Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

ALLEGATO 2

Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2

 

Sopprimerlo.
* 2. 3.Titti De Simone.

Sopprimerlo.
* 2. 95. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimerlo.
* 2. 104.Rizzo, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione in particolare agli articoli 33, 34 e 117, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che comprende tutta la scuola secondaria, così come definita al comma 13, e l'istruzione e formazione professionale regionale.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. Dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione

 

 

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delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e, operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.
7. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 6 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia.
8. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.
9. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria. È garantita la continuità curricolare tra la scuola dell'infanzia e la scuola di base e all'interno della scuola di base; sono salvaguardate le specifiche competenze dei docenti.
10. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio degli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

11. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
12. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
13. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La scuola secondaria, così come stabilito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei».
14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative
didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
15. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
17. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
18. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.000.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 3.000.000 migliaia di euro per l'anno 2004 e 5.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
2. 101. Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la

 

 

Pag. 284

denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola superiore.
2. Nella prospettiva di un'estensione progressiva dell'obbligo scolastico a 18 anni di età, e di una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale, l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. È previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
3. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori.
4. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria.
5. La repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica.
6. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola di base.
7. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi cinque anni il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore.
8. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulle pari dignità delle opzioni culturali successive.

9. Le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni.
10. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola di base; lo Stato rende disponibili le risorse per la sua generalizzazione.
11. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
12. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione culturale, umana e civile, sostenendo
gli studenti nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. La scuola superiore si realizza, in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate agli organi collegiali competenti.
15. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche sono realizzate attività complementari e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se realizzate nel corso del primo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni.
16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
17. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con università.
18. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area a un'altra o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
19. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area di indirizzo.
20. Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Governo è impegnato a predisporre, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, un Regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, che preveda la presenza di un solo alunno disabile per classe che deve essere composta da non più di venti alunni, una formazione iniziale ed in servizio per tutti gli insegnanti curricolari concernente gli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione scolastica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 105.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: I decreti di cui all'articolo 1 definiscono fino a: criteri direttivi con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sottopone al voto del Parlamento una deliberazione indicante un programma di progressiva attuazione della riforma, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.
2. 96 Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Chiaromonte, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sistema educativo di istruzione e di formazione con le seguenti: il sistema di educazione e di istruzione.
2. 4 Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 2. 5 Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 2. 107 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) la Repubblica riconosce il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale, europea ed internazionale;
a-bis) la Repubblica assicura la generalizzazione del sistema nazionale della pubblica istruzione che è accessibile gratuitamente a tutti su un piano di uguaglianza, senza distinzioni di genere, ceto sociale, etnia o religione.
2. 108 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «Il sistema di educazione e istruzione è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie affinché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale adeguato, nonché, coerentemente con le attitudini personali, sviluppare le conoscenze ed affinare le capacità necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio».
2. 6 Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, garantisce a tutti il diritto all'apprendimento e alla formazione.
2. 110 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il diritto all'apprendimento.
2. 111 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il diritto alla formazione.
2. 115 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: sono promossi con le seguenti la Repubblica promuove; e alla lettera c), sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura.
* 2. 69 Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: sono promossi con le seguenti: la Repubblica promuove; e alla lettera c), sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura.
* 2. 97 Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.
2. 77 Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: La Repubblica ha il dovere di garantire.
2. 58 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: apprendimento aggiungere le seguenti: e la formazione.
2. 109 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali con le seguenti: è assicurato a tutti il diritto di raggiungere elevati livelli culturali.
2. 59 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: elevati aggiungere la seguente: qualificati.
2. 112 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: culturali aggiungere le seguenti: e di istruzione.
2. 117 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scelte personali aggiungere le seguenti: che consentano di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza.
2. 113 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. 118 Rizzo, Bellillo.

