Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).

Sopprimerlo.
* 3. 1. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.
* 3. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 3. 25. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche per i piani di intervento dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

 

 

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b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
c) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.
3. 26. Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Carra, Bimbi, Villetti, Sasso, Bellillo, Volpini, Capitelli, Chiaromonte.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Con i decreti fino a: norme con le seguenti: Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le linee.
3. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.
* 3. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.
* 3. 19. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.
* 3. 27. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. 14. Sterpa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: delle istituzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del consiglio di classe, ai quali, sulla base delle risultanze, compete in modo esclusivo, la decisione del passaggio dell'allievo/a alla classe o al biennio didattico successivo.
3. 15. Sterpa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: periodo successivo aggiungere le seguenti: , fatto sempre salvo il diritto degli stessi, pur in valenza di biennio, di far ripetere, nei casi ritenuti necessari, anche il primo anno.
3. 18. Fiori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sulle conoscenze fino alla fine della lettera con le seguenti: secondo i seguenti criteri direttivi:
1) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
2) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

 

 

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3) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
4) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
5) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
6) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
7) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.
3. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative aggiungere le seguenti: comprendente anche gli aspetti dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
3. 20. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in funzione fino alla fine della lettera.
3. 28. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, a conclusione del ciclo primario e secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce un titolo di studio avente valore legale. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è disciplinato con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esame di Stato a conclusione del ciclo secondario è regolato per legge nel rispetto dei seguenti principi:
1) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità a parametri stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;
2) la Commissione d'esame è composta per il 50 per cento da commissari interni e per il 50 per cento da commissari esterni e dal presidente di commissione esterno;
3) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato per tutti, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari a almeno a 70 punti;
4) il credito formativo è ottenibile su decisione della commissione d'esame in presenza di una partecipazione dello studente alle iniziative integrative e alle attività complementari disciplinate dal regolamento

 

 

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, ovvero in presenza di una partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di valore formativo riconosciuto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica stessa.
3. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: , il livello formativo raggiunto e.
3. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni d'esame sono composte in prevalenza da membri esterni alla scuola in cui si svolge l'esame.
3. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per la sua rilevanza di garanzia pubblica e come presupposto per gli studi universitari o per l'accesso agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o in quanto abilitante ad una professione, deve basarsi sulle discipline fondamentali e su quelle caratterizzanti i singoli percorsi ed essere sostenuto davanti a una commissione esterna e qualificata, a seconda delle diverse tipologie.
3. 16. Sterpa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
fermo restando il valore degli esami di Stato come conclusivi dei due cicli di istruzione, le singole scuole predispongono per le classi terminali del quinquennio elementare, prove di verifica ufficiali ai fini della valutazione del percorso culturale compiuto e in funzione di orientamento per le scelte future.
3. 17. Sterpa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
momenti di valutazione del sistema di istruzione sono realizzati sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi.
3. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Sapere e curricoli). - 1. L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con il concorso all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida previste al comma 2.
2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:
a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo di una scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di

 

 

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democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;
b) il curricolo è commisurato alle diverse esigenze formative degli alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle scuole, che integra la quota nazionale;
c) la quota del curricolo riservata alle scuole è elaborata dal collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore, anche i rappresentanti degli studenti, e approvata dal consiglio dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
d) il curricolo definisce i contenuti dell'offerta formativa e delinea l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel tempo;
e) il curricolo favorisce sia un processo di insegnamento e di apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti;
f) il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il curricolo si presenta come l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni scolastiche;
g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra, o da un indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la caratterizzazione degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;
h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e le studentesse;
i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;
l) ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica;
m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota loro riservata, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
3. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa

 

 

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in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Alternanza scuola-lavoro).

Sopprimerlo.
* 4. 1. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 4. 31. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro). - 1. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,

 

 

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esperienze formative e stages, possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Sono inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore e con l'università.
2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
4. 32. Villetti, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Colasio.

