Immissione in ruolo, anno di formazione e di prova

a cura del prof. Pietro De Paolis

Per il personale della scuola vi sono due tipi di assunzione:

1 - A tempo determinato, se nel contratto è previsto un termine inferiore o uguale ad un anno solare; il termine può essere il 30 giugno, cioè termine delle attività didattiche; oppure il termine delle lezioni, cioè ultimo giorno del calendario scolastico, verso i primi di giugno; oppure annuale, cioè fino al 31 agosto. Tale tipo di personale viene detto anche non di ruolo.

2 - A tempo indeterminato, cioè non è previsto un termine di scadenza della assunzione; il contratto ha, quindi, validità, se superato il periodo di prova, fino alla maturazione del diritto a pensione o fino alla cessazione del lavoro volontaria o per altri motivi. Tale tipo di personale è detto anche personale di ruolo.

Convocazione 

La procedura per un contratto di assunzione a tempo indeterminato richiede alcuni passaggi della procedura.

Una volta fissato per decreto il numero dei posti a livello nazionale, e ripartito il contingente di assunzione a livello regionale e delle singole province, il Centro dei Servizi Amministrativi (CSA) provvede alla convocazione degli aventi diritto alla immissione o mediante comunicazione telefonica, detta fonogramma, o mediante comunicazione per telegramma postale.

Per il personale docente il numero dei posti da immettere in ruolo è ripartito per metà, cioè 50% attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre ordinari; si considera l'ultimo concorso; l'altro 50% dei posti viene preso dalle graduatorie provinciali permanenti aggiornate.

Per il personale ATA il 40% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo degli assistenti amministrativi e dei profili equiparati viene assegnato mediante l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 6 aprile 1995, n. 117; graduatorie divenute permanenti, come disposto dall'articolo 6, comma 10 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il rimanente 40% viene assegnato mediante le graduatorie dei concorsi per soli titoli aggiornate all'anno scolastico a partire dal quale si effettua la nomina in ruolo.

Per il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, DSGA, il 30% dei posti è riservato agli aspiranti inclusi nel concorso riservato a posti di responsabile amministrativo, articolo 6, comma 10 della legge 3 maggio 1999, n. 124; il restante 70% dei posti viene ripartito a sua volta in due parti: 50% va al concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992 e l'altro 50%, sempre del 70% dei posti, va al concorso per soli titoli di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.

Proposta di assunzione

La convocazione ha inizio con la individuazione del neoimmesso in ruolo fatta dal CSA in nome del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e termina con una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato fatta dal CSA al convocato che si trova in posizione utile per essere nominato in ruolo; nella proposta di assunzione viene indicata una scuola come sede provvisoria di servizio; di conseguenza il neoimmesso fa parte dell'organico provinciale ma non ha una sede di servizio definitiva. Il neoimmesso parteciperà alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico successivo a quello con cui ha inizio la nomina in ruolo, insieme agli altri docenti della provincia, con il suo proprio punteggio. Avrà, tuttavia, la precedenza nei confronti dei docenti che provengono da fuori provincia, per la scelta delle sede definitiva, che può essere diversa da quella provvisoria di servizio in cui svolgerà l'anno di prova.

La proposta di assunzione prevede anche una data per la decorrenza giuridica, di solito il 1° settembre, e una data per la assunzione in servizio. Il neoimmesso in ruolo ha, quindi, l'obbligo di presentarsi nella scuola di servizio il giorno indicato per la assunzione in servizio, salvo causa di impedimento prevista dalla legge. Si consiglia, in aggiunta, di presentarsi nella sede di servizio non appena in possesso della proposta di assunzione, in modo da facilitare i compiti degli addetti amministrativi, che devono preparare il contratto di assunzione.

Contratto

Il contratto di assunzione viene preparato dalla scuola in cui il neoimmesso prende servizio, mediante utilizzo della rete Intranet del Ministero. Le parti contraenti e firmatarie sono il Dirigente scolastico, su delega dell'Ufficio Scolastico Regionale e il neoimmesso in ruolo. Il contratto prevede anche l'entità del trattamento economico, cioè lo stipendio annuale, che è uguale a quello iniziale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vedi l'ultimo C.C.N.L. 24/07/2003. Qualora il neoimmesso in ruolo sia già inquadrato in altro ruolo o in altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, viene conservato il trattamento economico in godimento, se superiore a quello iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto verrà, poi, inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. Sarà la Direzione provinciale dei servizi vari ( ex tesoro) a trattare i dati sulla rete Intranet per la effettiva erogazione dello stipendio. Al neoimmesso viene, anche, rilasciato un codice personale al fine di monitorare, tramite internet, lo stato dello stipendio.

