Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 5 febbraio 2003

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Learco Saporito.

La seduta comincia alle 14.45.

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che il provvedimento in esame, composto di 7 articoli, approvato in prima lettura dal Senato, detta una disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa.
In particolare, il provvedimento reca due deleghe legislative (articoli 1, 2, 3 e 5, nonché articolo 4); prevede l'adozione di una disciplina regolamentare di delegificazione (articolo 2, comma.1, lettera h) e articolo 7, commi 1 e 2), nonché l'adozione di un Piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, disponendo in ordine alla copertura degli oneri (articolo 1, comma 3 e articolo 7, commi 4-9).
Il provvedimento detta anche alcune disposizioni immediatamente applicative, concernenti l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004; la valutazione, ai fini del riconoscimento dei crediti didattici e di una eventuale abbreviazione del percorso dei studi, dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e delle scuole di specializzazione post-universitaria per l'insegnamento nella scuola secondaria; l'attribuzione all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, nonché di titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento.
La prima delega legislativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, impegna il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per «la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».
Ai sensi degli articoli 2, 3 e 5, in particolare, oggetto della delega al Governo sono: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 2); l'adozione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti (articolo 3); l'adozione di norme sulla formazione iniziale dei docenti (articolo 5).
Per quanto concerne i principi e criteri direttivi, l'articolo 1, comma 1, stabilisce, quale criterio generale, che i decreti delegati devono essere adottati «nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».
Con riferimento ai diversi oggetti della delega, specifici principi e criteri direttivi sono definiti agli articoli 2, 3 e 5.
Per quanto concerne la definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'articolo 2 prevede, in particolare, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; l'assicurazione del diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
Si dispone inoltre l'articolazione del sistema in due cicli: un primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei e dell'istruzione e della formazione professionale.
L'accesso all'università è consentito agli studenti che superino l'esame di Stato nel sistema dei licei e agli studenti che, completato il ciclo quadriennale di studi nel sistema dell'istruzione della formazione professionale, frequentino un apposito corso annuale (escluso nel caso di partecipazione all'esame di Stato da privatista) e, al termine di questo, superino l'esame di Stato. L'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore è consentito agli studenti del sistema dei licei ammessi al quinto anno e agli studenti che abbiano completato il ciclo quadriennale di studi nel sistema dell'istruzione della formazione professionale.
Per quanto concerne la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, l'articolo 3 prevede, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: l'affidamento della valutazione, periodica e annuale, ai docenti delle istituzioni frequentate; lo svolgimento di verifiche periodiche delle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa ad opera dell'Istituto nazionale per le valutazione del sistema di istruzione; lo svolgimento dell'esame di Stato su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte dall'Istituto nazionale per le valutazione del sistema di istruzione.
Per quanto concerne la formazione iniziale dei docenti, l'articolo 5 prevede, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: pari dignità e pari durata della formazione iniziale per tutti i docenti, da svolgere nelle università presso corsi di laurea specialistica ad accesso programmato sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche; individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione dei docenti, con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare per i docenti della scuola secondaria; fissazione di requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione, al cui possesso è subordinato l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti; valore abilitante, per uno o più insegnamenti individuati con decreto del MIUR, dell'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica; istituzione e organizzazione, da parte delle università, sentita la direzione scolastica regionale, di apposite strutture di ateneo o di interateneo chiamate a svolgere, sulla base di convenzioni volte a disciplinare i rapporti con le istituzioni scolastiche, i seguenti compiti: gestione dei corsi di laurea specialistica per la formazione iniziale dei docenti; organizzazione di specifiche attività di tirocinio, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, per l'accesso dei laureati specialisti nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche; promozione e governo dei centri di eccellenza, definiti con apposito decreto del MIUR, per la formazione permanente degli insegnanti; cura della formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, tutorato e coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
La seconda delega legislativa, prevista dall'articolo 4, ha ad oggetto l'alternanza scuola-lavoro.
La finalità che il decreto legislativo deve perseguire è quella di assicurare agli studenti che abbiano compiuto 15 anni la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del percorso formativo; tale alternanza viene concepita in collaborazione con le imprese ed è mirata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di «competenze spendibili nel mercato del lavoro».
Il decreto legislativo deve essere emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: la formazione dai 15 ai 18 anni può svolgersi attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; viene espressamente escluso che tali periodi possano configurare un rapporto individuale di lavoro; i decreti dovranno fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale; i decreti dovranno indicare le modalità di certificazione degli esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
L'articolo 7 rimette a uno o più regolamenti di delegificazione la disciplina dei seguenti ambiti: l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale; la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
La realizzazione delle finalità della legge è rimessa a un Piano programmatico di interventi finanziari, che il ministro dell'istruzione, università e ricerca predispone entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata.
In un'ottica di implementazione graduale della riforma, all'attuazione del piano si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto nel DPEF.
La quantificazione degli oneri e la relativa copertura sono definite direttamente nel provvedimento in esame unicamente con riferimento alle disposizioni immediatamente applicative concernenti l'anticipo dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Carmen MOTTA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, data la rilevanza della materia in discussione, sarebbe necessario disporre di un congruo tempo per poter esprimere un giudizio motivato sul provvedimento. Riterrebbe pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, facendo tuttavia presente che nella serata di oggi i deputati dell'Ulivo saranno impegnati in una assemblea di gruppo.

