Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dalla Camera

 

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 4 MARZO 2003
173ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI


Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE

(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che la Commissione bilancio ha testè espresso un parere di nulla osta sugli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al presente resoconto. E' invece tuttora in corso la seduta della Commissione affari costituzionali. In attesa che anche quest'ultima si esprima sugli emendamenti trasmessi, sospende quindi l'esame del disegno di legge in titolo.




(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame testè sospeso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, con l'eccezione degli emendamenti 7.8, 7.12 e 7.11 su cui ha formulato osservazioni. In particolare, sul 7.8 ha stigmatizzato il riferimento ad articoli dei regolamenti parlamentari, che si porrebbe in contrasto con l'autonomia delle Camere. Quanto agli emendamenti 7.12 e 7.11, ha osservato che i criteri di assegnazione dei provvedimenti rientrano anch'essi nella sfera di autonomia delle Camere. La composizione integrata della Commissione per le questioni regionali, prosegue il presidente-relatore, è del resto espressamente prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Illustra quindi il seguente ordine del giorno:
0/1306-B/1/7
ASCIUTTI, relatore

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004".
Dà quindi la parola al senatore Cortiana per illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI eccepisce che i senatori debbano illustrare tutti gli emendamenti presentati in un solo intervento, ritenendo preferibile procedere emendamento per emendamento.

Replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se proponente di più emendamenti. Tale norma è stata del resto costantemente applicata dalla Commissione, senza essere mai oggetto di contestazione alcuna.

Il senatore CORTIANA illustra quindi gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sul 7.1, che riveste carattere meramente tecnico e fornisce l'occasione per ribadire la critica dell'opposizione sulla quantificazione operata dal comma 5 dell'articolo 7. Quanto all'emendamento 7.3, si tratta di chiarire che la Commissione competente ad esprimersi sulle conseguenze finanziarie dei decreti attuativi della riforma è, per entrambi i rami del Parlamento, la Commissione bilancio. Anche in questo caso, l'emendamento è volto a porre nuovamente al centro dell'attenzione temi già dibattuti in discussione generale e relativi, in questo caso, alla mancanza di adeguata copertura finanziaria. Con l'occasione, egli rammenta del resto i diversi effetti di un eventuale parere contrario della Commissione bilancio su uno schema di decreto legislativo rispetto ad analogo parere reso su un provvedimento legislativo.
Con riferimento all'emendamento 7.5, egli ne sottolinea il carattere più sostanziale e ne rimarca la coerenza con i rilievi manifestati nel corso della discussione generale. In particolare, ricorda l'obbligo della contestualità di una previsione di spesa e dei corrispondenti meccanismi di copertura. Nella stessa ottica si pone del resto il 7.7, non tanto in termini quantitativi bensì logici.
Illustra infine l'emendamento 7.9, motivato dalla certezza che tutti i decreti legislativi comporteranno nuovi oneri, e il 7.11, coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione.

Intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI esprime rammarico per l'accelerazione impressa dalla Presidenza ai lavori della Commissione, tanto più a fronte di un atteggiamento niente affatto ostruzionistico dell'opposizione, ma anzi del tutto costruttivo. In particolare, lamenta che la Commissione proceda nei suoi lavori senza il supporto cartaceo del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva che ciò corrisponde ad una prassi incontestata. Si impegna comunque a richiedere con urgenza il testo scritto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La senatrice SOLIANI si associa alle osservazioni della senatrice Acciarini.