Sopprimere il comma 1.
4. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quindicesimo anno con le seguenti: sedicesimo anno.
4. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: in alternanza scuola-lavoro fino a: mercato del lavoro con le seguenti: ferme restando le discipline obbligatorie, con modalità che comprendano rapporti col mondo del lavoro quali esperienze formative e stages.
4. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in alternanza scuola-lavoro con le seguenti: , ferme restando le discipline obbligatorie, anche relazionandosi al mondo del lavoro.
4. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: come modalità aggiungere le seguenti: didattica e non ordinamentale.
4. 25. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: del percorso formativo aggiungere la seguente: deliberata,
4. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e formativa.
4. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
4. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,
4. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e ai sensi fino a: apposito decreto legislativo con le seguenti: un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da sottoporre al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e da emanare.
4. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

 

 

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Al comma 1, alinea, dopo le parole: un apposito decreto legislativo aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
4. 13. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.
4. 14. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dai 15 con le seguenti: dai 16.
4. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere la seguente: esclusiva.
4. 33. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: dell'istituzione scolastica o formativa, aggiungere le seguenti: in accordo con le organizzazioni sindacali,
4. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: sulla base di convenzioni aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,
4. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o con enti pubblici aggiungere le seguenti: anche economici.
4. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere le seguenti: adeguatamente retribuito.
4. 35. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere la seguente: retribuito.
4. 34. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: individuale.
4. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
4. 26. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: negli istituti d'istruzione e formazione professionale con le seguenti: sia negli istituti d'istruzione e formazione professionale, sia negli istituti scolastici.
4. 27. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: negli istituti d'istruzione e

 

 

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formazione professionale aggiungere le seguenti: e nei licei.
4. 28. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: realizzazione dei percorsi aggiungere le seguenti: di integrazione o.
4. 29. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e con le seguenti: compresa.
4. 22. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
per i minori di 18 anni devono essere esclusi anche rapporti di lavoro di apprendistato che non abbiano finalità formative, certificabili sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, che garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della formazione.
4. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 30. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 36. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Allegato A
Seduta n. 267 del 18/2/2003

 

 

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(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Formazione degli insegnanti).

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi

 

 

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predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che,

 

 

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in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Formazione degli insegnanti).

Sopprimerlo.
* 5. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 5. 8. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.
* 5. 60. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.
* 5. 61. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso e programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui ai comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione

 

 

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di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.
6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
9. Con i decreti di cui al comma 2 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
10. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o dì Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il

 

 

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conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso ditale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Alfine ditale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 3.000.000 migliaia di euro per l'anno 2004 e 4.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;
c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;
e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

 

 

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12) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5. 62. Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. È compito prioritario dello Stato e di ogni singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente rispondono all'esigenza della realizzazione concreta della progettualità delle scuole e alla valorizzazione della professionalità del corpo docente. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di handicap, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e formazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle norme generali per il reclutamento.

4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento.
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici ed a quelli gestionali ed organizzativi.
7. È prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di attribuire tali competenze a terzi.
5. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

 

 

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Sopprimere il comma 1.
5. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i decreti con le seguenti: disegni di legge.
5. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento;
5. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 1. Maran, Grignaffini, Bellillo, Villetti, Capitelli, Sasso, Martella, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 14. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 15. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.
* 5. 66. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi. Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per tutti i docenti aggiungere le seguenti: e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.
5. 2. Maran, Sasso, Martella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.
5. 63. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di laurea specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 21. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: , il cui accesso fino alla fine della lettera.
5. 16. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: determinata con la seguente: calcolata.
5. 17. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica.
5. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità di posti.
5. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: della previsione.
5. 20. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti;
5. 67. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli, Martella, Villetti, Santagata.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: adottati ai sensi fino a: 3 novembre 1999, n. 509,
5. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione, l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e di quelli con difficotà specifiche di apprendimento;
5. 68. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti

 

 

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le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
5. 75. Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3.
5. 78. Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 3 novembre 1999, n. 509, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
5. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine della lettera con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
5. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine del periodo con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione a carattere di ateneo o interateneo, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 77. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine del periodo con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 72. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: corsi di laurea specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 25. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: anche interfacoltà fino alla fine del comma con le seguenti: per la formazione degli insegnanti, anche interfacoltà o interuniversitari. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 26. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche con le seguenti: degli specifici corsi di laurea specialistica interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.
5. 82. Tocci, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche con le seguenti: interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.
5. 74. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, dopo le parole: attività didattiche aggiungere le seguenti: che comprendono quelle disciplinari e i corrispondenti laboratori, scienze dell'educazione, il tirocinio e le attività.
5. 84. Colasio, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Tocci, Bellillo, Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 27. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 79. Sasso, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Martella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche alla formazione con le seguenti: alla formazione.
* 5. 85. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: integranti convenientemente la formazione attinente le scienze dell'educazione ed i percorsi specificatamente disciplinari.
5. 69. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 28. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 80. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
* 5. 88. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare con le seguenti: integrando le finalità di approfondimento disciplinare con la formazione nelle scienze dell'educazione e nelle metodologie didattiche, nonché con il tirocinio

