Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

I Commissione - Resoconto di mercoledì 5 febbraio 2003

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, il quale detta una disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa.
Rileva che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili da un lato alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che il secondo comma, lettere m) ed n), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie «istruzione» e «professioni» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Osserva inoltre che i regolamenti di delegificazione previsti dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 7 del provvedimento in esame sono adottati, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), secondo cui le università debbono definire nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti. Evidenzia in proposito l'opportunità di un'ulteriore riflessione alla luce dell'autonomia di ordinamento garantita alle istituzioni universitarie dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.
Sulla base delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) esprime sconcerto per la proposta di parere del relatore, considerando non ipotizzabile il conferimento di deleghe al Governo così come previsto nel disegno di legge in esame nel quadro della riforma del titolo V della Costituzione.
Formula quindi rilievi critici sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che, laddove si dovrebbero indicare principi e criteri direttivi sulla definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione,prevede l'attuazione del diritto all'istruzione e alla formazione mediante regolamenti e rinvia all'adozione di decreti legislativi.
Rileva altresì criticamente che la possibilità di iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, di cui all'articolo 7, comma 4, viene prevista in quanto compatibile con la disponibilità di risorse da parte dei comuni.
Espresse riserve sulla possibilità che i deputati della Lega nord possano conciliare la posizione assunta nella presente circostanza con le argomentazioni che verranno sviluppate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 3461 in materia di devoluzione, invita la Commissione a considerare quanto meno i rilievi espressi dalla Comitato per la legislazione.
Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Sesa AMICI (DS-U) esprime parere contrario sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento, nel conferire alcune deleghe legislative al Governo, non indica chiaramente i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione.
Richiama quindi il contenuto della condizione posta dal Comitato per la legislazione, laddove si evidenzia la necessità di precisare all'articolo 1, comma 1, l'oggetto della delega, nonché l'osservazione sull'articolo 7, comma 4 - che detta norme transitorie in ordine all'iscrizione anticipata al primo anno della scuola dell'infanzia - circa l'esigenza di indicare il soggetto competente a stabilire la nuova data, l'atto con cui essa viene fissata ed eventualmente i criteri con cui operare la scelta.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), condividendo le osservazioni critiche espresse dei deputati intervenuti, annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Amici, osserva che le problematiche poste attengono alla chiarezza della formulazione e non investono questioni di natura costituzionale.
Conferma quindi la proposta di parere precedentemente formulata.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

ALLEGATO 1

Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3387 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili da un lato alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che il secondo comma, lettere m) ed n), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie «istruzione» e «professioni» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che i regolamenti di delegificazione previsti dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 7 del provvedimento in esame sono adottati, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
preso atto che all'articolo 5, comma 1, lettera e) si prevede che le Università debbano definire nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione,
valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 5 comma 1, lettera e), alla luce dell'autonomia di ordinamento garantita alle istituzioni universitarie dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.

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