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mondiale.
2. 119 Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 7.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 121.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera b) con la seguente: b) è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione favorire a formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza, alla partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto di tutte le ispirazioni culturali, la consapevolezza di appartenere ad una società sempre più multiculturale e multietnica.
2. 8.Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) la scuola della Repubblica educa al rispetto dei principi di laicità sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. 42.Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) è promossa l'etica della condivisione, della partecipazione democratica, dell'assunzione di responsabilità, e la formazione della persona umana alla tolleranza e all'apprezzamento delle diversità tra individui, popoli, culture, religioni, filosofie, visioni del mondo.
2. 60.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
sono favorite la crescita e la formazione dell'uomo e del cittadino, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla cultura europea.
2. 122.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
è promossa la formazione dell'uomo e del cittadino nel contesto della cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.
2. 123.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
è favorita la formazione di una coscienza civica e storica nel contesto della cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.
2. 124.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione favorire la formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto di tutte le ispirazioni culturali, nonché la consapevolezza di appartenere ad una società sempre più multiculturale e multietnica;.
2. 125.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: sono promossi fino a Costituzione, è con le seguenti: secondo i principi sanciti dallo Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è perseguito.
2. 81.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: sono promossi fino a: Costituzione con le seguenti: sono incoraggiate la formazione spirituale e morale ispirate ai principi di laicità della Costituzione.
2. 82.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole formazione spirituale.
2. 126.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la formazione spirituale e morale con le seguenti: formazione dell'uomo e del cittadino.
2. 127.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: spirituale e morale, anche.
2. 52.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: spirituale e morale.
2. 80.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: spirituale e.
2. 128.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: spirituale con la seguente: civile.
2. 129.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e morale.
2. 78.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.
2. 79.Capitelli, Colasio, Bulgarelli, Bellillo, Rizzo, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: storica inserire la seguente: , civica.
2. 130.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: civiltà con la seguente: cultura.
2. 131. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ed alla civiltà europea.
2. 132. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed alla civiltà europea con le seguenti: ed alla cultura europea e mondiale.
2. 133. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed alla civiltà europea con le seguenti: e internazionale.
2. 53. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) è promossa l'acquisizione della conoscenza e della consapevolezza degli aspetti e dei significati della sessualità, anche attraverso una corretta informazione, fornendo ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di giudizio per assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli altri, per riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile ed educando ad una cultura
della sessualità responsabile verso la procreazione e attenta ai valori della vita, della famiglia, della socialità e delle relazioni interpersonali, sempre nel pieno rispetto della dignità personale e della coscienza morale e civile dei giovani, delle loro scelte individuali, nonché della libertà di insegnamento dei docenti;.
2. 1. Alberta De Simone, Capitelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 9. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 136. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
l'attuazione del diritto all'istruzione si realizza nel sistema nazionale di educazione e di istruzione secondo livelli definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazioni di handicap a norma della legge 4 agosto 1977, n. 517 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. L'assolvimento dell'obbligo scolastico costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
2. 10. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
l'obbligo scolastico inizia al quinto anno e termina al quindicesimo anno di età. Dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione e formazione professionale. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. 43. Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
nella prospettiva di una sua estensione progressiva a diciotto anni e di una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale, l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. Tale obbligo è assolto nel sistema nazionale dell'istruzione. È previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età;
2. 137. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: l'obbligo all'istruzione è previsto fino al sedicesimo anno di età e deve essere assolto nel sistema nazionale dell'istruzione;
2. 142. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: l'obbligo all'istruzione è previsto fino al sedicesimo anno di età e si realizza nella scuola;
2. 141. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: nella prospettiva dell'estensione progressiva dell'obbligo scolastico a diciotto anni di età.
2. 138. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: è assicurato fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: la Repubblica assicura a tutti e a tutte il diritto all'istruzione mediante la frequenza, obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, dei vari segmenti del sistema di educazione e di istruzione, a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
2. 11. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: è assicurato a tutti fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. È previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
2. 139. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura.
2. 12. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni con le seguenti: è assicurato a tutti il diritto all'istruzione fino a sedici a e alla formazione per almeno dodici anni.
2. 144. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: è assicurato a tutti il diritto aggiungere le seguenti: di assolvere all'obbligo.
2. 145. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alla formazione.
2. 61. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: almeno dodici anni o, comunque, con le seguenti: tredici anni.
2. 39. Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, lettera c) primo periodo, sostituire la parola: di una qualifica con le seguenti: di un titolo.
2. 146.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: diciottesimo anno di età; aggiungere le seguenti: tale diritto è da considerarsi obbligo scolastico e formativo;.
2. 143.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione con le seguenti: l'attuazione di tale obbligo si realizza nel sistema di istruzione fino a 16 anni e in quello di istruzione e formazione professionale fino a 18.
2. 148.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di tale diritto con le seguenti: di tale obbligo.
2. 147.Rizzo, Bellillo.