 

 

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presso le istituzioni scolastiche convenzionate.
5. 87. Bimbi, Colasio, Carra, D'Agrò, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: preminenti.
5. 29. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: metodologiche e didattiche.
5. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 31. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: disciplinano aggiungere le seguenti: la presenza di docenti esperti della scuola, opportunamente selezionati, per lo svolgimento di attività di tirocinio all'interno del percorso di formazione iniziale e.
5. 32. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap con le seguenti: comuni attinenti le scienze dell'educazione, psicologiche e sociali, e l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).
5. 81. Capitelli, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: attività didattiche aggiungere le seguenti: comuni attinenti le scienze dell'educazione.
5. 71. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 33. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 83. Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Rizzo, Tocci, Grignaffini, Capitelli, Sasso.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento.
* 5. 70. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: comprensive anche del tirocinio guidato, da effettuarsi durante il corso di laurea.
5. 76. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di

 

 

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laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti.
5. 86. Volpini, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia, Grignaffini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 34. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.
5. 90. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: al possesso dei requisiti minimi fino a: di cui alla lettera b) e.
5. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.
* 5. 89. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.
* 5. 91. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. 36. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 37. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 92. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 93. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della laurea specialistica di cui alla lettera a) con le seguenti: del diploma di specializzazione.
5. 58. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

 

 

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Al comma 1, lettera d), dopo la parola: specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 38. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.
* 5. 95. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.
* 5. 96. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: per i docenti di tutti i gradi di scolarità.
5. 39. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 97. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 98. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto esame ha valore di esame di stato e immette nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. 99. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, sia coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), sia coloro che, pur provenendo da altre esperienze lavorative, desiderano entrare nell'insegnamento e presentano titoli accademici adeguati alla cattedra richiesta debbono superare un regolare concorso pubblico per titoli ed esami per l'insegnamento della disciplina e per il tipo di cattedra cui aspirano, e svolgere, per almeno un anno, positiva attività di tirocinio controllato nel medesimo insegnamento e classe di concorso. Disciplina dei concorsi e modalità di tirocinio vengono organizzate con la partecipazione paritaria del dipartimento universitario di riferimento e delle organizzazioni professionali del personale docente sotto la supervisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 42. Sterpa.

 

 

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Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che hanno conseguito fino a: A tal fine e per con le seguenti: i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di laurea specialistica; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.
5. 100. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che hanno conseguito fino a: A tal fine e per con le seguenti: i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti a tempo indeterminato vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.
5. 101. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra.

Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il seguente: I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione dell'università, le attività di tirocinio già previste nel corso di laurea.
5. 102. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: di cui alla lettera a) fino alla fine della lettera con le seguenti: per la formazione degli insegnanti si inseriscono nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base del punteggio di laurea conseguito come attualmente previsto per i concorsi per titoli ed esami o per esami abilitativi.
5. 43. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
5. 44. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: organici.
5. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: scolastiche aggiungere le seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari.
5. 104. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: svolgono , previa stipula fino alla fine della lettera con le

 

 

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seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 103. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
5. 46. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: specifiche attività fino alla fine della lettera con le seguenti: ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 105. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: attività con le seguenti: ed ulteriori attività formative.
5. 106. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in rapporto con le strutture universitarie e in continuità con le attività svolte durante il percorso di formazione iniziale presso le università.
5. 47. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo la parola: definiscono aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale,
5. 48. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: formazione degli insegnanti aggiungere le seguenti: con il contributo di docenti esperti della scuola.
5. 49. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 50. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono promossi, con gli stessi criteri di cui alla lettera b), centri per la formazione permanente degli insegnanti.
5. 51. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) è prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8. - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 52. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 54. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di cui alla lettera e) aggiungere le seguenti: , con il contributo di docenti esperti della scuola,
5. 55. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) i docenti di cui alla lettera precedente, debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei;
5. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il Governo è delegato un decreto legislativo volto a modificare l'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 45 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale, con i seguenti criteri e principi direttivi:
a) sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
1) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
2) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

 

 

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3) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8 - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

c)
all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 55. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 107. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 108. Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Lolli, Carli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgono in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
5. 109. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 3.
5. 110. Colasio, Delbono.

Al comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.
5. 57. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato aggiungere le seguenti: o di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione.

