Scuola privata e scuola statale
Introduzione
La legge 20 agosto 2001, n.333 inizia a mettere dei punti fermi nella legislazione scolastica, sia statale che paritaria.
Testo della legge 20 agosto 2001, n.333
SUPPLENZE ANNUALI (Scuole Statali)
In particolare per le supplenze annuali, cioè quelle che faceva il Provveditore agli Studi, ed ora di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale, viene fissato un limite di tempo, cioè il 31 agosto del 2001, per il prossimo anno scolastico; il 31 luglio per gli anni scolastici successivi. In tal modo spariscono le supplenze annuali che potevano essere fatte fino al 31 dicembre, cioè ad anno scolastico già avviato. Infatti tali nomine provocavano l'avvicendarsi nei primi giorni di scuola di tre o quattro docenti supplenti nella stessa materia e nella stessa classe.
Tale regime di confusione viene limitato, a tutto vantaggio della continuità didattica degli alunni.
Riepiloghiamo le scadenze
| 31 agosto 2001 | 1 settembre 2001 | graduatorie da usare |
| Finisce il potere di nomina delle supplenze annuali da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale | Inizia il potere di nomina delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte del Preside o Direttore Didattico (Dirigenti dell'Istituto) | graduatorie permanenti provinciali |
Per gli anni successivi, cioè a partire dal 2002/2003, si ha:
| 31 luglio | 1 agosto | graduatorie da usare |
| finisce il potere di nomina delle supplenze annuali da parte dell'Ufficio Scolastico provinciale | Inizia il potere di nomina delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte del Preside o Direttore Didattico (Dirigenti dell'Istituto) | graduatorie permanenti provinciali |
Si ha un primo cenno di devoluzione (devolution) in modo da dare una vera autonomia, e anche responsabilità, ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto, Presidi per le scuole medie e superiori o Direttori Didattici per le Scuole Materne ed Elementari.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ricordiamo che le attuali norme di assunzione del personale scolastico statale danno particolare importanza a chi ha già insegnato in precedenza e creano una barriera di sbarramento per i neolaureati, i quali, anche con punteggio massimo del voto di laurea, (diciamo i più bravi insegnanti), si vedono sempre scavalcati da quelli più fortunati, che hanno già insegnato in precedenza, cioè hanno un certo numero di mesi o di anni di servizio di insegnamento prestato, ma non sono stati in grado di superare i precedenti concorsi ordinari a cattedre.
La legge 20 agosto 2001, n° 333 non affronta questo problema, ma estende la parità del servizio tra scuola statale e scuola paritaria.
Ricordiamo che il decreto per le supplenze, detto Regolamento, cioè il Decreto ministeriale del 25/05/2000 n.201, nell'allegato in cui fissa le norme da usare per il punteggio, cioè l'allegato A, già ha fatto una prima equiparazione tra servizio prestato nella scuola statale e servizio prestato nelle scuole non statali (parificate, sussidiate o sussidiarie per le elementari, dette scuole primarie; o pareggiate e legalmente riconosciute per le scuole medie e superiori, dette scuole secondarie).
La tabella di valutazione assegna infatti un punteggio di punti 12 per ogni anno di servizio di insegnamento prestato, sempre che il servizio riguardi la stessa la graduatoria, cioè la stessa classe di concorso.
Tale tabella di valutazione non era però valida per le graduatorie provinciali permanenti.
Infatti, per le graduatorie provinciali permanenti era stata utilizzata la tabella dell'allegato A al decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, approvata con D.M. 29/03/1993 e modificata con D.M. 29/01/1994.
Tale tabella in pratica assegnava punti 12 per l'insegnamento di un anno nella scuola statale e punti 6, cioè la metà, per l'insegnamento di un anno nella scuola non statale.
Ora la legge 20 agosto 2001, n° 333 al comma 2 dell'articolo 2, prevede di assegnare punti 12 anche per il servizio prestato nella scuola non statale paritaria, però solo a partire dal 1° settembre 2000, cioè servizio prestato a partire da tale data. Gli anni precedenti vengono invece valutati sei punti.