Al comma lettera c), dopo le parole: si realizza nel sistema di istruzione aggiungere le seguenti: fino al sedicesimo anno di età.
2. 140.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo livelli essenziali di prestazione con le seguenti: sulla base di curricoli.
2. 150.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: essenziali.
2. 13.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104, aggiungere le seguenti: e il pieno successo formativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento.
* 2. 47.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 5 febbraio 1992, n. 140 aggiungere le seguenti: e il pieno successo formativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento.
* 2. 68.Volpini, Colasio, Santagata, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Al comma 1 lettera c), dopo le parole: 5 febbraio 1992 n 104 aggiungere le seguenti: e il pieno successo formativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento.
* 2. 83.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: legge 5 febbraio l992, n. l04 aggiungere le seguenti: e con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda, fra l'altro, che in presenza di alunni disabili la classe non possa essere composta da più di venti alunni.
2. 152.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Rusconi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: legge 5 febbraio 1992 n. 104 aggiungere le seguenti: A tal fine è prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che, in tal caso, non deve essere composta da più di venti alunni. È prevista adeguata formazione degli insegnanti in relazione agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto alunni disabili-insegnanti di sostegno deve relazionarsi alla gravità dell'handicap e, comunque, sul piano nazionale, non deve essere inferiore ad un insegnante ogni due alunni.
2. 151.Rizzo, Bellillo, Rusconi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: legge 5 febbraio l992, n. 104 aggiungere le seguenti: Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri è prevista una formazione degli insegnanti concernente gli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi alla materia, è assicurata la presenza nell'organico funzionale della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza degli alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituzione scolastica.
2. 153.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1 lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo il decimo anno di istruzione obbligatoria.
2. 84.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: L'obbligo scolastico e formativo così come definito all'articolo 34 della Costituzione è legislativamente sanzionato.
2. 154.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: costituisce un dovere inserire le seguenti: per la Repubblica e le famiglie
2. 70.Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.
2. 14.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo sostituire le parole: diritto-dovere, con le seguenti: dell'obbligo.
2. 155.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole da: ai decreti legislativi fino a: della presente legge con le seguenti: ad uno o più disegni di legge che il Governo sottoporrà al Parlamento.
2. 158.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 2. 15.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 2. 159. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il sistema formativo integrato è costituito dall'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nei campi dell'istruzione e della formazione, dell'orientamento e della transizione al lavoro instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire ed arricchire il patrimonio di competenze personali, acquisibili lungo tutta la vita, nel campo dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione professionale, del lavoro e dell'educazione non formale.
2. 71. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il sistema nazionale di educazione e di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema degli istituti superiori.
2. 16. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola superiore.
2. 160. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: in un primo ciclo fino alla fine della lettera con le seguenti: in un ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola superiore.
2. 161. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere le seguenti: , costituito dagli attuali istituti secondari, ivi compresi gli attuali istituti professionali statali.
2. 62. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le seguenti: così come definito, prima della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30.
2. 87. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le seguenti: così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30.
2. 86. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: licei inserire le seguenti: così come stabilito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30.
2. 85. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Conseguentemente:
alla lettera
g), sopprimere le parole: e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
alla medesima lettera g), dopo le parole: scientifico, tecnologico, delle scienze umane aggiungere le parole: , gli istituti tecnici e professionali;
sopprimere la lettera h).
2. 51. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema della formazione continua lungo l'arco della vita.
* 2. 72. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema della formazione continua lungo l'arco della vita.
* 2. 98. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
** 2. 17. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
** 2. 162. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
la scuola dell'infanzia, di durata triennale, realizza la formazione integrale delle bambine e dei bambini nel rispetto della caratteristiche proprie dell'età evolutiva dei soggetti e delle esperienze di cui sono portatori; costituisce requisito per tale realizzazione il raccordo con tutti i contesti di esperienza delle bambine e dei bambini, pregressi (nei servizi per l'infanzia e in famiglia) e successivi. La scuola dell'infanzia costituisce il primo tassello del curricolo di insegnamento/apprendimento unitario che si conclude con il primo ciclo di istruzione.
2. 18. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione
del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola di base.
2. 163. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: triennale con le seguenti: biennale.
2. 40. Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: morale, religioso.
* 2. 20. Titti De Simone, Sasso.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: morale, religioso.
* 2. 54. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La direzione didattica della scuola materna, laddove non opera il servizio asili-nido o esso è insufficiente a soddisfare la domanda delle famiglie, può, sentito il parere del personale docente ed assistente, anticipare di un anno l'età minima prevista per l'iscrizione e l'accettazione alla scuola materna.
2. 2. Alberta De Simone.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: È assicurata la generalizzazione dell'offerta fino alla fine della lettera con le seguenti: La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica.
2. 164.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: statale o comunale.
2. 63. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: della scuola dell'infanzia, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'ultimo anno obbligatorio.
2. 19.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: di frequenza della scuola dell'infanzia aggiungere le seguenti: la frequenza dell'ultimo anno della quale è obbligatoria.
2. 165.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera.
* 2. 64. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera.
* 2. 73. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squaglia.

