Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDI' 25 GIUGNO 2002
89a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI


La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il relatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

"La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge n. 1251 e n. 1306, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Con riferimento al disegno di legge n. 1306, formula altresì le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 2 potrebbe essere integrato con un riferimento al nesso da stabilire tra il sistema della formazione professionale continua ed il sistema dei centri per l'impiego, al fine di realizzare un'offerta formativa idonea a realizzare migliori condizioni di occupabilità;

2) occorre tenere presente la necessità di coordinare le disposizioni ed i principi di delega di cui all'articolo 2, lettere c), g) ed h) e all'articolo 4 (alternanza scuola- lavoro) con la disciplina vigente ed in fieri (articolo 2, già 5, del disegno di legge n. 848, recante delega al Governo per il riordino del mercato del lavoro, recentemente licenziato dalla Commissione per l'Assemblea) dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, in particolare per quel che riguarda le procedure di monitoraggio e di valutazione della qualità dell'offerta formativa;

3) appare comunque opportuno che all'articolo 4 venga esplicitato un principio di delega che riproduca la disposizione di cui alla prima parte del la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (relativamente all'assicurazione antinfortunistica e per la responsabilità civile e al tutor). Sulle convenzioni di cui alla lettera a), inoltre, dovrebbero essere previste forme di consultazione con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari della programmazione dell'offerta formativa;

4) sempre con riferimento all'articolo 4, e in relazione all'esigenza, già in precedenza richiamata, di assicurare il coordinamento con il testo del citato disegno di legge n. 848, si suggerisce di sostituire le parole "comparativamente rappresentative" riferite alle associazioni dei datori di lavoro, con le parole "comparativamente più rappresentative"."

Poiché non vi sono richieste di intervenire, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

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2002