Il neoimmesso dovrà anche produrre, entro il termine di trenta giorni, il certificato di idoneità all'impiego, cioè il certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio, rilasciato dall’ASL o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l’indicazione dell’esito dell’accertamento sierologico previsto dall’art. 7 della legge 837/1956, deve essere rilasciato in originale dalla competente autorità sanitaria; le altre certificazioni, previste dai documenti di rito, non sono più richieste, in quanto sono valide le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nella graduatoria permanente o concorso ordinario. Qualora ciò non fosse avvenuto, è sufficiente una autodichiarazione sostitutiva dei certificati, escluso quello sanitario, che deve essere in originale. Possono, quindi, essere autocertificati i seguenti certificati:

- Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza.
- Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
- Certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi.
- Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi.
- Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva (solo per i maschi).

- Certificato dei servizi prestati, mediante uno stampato fornito dalla scuola.

E' comunque necessaria una dichiarazione dei servizi prestati, di ruolo e non di ruolo, presso lo Stato e/o altri Enti pubblici, il servizio militare, il periodo di studi universitari, i servizi privati, ecc.

Periodo di prova e di formazione

Il personale assunto a tempo indeterminato, sia docente che non docente, prima di ottenere la conferma in ruolo deve sostenere un periodo di prova. Per il personale docente il periodo di prova è un intero anno scolastico, cioè dal 1° settembre fino al 31 agosto. Per il personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) appartenente ai profili A e A super (collaboratori scolastici, guardarobieri e addetti alle aziende agrarie) il periodo di prova è di due mesi; per i restanti profili è di quattro mesi. Per i docenti l'anno di prova coincide anche con l'anno di formazione. L'anno di formazione non è dovuto per i docenti che sono immessi in ruolo mediante passaggio di ruolo o di cattedra; questi ultimi sostengono solo l'anno di prova. Il periodo di prova è di ruolo ad ogni effetto; il superamento del periodo di prova è la condizione per ottenere la ricostruzione di carriera, con effetto dal momento della conferma in ruolo per i docenti e con effetto retrodatato alla data di nomina in ruolo per i non docenti.

Per i docenti l'anno scolastico va contato mettendo insieme i giorni di servizio, fino ad un minimo di 180 giorni effettivi di servizio prestato; la conferma in ruolo resta comunque al termine dell'anno scolastico, anche se i 180 giorni sono stati raggiunti prima. Nel conteggio dei giorni di servizio vanno computati sia i giorni di lezione, sia la giornata libera, sia le domeniche e i giorni festivi, sia le 4 giornate previste dall'articolo 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937, sia le vacanze natalizie e pasquali; questi giorni vanno contati se compresi all'interno di un periodo utile; non vanno contati se compresi in un periodo di assenza dal lavoro non utile ai fini della prova.

Vanno, inoltre, contati nei giorni di servizio i periodi di interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse; come per ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali per elezioni politiche o amministrative. I primi giorni di settembre che vanno dal 1° di settembre fino all'inizio delle lezioni vanno contati se si riunisce in questo periodo il Collegio dei docenti per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Vanno inoltre contati:

- il periodo di anticipato termine delle lezioni e la data prevista come termine dal calendario scolastico, se causato da elezioni politiche;

- il periodo di partecipazione alle sessioni di esame e degli esami di Stato;

- il periodo di partecipazione come membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;

- il periodo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento;

- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità, se contemporaneo col periodo di prova;

- il servizio prestato come preside incaricato.

Al termine dell'anno scolastico, di solito verso giugno, il docente prepara una Relazione sull'anno di prova, che verrà discussa col Dirigente e con il Comitato di valutazione del servizio.

Corso di formazione

Contemporaneamente i docenti neoimmessi in ruolo, eccetto quelli provenienti mediante passaggio di ruolo o di cattedra, devono sostenere un anno di formazione; è prevista la nomina di un docente tutor e di un corso di formazione. Il corso di formazione ha la durata di 40 ore. Le ore non sono tutte di presenza reale; ma alcune ore sono di presenza virtuale, mediante dei corsi in internet svolti dall'INDIRE. (vedi: http://puntoedu.indire.it/ ) .

Al termine dell'anno scolastico di prova il Dirigente scolastico, dopo aver sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio, redige una relazione di prova. La conferma in ruolo è di competenza del Centro dei Servizi Amministrativi (CSA).

Al termine dell'anno di prova è conveniente presentare alcune domande di ricostruzione di carriera, computo, riscatto, ricongiunzione.

prof. Pietro De Paolis

2005

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