 

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia, fino alla fine della lettera.
* 2. 88. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia, fino alla fine della lettera.
* 2. 167.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 annidi età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, con le seguenti: alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo e compiono i 3 anni età entro il 28 febbraio dell'anno scolastico criteri di gradualità le bambina.
2. 89. Grignaffini, Colasio, Bellillo, Villetti, Bimbi, Carra, Rizzo, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. 21.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo sostituire le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine, con le seguenti: alla scuola dell'infanzia possono iscriversi bambine e bambini tra i tre e i sei anni di età.
2. 166.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30 aprile con le seguenti: entro il 31 dicembre.
2. 22.Titti De Simone, Sasso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30 aprile con le seguenti: entro il 1o febbraio.
2. 168.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e), sostituire le parole: entro il 30 aprile con le seguenti: entro il 10 febbraio.
2. 169.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il 30 aprile con le seguenti: nel periodo 1o maggio-30 aprile.
2. 45.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Colasio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 2. 23.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 2. 170.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
il primo ciclo di educazione ed istruzione è costituito dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria della durata di cinque anni e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni; esse costituiscono il primo, il secondo e il terzo tassello del curricolo di insegnamento unitario e integrale iniziato con la scuola dell'infanzia. Ferma restando la definizione di standard nazionali orientativi rispetto alle competenze di base, alle abilità, alle conoscenze disciplinari, ogni scuola autonoma definisce
il progetto relativo al curricolo unitario di cui costituisce una parte; tale progetto si riferisce ad un percorso che si mantiene interno e coerente, per strategie e obiettivi, all'intero curricolo unitario; concorre alla progettazione coerente del curricolo unitario e del progetto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. È garantita fin dal primo anno della scuola primaria l'apprendimento di una lingua dell'Unione europea a livello di competenza orale e progressivamente con l'acquisizione della scrittura e della conoscenza del contesto culturale di riferimento; tale apprendimento si approfondisce nella scuola secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria di primo grado si garantisce inoltre l'apprendimento di una seconda lingua dell'Unione europea; in ogni scuola del ciclo viene garantita l'utilizzazione a scopi didattici delle tecnologie audiovisive e informatiche; viene curata la formazione della consapevolezza del rapporto, tipico della contemporaneità, fra i sistemi simbolici e la tecnica. È considerato apprendimento trasversale la conoscenza dei principi della convivenza civile sanciti dalla Costituzione, dagli accordi e dalle carte internazionali; tali conoscenze sono un requisito allo studio delle discipline storiche e di quelle appartenenti all'ambito degli studi sociali. Il rispetto degli stili di apprendimento e delle esperienze delle alunne e degli alunni costituisce la base per le attività aventi carattere orientate per una prima definizione del progetto di vita successivo al primo ciclo. Il primo ciclo dell'istruzione si conclude con un esame di stato.
2. 24.Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) la scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi cinque anni il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità: acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base; apprendimento di nuovi mezzi espressivi; potenziamento delle capacità di orientamento nello spazio e nel tempo; educazione ai principio fondamentali della convivenza civile; consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive; le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola di base; lo Stato rende disponibili le risorse per la sua generalizzazione. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
2. 171.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera sostituire il primo periodo con il seguente: il ciclo primario, denominato scuola di base, ha durata di otto anni.
2. 172.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: il ciclo primario ha durata di otto anni e si collega all'ultimo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia.
2. 173.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il primo ciclo di istruzione è costituito aggiungere le seguenti: dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
2. 25.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: è costituito fino a: tre anni con le seguenti: è denominato ciclo primario ed ha durata di otto anni.
2. 174.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Ferma restando fino a: entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
2. 65.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: Ferma restando fino a: 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento con le seguenti: Possono scriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. 26.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: primo anno con le seguenti: primo biennio.
2. 176.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in un biennio e in un terzo anno con le seguenti: in un triennio unitario.
2. 177.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: che completa prioritariamente il percorso disciplinare fino a: con il secondo ciclo.
2. 178.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: ed assicura l'orientamento ed il raccordo con le seguenti: ed assicura il raccordo.
2. 56.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Capitelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: è previsto fino a: riferimento.
* 2. 90.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: è previsto fino a: di riferimento;.
* 2. 50.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: è previsto fino a: di riferimento.
* 2. 175.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento con le seguenti: è previsto che alla scuola primario si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento.
2. 91.Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: è previsto fino a: di riferimento con le seguenti: alla scuola primaria sono iscritti secondo il criterio di gradualità ed in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o maggio-30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
2. 46.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sei anni di età con le seguenti: cinque anni di età.

Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono iscriversi anche le bambine e i bambine che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;.
2. 41.Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: agosto con la seguente: dicembre.

Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile.
* 2. 74.Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: agosto con la seguente: dicembre.