Alfonso GIANNI (RC) concorda con il deputato Motta sull'opportunità di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, attesa la rilevanza della materia, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 20.20.

Sui lavori della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere entro la giornata odierna il parere sul provvedimento recante riordino dei cicli di istruzione, posto che la Commissione cultura, competente per materia, licenzierà il testo in sede referente nella serata di oggi.

Carmen MOTTA (DS-U), a nome del suo gruppo, senza volere entrare nel merito del provvedimento in esame, stigmatizza l'andamento assunto dai lavori della Commissione nella giornata odierna, rilevando che era stata preannunciata la possibilità, posto che questa sera alle 20.30 si riunirà l'assemblea dei deputati dell'Ulivo, che la Commissione si riunisse domani mattina presto, allo scopo di consentire ai deputati di maggioranza e di opposizione di entrare nel merito di un provvedimento di grande importanza. Considera pertanto di gravità inaudita che non si sia consentito ad alcun componente della minoranza di esprimersi nel merito del provvedimento.

Alfonso GIANNI (RC) concorda con le osservazioni del deputato Motta, stigmatizzando a sua volta la difficoltà dei deputati, dovuta all'organizzazione dei lavori imposta alle Commissioni, di intervenire approfonditamente nel merito dei provvedimenti in esame. In particolare, ritiene che la relazione assai inequivocabile esposta oggi dal relatore meriterebbe una risposta altrettanto inequivocabile, trattandosi di un provvedimento giudicato negativamente.

Cesare CAMPA (FI), relatore, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione lavoro per l'esame del provvedimento recante riordino dei cicli di istruzione, dovuta peraltro all'andamento dei lavori decisi dalla Commissione cultura, ritiene che il presidente non abbia potuto far altro che riconvocare la Commissione in serata, proprio al fine di giungere comunque all'espressione del parere prima che si concludesse l'esame in sede referente del provvedimento da parte della Commissione cultura.
Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole senza osservazioni né condizioni.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dato atto della disponibilità dimostrata dai deputati intervenuti, concorda sul fatto che la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione è causa spesso dell'impossibilità di entrare nel merito dei provvedimenti esaminati in sede consultiva e dunque di esprimere pareri pregnanti e penetranti, tali da essere presi in adeguata considerazione da parte delle Commissioni di merito. Ribadisce peraltro che l'esame del provvedimento in materia di riordino dei cicli di istruzione avrebbe dovuto comunque concludersi nella giornata odierna, considerato che questa sera la Commissione di merito licenzierà il provvedimento per l'esame in Assemblea.


Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 20.35.

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