Ha quindi la parola il senatore D'ANDREA, il quale illustra gli emendamenti da lui presentati soffermandosi anzitutto sul 7.6, del quale evidenzia il tenore simile al 7.7, testè illustrato dal senatore Cortiana. Condivide infatti l'orientamento secondo cui non solo ai decreti legislativi debba essere allegata una relazione tecnica, ma quest'ultima debba anche avere un contenuto tale da consentire una valutazione approfondita di tutti i profili finanziari. Trattandosi di un obiettivo di mera trasparenza, si dichiara peraltro disponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno a fronte di un serio impegno del Governo in tal senso.
Concorda poi con le osservazioni della Commissione affari costituzionali sul 7.8, che rinuncia quindi ad illustrare.
Passando al 7.2, rileva che ai decreti legislativi attuativi non potranno non corrispondere nuovi e maggiori oneri. Non ritiene pertanto corretto che essi possano essere emanati solo dopo che altri provvedimenti legislativi ne abbiano configurato adeguata copertura finanziaria. Assai preferibile appare invece individuare fin d'ora i corrispondenti meccanismi di copertura ed in tal senso l'emendamento indica, sia pure in via provocatoria, una copertura che ha comunque riscosso il nulla osta della Commissione bilancio.
Dopo aver brevemente illustrato il 7.10, derivante - come già il 7.9 del senatore Cortiana - dalla convinzione che gli oneri conseguenti ai decreti legislativi non siano una eventualità bensì una certezza, si sofferma infine sul 7.12, che prevede il coinvolgimento della Commissione per le questioni regionali, nella sua composizione integrata. Al riguardo osserva che i tempi della riforma coincidono con la piena maturazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare con l'attuazione del disegno di legge La Loggia che dovrebbe assicurare il compimento del percorso, ed invita a non trascurare rilevanti momenti di sintesi fra le varie istanze della Repubblica al fine di ridurre il rischio di disarticolazione del sistema.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra gli emendamenti 7.18 e 7.16, ribadendo la netta opposizione del Centro-sinistra non solo all'abrogazione della legge n. 30 del 2000 ma anche e soprattutto a quella della legge n. 9 del 1999. La cancellazione dell'anno aggiuntivo di obbligo ha infatti, come conseguenza, la scomparsa delle correlate misure di diritto allo studio, fra cui quelle per contrastare la dispersione scolastica e il sostegno alla gratuità dei libri di testo. Gli emendamenti 7.18 e 7.16 vanno invece nel senso di reintrodurre esplicite misure di garanzia.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15 e 7.17, tutti volti a mantenere al Ministero alcune risorse minime. Poiché infatti nei 24 mesi che il Governo ha a disposizione per portare a compimento la riforma esso dovrà altresì rinvenire risorse idonee a coprirne gli oneri, già è stato osservato come difficilmente esse verranno recuperate attraverso tagli di spesa in altri settori della Pubblica amministrazione ovvero aumenti di entrate. Ne consegue il forte rischio che nuovi tagli vengano operati sulla Pubblica istruzione stessa ed in tal senso si impone l'esigenza di salvaguardare alcune recenti conquiste come il Fondo per l'offerta formativa, la cui entità è peraltro in costante calo a seguito delle politiche del Centro-destra, e il sostegno alla gratuità dei libri di testo.
L'opposizione non trae del resto alcun motivo di compiacimento da una riforma che palesemente peggiora le condizioni della scuola, cancellando diritti acquisiti senza alcuna forma di compensazione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, su di essi si esprime il presidente relatore ASCIUTTI, il quale manifesta su ciascuno un orientamento contrario a partire dal 7.1. Con riferimento al 7.6, osserva poi che i contenuti della relazione tecnica sono già definiti legislativamente e non appare quindi opportuno sopprimere il relativo riferimento normativo. In tal senso, sarebbe quindi preferibile il 7.7, su cui il parere è comunque contrario atteso che appare inopportuno un ulteriore passaggio del provvedimento presso la Camera dei deputati.
Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 7.8, in considerazione del parere della Commissione affari costituzionali.
Quanto al 7.2, esso reca un'impostazione affatto diversa rispetto al testo in discussione e non può quindi trovare accoglimento.
Il 7.10 e il 7.9 ritengono invece di affermare la certezza della onerosità dei decreti legislativi attraverso l'uso dell'indicativo in luogo del congiuntivo. A suo giudizio, invece, l'onerosità dei decreti resta un'eventualità e pertanto essi non sono condivisibili.
Sul 7.5, ribadisce le motivazioni contrarie già espresse con riferimento al 7.2 .
Il parere è altresì contrario sul 7.18, di cui pure dichiara di comprendere le motivazioni, così come - conseguentemente - sul 7.16, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.17.
Quanto agli emendamenti 7.12, 7.3 e 7.11 osserva che appare del tutto impropria l'indicazione specifica della Commissione competente ad esprimere il parere sui decreti legislativi. Si tratta infatti, ricorda, di una irrinunciabile prerogativa dei Presidenti delle Camere. Con particolare riferimento agli emendamenti 7.12 e 7.11, invita altresì i presentatori a ritirarli in considerazione del parere reso dalla Commissione affari costituzionali.
Dichiara infine inammissibile l'emendamento 7.4, in quanto introduce una disposizione nuova laddove, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione sui testi già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati è limitata alle parti modificate.

Il sottosegretario Valentina APREA si associa al parere contrario del Presidente relatore su tutti gli emendamenti. Quanto all'ordine del giorno n. 1, manifesta la disponibilità del Governo ad accoglierlo a condizione che sia soppresso, ovunque ricorra, il riferimento alla durata di 400 ore del corso di formazione professionale.