Conseguentemente, alla medesima lettera f), sopprimere le parole: possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile.
* 2. 99.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: possono iscriversi fino a: riferimento.
2. 179.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in almeno una lingua dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: , negli anni successivi al primo,.
2. 44.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle attitudini alla con le seguenti: delle esperienze di.
2. 28.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: alla tradizione culturale e.
2. 29.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo.
2. 55.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e di formazione.
2. 27.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale con le seguenti: degli istituti superiori.
2. 30.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2. 180.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) il secondo ciclo è finalizzato alla crescita culturale dei giovani attraverso la riorganizzazione e l'approfondimento delle conoscenze, l'accrescimento delle capacità e delle competenze, curando la riflessione critica, lo sviluppo di autonome capacità di giudizio e la progressiva assunzione di responsabilità personale e sociale. Il secondo ciclo deve, inoltre, garantire l'acquisizione di conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore, universitaria e non, ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro; il secondo ciclo è costituito dal sistema degli istituti superiori che comprende i licei e gli istituti tecnologico-professionali; i licei sono classificati in artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, delle scienze umane; il liceo artistico e gli istituti tecnologico-professionali si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; gli istituti superiori hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in un biennio unico e in un triennio che realizza il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze caratterizzanti il profilo culturale del corso di studi; gli istituti superiori si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione tecnica superiore;.
2. 31.Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la scuola superiore ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione culturale, umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La scuola superiore si realizza, in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei». Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate agli organi collegiali competenti. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se realizzate nel corso del primo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con università. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta
l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area a un'altra o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area di indirizzo. Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Governo è impegnato a predispone, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, un Regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda la presenza di un solo alunno disabile per classe che deve essere composta da non più di venti alunni, una formazione iniziale ed in servizio per tutti gli insegnanti curricolari concernente gli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione scolastica;.
2. 181.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: finalizzato aggiungere le seguenti: alla formazione civile.
2. 184.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: educativa aggiungere la seguente: civile.
2. 183.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: personale e sociale aggiungere le seguenti: a garantire ad ognuno la possibilità di esercitare i diritti di cittadino.
2. 185.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie, aggiungere le seguenti: , potenziata la conoscenza della prima e della seconda lingua comunitaria, istituito l'insegnamento della musica e della cultura musicale e un'armonica educazione corporea attraverso la promozione dello studio di discipline fisiche non competitive.
2. 66.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale con le seguenti: il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e, esclusivamente nel triennio finale e comunque sotto il controllo dell'Istituzione scolastica, dal sistema della formazione professionale.
