:

Tuttavia la singola retribuzione da inserire nel numeratore va rivalutata in misura corrispondente  alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ( articolo 7 comma 4, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)

Riportiamo gli indici aggiornati al 2010:

anno della retribuzione coefficiente di rivalutazione al 2010
1993 1,7174
1994 1,6381
1995 1,5413
1996 1,4705
1997 1,4326
1998 1,3947
1999 1,3607
2000 1,3146
2001 1,2686
2002 1,2270
2003 1,1864
2004 1,1523
2005 1,1222
2006 1,0896
2007 1,0608
2008 1,0176
2009 1,0000
2010 1,0000

 

Come si vede dalla tabella si trascura la rivalutazione dell'anno in cui decorre la pensione e l'anno precedente, ponendo l'indice ad 1,000.

Evitiamo di fare i calcoli; diciamo che la retribuzione media calcolata è pari a 26.448,89 €

Una volta calcolata la retribuzione media del periodo di riferimento occorre calcolare l'aliquota A da applicare a questa retribuzione media.

L'anzianità, per il nostro esempio, è:

3 anni e 0 mesi che vanno dal 1° gennaio 1993 al 31 gennaio 1995.

Questi 3 anni sono tutti precedenti ai 15 anni, per cui la regola da seguire è:

Per ogni anno intero precedente ai 15 anni l'aliquota è pari a 0,0233. Ogni mese di anzianità precedente ai 15 anni, vale  0,35/15/12=0,00194444

La nostra aliquota A è:

A = 3 anni x 0,0233 + 0 mesi x 0,00194444= 0,0699

Di conseguenza la pensione annua relativa alla seconda quota è:

Pannualorda= 26.448,89  x 0,0699 = 1.848,78 €

Ci resta, infine, una terza quota da calcolare con il sistema contributivo.

Terza quota

La terza quota riguarda gli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1996 al 31 agosto 2007, e quindi:

11 anni + 8 mesi

Questa quota va calcolata considerando i contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996 e cioè con il sistema contributivo.

Questa quota non viene calcolata andando a sommare i contributi effettivamente versati, ma si considera una contribuzione virtuale, mettendo una percentuale sulla retribuzione percepita effettivamente in ogni anno di contribuzione e rivalutata secondo i coefficienti della seconda quota; questa percentuale è pari al 33% della retribuzione percepita negli anni di servizio considerati, ed è detta aliquota contributiva.

Questi contributi, così calcolati vengono ogni anno capitalizzati ad un tasso annuo di capitalizzazione, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, escludendo la capitalizzazione della contribuzione dell'ultimo anno di servizio. ( articolo 1, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335)

Riportiamo i dati per la decorrenza delle pensioni a partire dal 1° settembre 2011.

Tasso di capitalizzazione relativo all’anno (indicato in parentesi) da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al Decorrenza pensione
1,055871 - (1997) 31 dicembre 1996 1998
1,053597 - (1998) 31 dicembre 1997 1999
1,056503 - (1999) 31 dicembre 1998 2000
1,051781 - (2000) 31 dicembre 1999 2001
1,047781 - (2001) 31 dicembre 2000 2002
1,043698 - (2002) 31 dicembre 2001 2003
1,041614 - (2003) 31 dicembre 2002 2004
1,039272 - (2004) 31 dicembre 2003 2005
1,040506 - (2005) 31 dicembre 2004 2006
1,035386 - (2006) 31 dicembre 2005 2007
1,0333937 - (2007) 31 dicembre 2006 2008
1,034625 - (2008) 31 dicembre 2007 2009
1,033201 - (2009) 31 dicembre 2008 2010
1,017935 - (2010) 31 dicembre 2009 2011

 

Questi tassi annui di capitalizzazione vengono ottenuti dall'ISTAT considerando la variazione media su cinque anni del prodotto interno lordo, e vanno applicati con riferimento ai cinque anni precedenti quello da rivalutare. ( articolo 1, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Di conseguenza per il nostro dipendente dobbiamo considerare la reale retribuzione percepita nell'anno 1996, comprensiva della tredicesima mensilità; applicare la aliquota contributiva del 33% in modo da ottenere la contribuzione virtuale; ed applicare ad essa il tasso annuo di capitalizzazione: 1,055871, in modo da ottenere il montante contributivo relativo all'anno 1997.

Successivamente il montante contributivo viene incrementato della contribuzione relativa al 1997. Il montante così ottenuto deve essere capitalizzato al 31 dicembre 1998 al tasso annuo di capitalizzazione di: 1,053597.

E così via fino al montante degli ultimi 9 mesi del 2007, che non vanno capitalizzati.

Omettiamo di fare tutti i calcoli; diciamo che per il nostro dipendente il montante contributivo capitalizzato alla data del 31 agosto 2007 è pari a: 108.206,77 €

Una volta ottenuto il montante contributivo capitalizzato del contribuente occorre moltiplicare questo montante contributivo con un coefficiente di trasformazione che si ottiene dalla seguente tabella, in base all'età anagrafica del dipendente che va in pensione alla data di cessazione dal servizio, cioè 31 agosto, considerando anche i mesi di età mediante i divisori della tabella.

I coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella A) sono i seguenti:

divisori età valori
22,627 57 4,419 %
22,035 58 4,538 %
21,441 59 4,664 %
20,843 60 4,798 %
20,241 61 4,940 %
19,635 62 5,093 %
19,024 63 5,257 %
18,409 64 5,432 %
17,792 65 5,620%

Ipotizzando per il nostro dipendete una età anagrafica pari a 65 anni la terza quota di pensione annua lorda sarà:

Pannualorda= 108.206,77 x 0,06136 = 6.639,56 €

Questa terza quota è relativa a 13 mesi, contrariamente alle due precedenti quote che erano relative a 12 mesi. Di conseguenza la pensione mensile di questa quota si ottiene dividendo la pensione annua per 13 mesi e non per 12.

Calcolo della pensione mensile

Poiché le prime due quote della pensione vanno divise per 12, mentre la terza quota va divisa per 13, la pensione mensile sarà:

Pmensilelorda = Pannuaquota1/12 + Pannuaquota2/12 +  Pannuaquota3/13

Quindi, per il nostro dipendente, otteniamo:

Pmensilelorda= 5.910,29/12 + 1.848,78/12+  6.639,56/13 = 1.157,32 €

Questa pensione mensile lorda verrà corrisposta per 13 mesi.

Dalla pensione lorda occorre poi detrarre le ritenute IRE sui redditi.

 

con il sistema misto retributivo + contributivo.

Sistema retributivo

 

Sistema contributivo

 

prof. Pietro De Paolis

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