Addizionale regionale e addizionale comunale

Dallo stipendio mensile, una volta tolte le ritenute previdenziali e assistenziali, una volta detratta la imposta sui redditi IRE, occorre anche detrarre una somma dovuta alla addizionale IRE posta dalla Regione e una somma dovuta alla addizionale IRE posta dal Comune.

Addizionale regionale

La addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale regionale;  essa si calcola mediante una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del  1,4%, da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Regione a Regione. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.

Il calcolo viene fatto dal sostituto di imposta, cioè il datore di lavoro, che di solito è la Direzione provinciale dei servizi vari; il calcolo viene fatto a fine anno solare e viene riportato nel modello CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) dell'anno solare di riferimento.

Esempio

Nel CUD 2005 vengono riportati i redditi relativi all'anno solare 2004. Sul reddito complessivo, dedotti gli oneri deducibili, si applica la percentuale prevista. La somma dovuta non viene trattenuta nell'anno 2004 ma verrà trattenuta nell'anno solare successivo cioè il 2005, ma non in una unica soluzione ma in rate mensili, che al massimo possono essere di 11 rate. Di solito, poiché il conguaglio viene fatto a febbraio, a partire dal mese di marzo, e fino a novembre, dallo stipendio viene detratta la addizionale regionale relativa all'anno solare precedente. In tal caso le rate sono 9. Se invece il conguaglio fosse stato fatto in dicembre le rate sarebbero 11 a partire da gennaio dell'anno successivo fino a novembre. Se invece il conguaglio viene fatto a gennaio le rate diventano 10, da febbraio a novembre.

Nel caso di cessazione dal servizio l'importo è trattenuto in unica soluzione alla data del conguaglio.

Addizionale comunale

La addizionale comunale è una somma aggiuntiva dovuta al Comune in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale comunale;  essa si calcola mediante una percentuale  da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Comune a Comune. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.

Il calcolo viene fatto dal sostituto di imposta, cioè il datore di lavoro, che di solito è la Direzione provinciale dei servizi vari; il calcolo viene fatto a fine anno solare e viene riportato nel modello CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) dell'anno solare di riferimento.

Esempio

Nel CUD 2005 vengono riportati i redditi relativi all'anno solare 2004. Sul reddito complessivo, dedotti gli oneri deducibili, si applica la percentuale prevista. La somma dovuta non viene trattenuta nell'anno 2004 ma verrà trattenuta nell'anno solare successivo cioè il 2005, ma non in una unica soluzione ma in rate mensili, che al massimo possono essere di 11 rate, fino a novembre. Di solito, poiché il conguaglio viene fatto a febbraio, a partire dal mese di marzo, e fino a novembre, dallo stipendio viene detratta la addizionale comunale relativa all'anno solare precedente. In tal caso le rate sono 9. Se invece il conguaglio viene fatto in dicembre le rate sarebbero 11 a partire da gennaio dell'anno successivo fino a novembre. Se invece il conguaglio viene fatto a gennaio le rate diventano 10, da febbraio a novembre.

Nel caso di cessazione dal servizio l'importo è trattenuto in unica soluzione alla data del conguaglio.

Consulenza di un professore

Prof. Pietro De Paolis

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