Il presidente relatore ASCIUTTI accoglie la condizione posta dal rappresentante del Governo e riformula conseguentemente l'ordine del giorno, che è quindi accolto dal sottosegretario Valentina APREA, nel testo modificato.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 7.1 la senatrice SOLIANI esprime il voto favorevole del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo, contestando la scelta di porre un limite massimo di spesa che, di fatto, impedisce un'applicazione generalizzata della riforma. Le famiglie e gli insegnanti vengono così abbandonati a loro stessi, in un contesto assai più assistenzialistico che pedagogico e didattico, che vede bambini di età diversa posti a fianco l'uno dell'altro con una leggerezza preoccupante. La proposta di cancellare l'indicazione della misura massima di spesa si pone quindi nel senso di sottolineare l'esigenza di maggiori risorse al fine di offrire a tutti le medesime possibilità.

La senatrice Vittoria FRANCO annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, cogliendo l'occasione per chiedere al Governo dati precisi sulla platea dei possibili beneficiari della riforma rispetto ai potenziali aventi diritto. La scelta di mantenere margini di discrezionalità sull'applicazione della riforma legalizza del resto la discriminazione sociale, tanto più in quanto connessa con le eventuali disponibilità finanziarie degli enti locali, nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità.

Anche il senatore CORTIANA dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento, sollecitando un approccio più coerente in termini economici alla scelta dell'anticipo dell'età scolare.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 7.1 è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente ASCIUTTI informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori sulla riforma scolastica, il cui esame in Aula è previsto per la settimana in corso, la Commissione è convocata in seduta notturna oggi alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306-B

Art. 7


7.1
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARlNI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI
Al comma 5 sopprimere le parole: "nella misura massima".

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7.6
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 7, sostituire le parole da: "ai sensi" fino alla fine del comma con le seguenti: "recante puntuale e articolata valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione di ciascuno degli interventi di spesa, come indicati rispettivamente dall'articolo 1, comma 3, lettere da a) ad m), e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)".
_____________
7.7
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: ", recante puntuale e articolata valutazione degli oneri derivanti dall' attuazione di ciascuno degli interventi di spesa, come indicati rispettivamente dall'articolo 1, comma 3, lettere da a) ad m), e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)".
_____________
7.8
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "e ai sensi dell'articolo 76 bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 96 ter del Regolamento della Camera dei deputati".
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7.2
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARlNI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Sostituire il comma 8 con il seguente:
"8. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 4 si provvede mediante corrispondente aumento, fino al limite massimo del 18 per cento e comunque in misura uniforme, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge l° dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11 bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
_____________

7.10
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8, sostituire le parole: "la cui attuazione determini" con la seguenti: "la cui attuazione reca".
_____________

7.9
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8, sostituire la parola: "determini" con la seguente: "determina".
_____________

7.5
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8, sostituire le parole da: "solo successivamente" fino alla fine del comma con le seguenti: "solo contestualmente all'approvazione di provvedimenti legislativi che recano maggiori entrate, in misura corrispondente ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega, mediante l'aumento, fino al limite massimo del 18 per cento e comunque in misura uniforme, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge l° dicembre 1981, n. 692. ,
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11 bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
_____________
7.18
PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8 sostituire le parole da: "provvedimenti legislativi" fino alla fine del comma con le seguenti: "disposizioni normative che prevedano lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie anche al fine di rifinanziare il Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, e al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per i libri di testo di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9".
_____________

7.16
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8 sostituire le parole: "che stanzino le occorrenti risorse finanziarie" con le seguenti: "che provvedano a stanziare, anche al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per la gratuità dei libri di testo, di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9, le occorrenti risorse finanziarie".
_____________

7.13
ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8, dopo le parole: "solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che" inserire le seguenti: ", anche rifinanziando il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440,".
_____________
7.14
ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8 dopo la parola: "stanzino" inserire le seguenti: ", anche rifinanziando il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9".
_____________

7.15
ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: "anche al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9".
_____________

7.17
PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: "I suddetti provvedimenti legislativi prevedono altresì il rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9".
_____________

7.12
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 9 sostituire le parole: "e per le conseguenze di carattere finanziario" con le seguenti: ", dalla Commissione bilancio, per la valutazione dei profili finanziari, e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche nella sua composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, per i profili inerenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."
_____________

7.3
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: "dalle Commissioni bilancio."
_____________

7.11
CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: "e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche nella sua composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001".
_____________

7.4
D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
"9-bis. Su ogni schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro trasmissione al Parlamento, esprime le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla loro emanazione".
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