CONTINUITA' DIDATTICA
Ricordiamo che il termine continuità didattica vuol dire che l'alunno ha diritto ad avere lo stesso docente per ogni materia a partire dall'inizio del primo giorno di scuola fino al termine della scuola.
Facciamo un esempio
| Scuola media | Docente di matematica e scienze naturali |
| Classe prima | Tizio |
| Classe seconda | Tizio |
| Classe terza | Tizio |
Cioè il docente di matematica Tizio ha diritto ad insegnare nella stessa classe a partire dalla prima fino alla terza media. Gli alunni hanno diritto ad avere lo stesso insegnante di matematica per tutti e tre gli anni della scuola media.
Lo sanno tutti che tale legge non è rispettata, però ognuno fa finta e ha fatto finta di non vedere. Chi ci ha rimesso sono gli alunni, i genitori, il prestigio della scuola pubblica.
Chi sono i colpevoli?
Il legislatore no, perché le leggi ci sono.
I primi colpevoli sono i docenti. Esiste, infatti una norma che prevede l'obbligo per l'impiegato pubblico statale la residenza nel comune in cui presta servizio. Tale norma non è stata mai abrogata, ma a partire dagli anni 80 non è stata più applicata. In particolare i Presidi e i Direttori hanno iniziato a dare delle autorizzazioni in deroga alla legge sulla residenza. Poi l'ex Provveditore agli studi, invece di utilizzare i docenti a tempo parziale, come voluto dal legislatore, ha continuato a fare cattedre dette orario, cioè cattedre costituite da un insieme di ore per lo stesso insegnante in due o massimo tre istituti e quindi Comuni diversi. In tal modo parecchi docenti si sono trovati oltre che in disagio anche in una situazione illegale. Ciò ha reso impossibile l'applicazione della legge dell'obbligo di residenza nel Comune di titolarità della cattedra.
Poi alcuni docenti meridionali hanno cominciato a fare i furbi. Al posto di pretendere il posto nella propria città di residenza, sono andati ad insegnare al nord dell'Italia; hanno in tal modo guadagnato punteggio, e visto che ci sono le norme sui trasferimenti sono a poco a poco rientrati nella città di origine, impedendo a chi era rimasto nella città di origine di avere il posto che gli spettava.
I risultati li vediamo; al Nord abbiamo gli insegnanti del Sud; quindi il Nord viene privato del diritto di avere i propri insegnanti locali.
Al Sud, invece, abbiamo una eccessiva ingerenza dell'insegnante nella vita politica della città di residenza, a causa dell'elevato stipendio concesso dallo Stato per gli insegnanti del Sud, se insegnano al Sud, e misero stipendio se invece insegnano al nord. Lo stipendio del professore (circa due milioni netti al mese) è, infatti, uguale al Nord e al Sud, ma il potere di acquisto è molto diverso.
Data la grande mobilità dei docenti, la continuità didattica è di fatto sparita.
Un primo parziale rimedio lo inizia a porre la legge 20 agosto 2001, n° 333, comma 4-bis dell'articolo 1. Infatti le parole:"l contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina." hanno un risvolto positivo sulla continuità didattica; infatti, impediscono l'avvicendarsi delle nomine all'inizio dell'anno scolastico. In quanto il nuovo docente assunto in ruolo dopo il 31 agosto non inizia a prestare servizio il 1° settembre dello stesso anno, ma presterà servizio il primo settembre dell'anno scolastico successivo. In tal modo il supplente annuale nominato all'inizio dell'anno scolastico resterà in servizio nella stessa classe per tutto l'anno e non cederà il posto al docente di ruolo.
Contemporaneamente il docente di ruolo, anche se non ha ancora lo stipendio, tuttavia è come se avesse prestato servizio di ruolo, in quanto gli effetti giuridici della immissione in ruolo restano validi, cioè partono dal 1° settembre del corrente anno scolastico.
Questo vuol dire mettere al centro gli interessi degli alunni e dei genitori, tutelando la continuità didattica, anche se il docente dovrà vedere attenuati, ma non persi, i suoi interessi personali, detti diritti.
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***
2001