Conseguentemente, secondo periodo, sostituire le parole da: valutano il percorso didattico con le seguenti: per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di

 

 

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laurea in scienza della formazione primaria coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare.
5. 111. Gambale, Rusconi, Colasio, Bimbi, Vopini, Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Tutti i docenti del sistema educativo di distruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, sono inquadrati in un unico ruolo. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nel ruolo unico docente e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
5. 3. Maran, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario, e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
5. 4. Maran, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I servizi prestati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in qualità di docente incaricato per materie per le quali era ed è previsto il diploma di laurea o titolo equipollente, o in qualità di esperto, sono riconosciuti, con le stesse modalità e procedure previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo, ai fini del diritto all'inquadramento ed alla ricostruzione della carriera nei ruoli dei docenti diplomati preesistenti alla legge stessa, anche qualora il predetto insegnamento sia stato prestato con il possesso del solo diploma di istruzione secondaria.
5. 5. Maran, Ruzzante.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.
5. 01. Sasso, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Grignaffini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e

 

 

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di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 02. Rusconi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Bimbi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 03. Sasso, Bulgarelli, Villetti, Capitelli, Bellillo, Chiaromonte, Grignaffini.

(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

Sopprimerlo.
* 6. 2. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.
* 6. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.
** 6. 1. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.
** 6. 3. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.

 

 

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e nazionale). - 1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in coerenza con i princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione;
f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono «l'assemblea degli studenti», ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.

2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore, nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti, si articola a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti è predisposto un forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo

 

 

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della partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.
6. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Diritti e doveri degli studenti). - 1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.
6. 02. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Attività integrative e complementari). - 1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni extracurriculari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dalla presente legge.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati.
6. 03. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Diritto allo studio). - 1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura completa del costo dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, e devono coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 04. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Edilizia e dotazioni scolastiche). - 1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle istituzioni scolastiche.

 


3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.
6. 05. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Sistema di valutazione). - 1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzione scolastiche individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del sistema nazionale della pubblica istruzione.
6. 06. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative).

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre

 

 

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anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma del comma 6.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni finali e attuative).

Sopprimerlo.
* 7. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 7. 64. Titti De Simone.

 

 

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Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.
4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati.

 

 

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Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
** 7. 1. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Bellillo, Colasio, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione

 

 

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dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

 

 

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4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
9) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
** 7. 49. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Villetti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini della progressiva attuazione della presente legge, il programma pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e successive modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 50. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere i commi 1 e 2.
7. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
7. 51. Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Martella, Carra, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

 

 

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Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e.
7. 52. Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
7. 7. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.
* 7. 45. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.
* 7. 53. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
** 7. 46. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
** 7. 54. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari.
7. 10. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a)
alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per cento.
7. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 11. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la quota nazionale dei piani di studio.
7. 14. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 47. Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
* 7. 55. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ai limiti di flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline.
7. 15. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 16. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 17. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione aggiungere le seguenti: , a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
7. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi.
7. 19. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti alla stessa data in servizio con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario. Parimenti si procede ad inserire nelle nuove graduatorie per l'inserimento in ruolo del personale docente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge erano inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. 20. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.
7. 57. Martella, Sasso.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
alla riutilizzazione e riconversione di tutti i docenti e del personale ATA in servizio con incarico a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna differenziazione tra canali del ciclo secondario e moduli del ciclo primario; i docenti vengono ricollocati e riutilizzati nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente insegnata o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità o compresenza, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.
7. 56. Martella, Sasso.

Sopprimere il comma 2.
7. 21. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con la seguente: anno.
7. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e istruzione.
7. 90. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 4 e 5.
* 7. 44. Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sopprimere i commi 4 e 5.
* 7. 58. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell'infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 59. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 4.
* 7. 2. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

 

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Sopprimere il comma 4.
* 7. 24. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.
* 7. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o aprile-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 26. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 27. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: i bambini di tre anni di età.
7. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino a: dal patto di stabilità.
7. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
7. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

 

 

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Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età.
7. 32. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m), il Governo può disporre commissariamenti ad acta per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti.
7. 3. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 8 - (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Il comma 5, primo periodo è sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2004 con le seguenti: 2003-2005.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003.
7. 48. Rusconi, Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Carra.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
7. 34. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

 

 

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Sopprimere il comma 6.
7. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
* 7. 36. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
* 7. 37. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 38. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 7.
7. 39. Rizzo, Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Il comma 7, è sostituito dai seguenti:
7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
7. 101.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esito della verifica è riportato in una relazione da consegnare alle competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali.
7. 60. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: mediante finanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.
7. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 9.
7. 61. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 10.
* 7. 42. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 10.
* 7. 62. Colasio, Martella, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini.