2. 48.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale aggiungere le seguenti: tutti gli istituti scolastici del sistema dei licei e tutti i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di cui alla successiva lettera h) assicurano, a domanda, accanto ai corsi ordinari d'indirizzo, anche corsi integrati che, per il primo biennio, prevedano curricoli progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso e l'attività degli operatori di ambedue i sistemi in ragione del 50 per cento sia del curricolo sia delle risorse necessarie. A tale fine, nel quadro di quanto previsto nella successiva lettera h), le regioni e le direzioni regionali scolastiche definiscono le necessarie intese;.
2. 75.Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Squeglia.

 

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: formazione professionale inserire le seguenti: l'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età, dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione formazione professionale.
2. 92.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: e della formazione professionale inserire le seguenti: il primo triennio ditale ciclo deve essere assolto nel sistema dei licei.
2. 188.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: e della formazione professionale inserire le seguenti: il primo biennio di tale ciclo deve essere assolto nel sistema dei licei.
2. 190.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.
* 2. 32.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.
* 2. 49.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.
*2. 189.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: del quindicesimo anno di età con le seguenti: del sedicesimo anno di età.
2. 182. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in alternanza scuola-lavoro o.
2. 187. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: scuola-lavoro con le seguenti: studio-lavoro.
2. 186. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere le seguenti: di cui fanno parte gli attuali istituti di istruzione secondaria.
2. 191. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa con le seguenti: in due periodi, il primo triennale, il secondo biennale che prioritariamente approfondisce e completa.
2. 192. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato inserire le seguenti: che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta da una maggioranza di membri esterni all'istituzione scolastica in cui l'esame si svolge.
2. 194. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere le seguenti: che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta dal 50 per cento di membri esterni e dal 50 per cento di membri interni alla scuola e da un presidente esterno e.
2. 193. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: titolo, inserire le seguenti: dal valore legale.
2. 195. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. 33. Titti De Simone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-
bis) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che disciplinino l'accesso alle professioni per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio conclusivo degli istituti superiori;
2. 34. Titti De Simone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-
bis) l'assolvimento dell'obbligo scolastico è previsto fino al terzo anno del sistema dei licei, nel secondo e nel terzo anno, se richiesto dai genitori è previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività ed iniziative, che se realizzate nel corso del secondo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni;
2. 196. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 35. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 197. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h)
in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge e dall'articolo 117 della Costituzione e nel contesto di unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione, lo Stato definisce, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i principi regolativi generali in materia di istruzione e formazione professionale. L'istruzione e la formazione professionale in conformità con articolo 117 della Costituzione si realizzano sulla base di principi fondamentali definiti dallo Stato. Le regioni concorrono alla definizione dei bisogni formativi professionali delle specifiche realtà territoriali e istituiscono corsi di formazione professionale per l'espletamento dell'obbligo formativo che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. L'istruzione e la formazione professionale si realizzano altresì nelle forme approvate e riconosciute dalla regione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Nell'ambito della formazione-lavoro per i minori di diciotto anno devono essere esclusi rapporti di lavoro, anche in apprendistato, che non abbaino finalità formative certificabili, sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e nei circuiti della formazione professionale regionale.