 

 

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Sopprimere il comma 11.
** 7. 43. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 11.
** 7. 63. Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Martella, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

(A.C. 3387 e abb. - Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,

impegna il Governo

ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non

 

 

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ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti,

impegna il Governo

nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Anna Maria Leone.

 

 

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La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,

impegna il Governo

a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),

impegna il Governo

a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di carattere

 

 

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organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta).Volontè.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.

La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,

impegna il Governo

a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.
9/3387/9. Mereu.

La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel

 

 

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1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione» dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione

 

 

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valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico

 

 

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impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,

impegna il Governo:

nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione della norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

nella stesura dei decreti di cui all'articolo 1, finalizzati alla formazione iniziale dei docenti, ad assicurare non solo pari dignità dei corsi che si svolgono presso le università, ma altresì la pari durata.
9/3387/15. Dorina Bianchi.

La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento

 

 

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disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,

impegna il Governo

alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica;

 

 

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c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

 

 

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le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
la dislessia, disturbo specifico di apprendimento, è più diffusa di quanto si possa immaginare ed in Italia interessa circa il 4 per cento della popolazione scolastica;
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza e le difficoltà evidenziate permangono dopo la prima fase di acquisizione;
molti dei ragazzi che presentano tale disturbo spesso non vengono riconosciuti come dislessici e non possono quindi essere posti nelle condizioni di apprendimento più agevoli per il loro stato;
appare, pertanto, necessario sia trovare gli opportuni riferimenti didattici sia una formazione adeguata da parte degli insegnanti,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa delle nuove regole per il reclutamento del personale docente, l'introduzione nei relativi percorsi formativi di un modulo obbligatorio concernente i disturbi di apprendimento degli studenti.
9/3387/20. Onnis, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,

impegna il Governo

a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;

 

 

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a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti,

 

 

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impegna il Governo

a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,

impegna il Governo

a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

 

 

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una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
lo stesso articolo prevede che con uno o più decreti sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
i medesimi decreti disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
sembra opportuno trovare riferimenti didattici e legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano dare il meglio, mettendo a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti che disciplinano le attività didattiche, misure atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).
9/3387/26. Polledri, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici

 

 

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La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,

impegna il Governo

a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera a), che: «la formazione è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti, e a maggior ragione tra docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto,

 

 

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collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.
*9/3387/30. Bellini, Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1 lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.
*9/3387/31. Cima, Cento, Bulgarelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente «pari dignità e durata» per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che «sventaglino» le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.
*9/3387/32. Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli.

 

 

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La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente «pari dignità e durata» per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che «sventaglino» le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.
*9/3387/38. Realacci, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente «pari dignità e durata» per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che «sventaglino» le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente

 

 

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dal disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.
**9/3387/33. Lion, Bulgarelli, Cento.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente «pari dignità e durata» per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprenscindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che «sventaglino» le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.
**9/3387/34. Borrelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente «pari dignità e durata» per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprenscindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che «sventaglino» le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;
sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i

 

 

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docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.
**9/3387/37. Iannuzzi, Realacci.

La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello» dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sfornati» dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di istruzione e

 

 

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formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.

La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti,

impegna il Governo

a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;

 

 

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6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.

La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;

 

 

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esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,

impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

 

 

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La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,

impegna il Governo

a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;

impegna il Governo

ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a

 

 

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garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità studentesca internazionale»;

impegna il Governo

ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e formazione, ad evitare l'equiparazione dei centri di formazione professionale agli istituti professionali maggiormente qualificati e qualificanti.
9/3387/47.Airaghi.

La Camera,
esaminato il testo di «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

1. Per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonchè del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di misura o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di

 

 

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Scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale post-specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003-2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.
2. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dal 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad istituire presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sotegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno.
3. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità e del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostenuto dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 entro l'anno scolastico 2003-2004. Nonché ad istituire, per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità di cui sopra, presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.

 

 

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4. Per i docenti che in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore e esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.
9/3387/48.Lisi, Butti, Maggi.

La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;

impegna il Governo a:

riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.

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