Alla istruzione e formazione professionale hanno accesso gli studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico che inizia a cinque e termina al sedicesimo anno di età;
2. 198. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale.
2. 199. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale con le seguenti: alla formazione ed istruzione professionale di competenza regionale si potrà accedere dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico nel primo triennio del sistema dei licei e comunque non prima del sedicesimo anno di età.
2. 200. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando fino a: professionale con le seguenti: fermo restando l'obiettivo di realizzare l'articolo 117 della Costituzione, in materia di istruzione e formazione professionale.
2. 201. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando fino a: professionale con le seguenti: essendo materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni quella relativa all'istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e, costituendo questo un obiettivo da perseguire.
2. 202. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e istruzione professionale aggiungere le seguenti: a cui si può accedere solo dopo l'undicesimo anno di istruzione obbligatoria.
2. 203. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: la competenza regionale di materia di formazione e istruzione professionale inserire i seguenti: e che l'accesso all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo il decimo anno di istruzione obbligatoria.
2. 93. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) con le seguenti: che devono rispondere a livelli nazionali di prestazione di cui alla lettera c) e quindi sono valevoli in tutto il territorio nazionale.
2. 205. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di durata almeno quadriennale con le seguenti: di durata almeno biennale.
2. 204. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 206. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionale, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
2. 36. Titti De Simone, Colasio.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 37. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 57. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 207. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) i curricoli di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.
2. 94. Bulgarelli, Colasio, Grignaffini, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: i piani di studio con le seguenti: i curricoli.
2. 208. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: contengono un nucleo fondamentale omogeneo fino alla fine della lettera con le seguenti: vengono definiti nazionalmente, mentre per una quota variabile fra il dieci e il venti per cento la loro definizione è di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
2. 210. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: un nucleo fondamentale con le seguenti: una parte largamente preminente corrispondente almeno all'85 per cento del totale.
2. 211. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: che rispecchia la cultura fino alla fine della lettera.
2. 209. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: e prevedono una quota fino alla fine della lettera.
2. 212. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: riservata alle istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste degli enti locali.
2. 102. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle regioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: del 10 per cento riservata alle singole istituzioni scolastiche.
2. 213. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: riservata alle regioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: riservata esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche.
2. 214. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota inserire le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.
* 2. 76. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota inserire le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.
* 2. 100. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Sistema nazionale di educazione e di istruzione.
2. 38. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Raccordo della scuola con la realtà territoriale).

1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.
2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.
3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7 è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1.
2. 01.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale in coerenza con le disposizioni vigenti in materia. L'autonomia, in quanto forma di autogoverno democratico delle scuole ed espressione della progettualità delle stesse, al fine di promuoverne l'efficacia formativa, è sostenuta dallo Stato con tutte le risorse umane e finanziarie necessarie alla sua realizzazione all'interno dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale.
2. 02. Rizzo, Bellillo.

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